TAR Lecce, sez. I, sentenza 2017-01-27, n. 201700160
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Testo completo
Pubblicato il 27/01/2017
N. 00160/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2013, proposto da:
R L C, rappresentato e difeso dall'avvocato P Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi 43;
contro
Consiglio Nazionale Forense non costituito in giudizio;
Consiglio Giudiziario del Distretto di Corte D'Appello di Lecce, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
nei confronti di
G S, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del verbale di adunanza del Consiglio Nazionale Forense del 14 dicembre 2012 rilasciato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce in data 30gennaio 2013 e conosciuto dal ricorrente in data 4 febbraio 2013 con il quale il CNF ha deliberato di non promuovere impugnative avverso le sentenze TAR di Lecce n° 1910 e 1911 del 21.11.2012 e di designare quale Consigliere giudiziario per il distretto della Corte di Appello di Lecce l'avv. G S, del Foro di Lecce;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Giudiziario del Distretto di Corte D'Appello di Lecce e di Consiglio Superiore della Magistratura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
È impugnata la nota in epigrafe, con il quale il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato di non promuovere impugnative avverso le sentenze di questo TAR nn. 1910 e 1911/2012, e di designare quale consigliere giudiziario per il distretto di Corte di Appello di Lecce l’odierno controinteressato.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame;violazione Reg. COA 30.5.1995 e s.m.i;violazione dell’art. 9 d. lgs. n. 25/06;eccesso di potere.
All’udienza del 25.1.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, prende atto il Collegio della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte del ricorrente, come da nota a firma del suo procuratore depositata in data 26.9.2016.
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.