TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2018-06-05, n. 201803677

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2018-06-05, n. 201803677
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201803677
Data del deposito : 5 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2018

N. 03677/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00700/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 700 dell’anno 2016, proposto da
B E, rappresentato e difeso dagli avvocati L C e Raffaella D'Angelo, con domicilio eletto presso lo studio di costoro, in Napoli, alla via Giosuè Carducci n. 37;

contro

Comune di Casoria, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 342/2013 del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Casoria (G.M. dott.ssa M R G), resa il 6.6.2013 e pubblicata in pari data.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 il dott. M M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame, B E ha introdotto il giudizio d’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 342/2013, con cui il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Casoria (G.M. dott.ssa M R G), ha condannato il Comune di Casoria al pagamento in favore appunto di B E, a titolo di risarcimento, della “ complessiva somma di €19.617,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all’attualità, ma devalutata, al 9.7.2006 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 2006 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo ”;
ed altresì in favore del medesimo “ degli interessi al saggio legale, dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo ”;
nonché delle spese processuali, liquidate “ in euro 1.878,00, di cui euro 178,00 per esborsi, euro 1.700,00 per compensi professionali ai sensi dell’art. 1 e 41 D.M. 140/2012, oltre accessori come per legge, se dovuti, da corrispondere all’avv. Raffaella D’Angelo dichiaratasi anticipataria ”.

La decisione, non gravata da appello (come da attestazione in data 28.1.2016 del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Casoria), è passata in cosa giudicata, ed altresì di essa risulta documentata la notificazione in forma esecutiva al Comune di Casoria, a mezzo posta, in data 17 marzo 2014.

Il ricorrente, a fronte del mancato pagamento delle somme suddette, chiede che l’adito T.A.R. voglia disporre l’esecuzione delle statuizioni della sentenza emessa in suo favore, anche mediante la nomina a tal fine di un commissario ad acta, che provveda in luogo del Comune inadempiente e a spese di questo.

Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Casoria.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 14 marzo 2018.

DIRITTO

1) Il ricorso si palesa fondato.

Sussistono tutte le condizioni per dare ingresso all’istanza ottemperanza in esame, in quanto la sentenza in questione è passata in giudicato prima della instaurazione del giudizio, come da certificazione della competente cancelleria, e tuttora non risulta corrisposta la somma dovuta in base ad essa, sebbene il ricorrente abbia provveduto a notificarla (in data 17.3.2014) in forma esecutiva al debitore Comune di Casoria, e sia perciò ormai inutilmente decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.

2) Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio ritiene opportuno specificare che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre che gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).

Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

3) Nel merito, all’odierno ricorrente va riconosciuto, sulla base della sentenza in parola, titolo a conseguire, quale risarcimento del danno alla persona conseguente al sinistro lamentato, la somma di €19.617,00 oltre interessi legali come stabiliti dalla stessa pronunzia;
mentre allo stesso non possono essere riconosciute le somme liquidate quale rimborso delle spese di giudizio, poiché dal giudicante attribuite con autonomo titolo (mediante distrazione) direttamente all’avvocato Raffaella D’Angelo, dichiaratasi antistataria (e, peraltro, nelle conclusioni del ricorso qui in decisione nessuna richiesta sul punto ha avanzato il B).

4) Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in esame, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente pronuncia – o notificazione, se anteriore -, degli importi suddetti, con i relativi accessori.

5) In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari.

Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.

Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.

6) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e, poste a carico dell'inadempiente Comune di Casoria, si liquidano come da dispositivo.

A quest’ultimo riguardo, va ribadito che tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e – come già prima esposto - funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione della sentenza azionata non ricomprese in detta quantificazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi