TAR Lecce, sez. I, sentenza 2017-01-27, n. 201700160

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2017-01-27, n. 201700160
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201700160
Data del deposito : 27 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2017

N. 00160/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00354/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 354 del 2013, proposto da:
R L C, rappresentato e difeso dall'avvocato P Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi 43;

contro

Consiglio Nazionale Forense non costituito in giudizio;
Consiglio Giudiziario del Distretto di Corte D'Appello di Lecce, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

nei confronti di

G S, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del verbale di adunanza del Consiglio Nazionale Forense del 14 dicembre 2012 rilasciato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce in data 30gennaio 2013 e conosciuto dal ricorrente in data 4 febbraio 2013 con il quale il CNF ha deliberato di non promuovere impugnative avverso le sentenze TAR di Lecce n° 1910 e 1911 del 21.11.2012 e di designare quale Consigliere giudiziario per il distretto della Corte di Appello di Lecce l'avv. G S, del Foro di Lecce;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Giudiziario del Distretto di Corte D'Appello di Lecce e di Consiglio Superiore della Magistratura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

È impugnata la nota in epigrafe, con il quale il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato di non promuovere impugnative avverso le sentenze di questo TAR nn. 1910 e 1911/2012, e di designare quale consigliere giudiziario per il distretto di Corte di Appello di Lecce l’odierno controinteressato.

A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame;
violazione Reg. COA 30.5.1995 e s.m.i;
violazione dell’art. 9 d. lgs. n. 25/06;
eccesso di potere.

All’udienza del 25.1.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Tanto premesso, prende atto il Collegio della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte del ricorrente, come da nota a firma del suo procuratore depositata in data 26.9.2016.

Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

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