TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-12-09, n. 202000696
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2020
N. 00696/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2019, proposto da
IC ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Serafino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siderno, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 60/2014 del Giudice di Pace di Siderno, depositata il 10.03.2014, munita di formula esecutiva il 19.09.2014 e così notificata all’Ente il 16/10/2014, recante condanna del Comune di Siderno, in persona del sindaco legale rappresentante pro-tempore , al pagamento in favore del Sig. ZA IC della complessiva somma di € 837,72 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi legali dalla data del sinistro (13.11.2011), nonché al rimborso delle spese di CTU.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13 novembre 2019 e depositato il successivo giorno 27 IC ZA chiedeva l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Giudice di Pace di Siderno in epigrafe indicata, con la quale il Comune di Siderno era stato condannato al pagamento della somma complessiva di € 837,72 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi legali dalla data del sinistro (13.11.2011), nonché al rimborso delle spese di CTU.
Precisava e documentava a tali fini che la sentenza, munita di formula esecutiva il 19/9/2014, era stata notificata in tale forma al Comune soccombente il 16/10/2014, divenendo quindi definitiva per mancata impugnazione, per come risultante dall’attestazione di passaggio in giudicato apposta dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Locri il 29/3/2016.
Dava inoltre atto che con deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione n. 234 del 20 dicembre 2013 era stato dichiarato il dissesto del Comune di Siderno, ai sensi dell'art. 243 del D.lgs. n. 267/2000, non potendo tuttavia da siffatta circostanza trarsi ragioni ostative all’esecuzione, in sede di ottemperanza, del titolo in questione, argomentando che i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria, anche se il fatto genetico dell’obbligazione è anteriore alla dichiarazione, seguendo invece le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell’Ente, giacchè l’ambito di competenza dell’organo straordinario di liquidazione esteso non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento e pertanto privi dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità. Da tale rilievo traeva dunque la conseguenza della estraneità del debito alla competenza dell’anzidetto organo di liquidazione, essendo divenuto certo, liquido ed esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza de qua , avvenuta il 25/10/2014, quindi in epoca successiva alla data di dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente comunale, ancorché relativa ad un evento antecedente a tale data.
Concludeva, dunque, richiamato l’indirizzo giurisprudenziale seguito anche da questo Tribunale, sostenendo l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, essendo sorto il credito solo a seguito della sentenza n. 60/2014, passata in giudicato successivamente alla dichiarazione dissesto, ed avendo natura risarcitoria, come tale non ricollegabile, neppure mediatamente, all’attività gestionale e contabile del Comune di Siderno, secondo il disposto di cui all’art. 5 d.l. n. 80/2004.
1.1. Nessuno si costituiva per il Comune intimato ed alla camera di consiglio del 7 ottobre 2020 la causa è stata chiamata e posta in decisione.
2. Costituisce fatto notorio, di cui si d’altro canto si dà atto nel ricorso, la circostanza che il Comune di Siderno abbia dichiarato il dissesto con deliberazione n. 234 del 20/12/2013 e poi con deliberazione n. 128 del 10/07/2014 sia stata approvata l'ipotesi di bilancio di previsione anno 2013 - stabilmente riequilibrato.
2.1. Ciò detto, occorre preliminarmente affrontare la specifica questione dei crediti derivanti da sentenze pubblicate in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto dell'ente locale, o più esattamente al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (quindi, nel caso in esame, successive al 31/12/2013), tenendo a mente, per un verso, le coordinate interpretative tracciate dall’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi sino alla decisione dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2020 e, per altro verso, della peculiare natura del credito che qui rileva.
2.2. Giova certamente muovere da una sintetica ricognizione della normativa dettata dal TUEL sull’argomento, incisa dall’art. 5, comma 2, D.L. 29/03/2004, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 28 maggio 2004, n. 140, dettato in funzione di interpretazione autentica degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, dell’anzidetto testo unico.
2.3. Stabilisce, intanto, il comma 2 dell’art. 248 TUEL che “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 [comma 11] non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione ”.
Quanto poi alle attribuzioni dell’organo straordinario di liquidazione, il comma 4 dell’art. 252 dispone che esso “ ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva .”
Correlativamente, a mente del comma 3 dell’art. 254, “ Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7 .”
2.4. Ora, con il prima citato art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004, il legislatore ha disposto che “ Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico ”.
La norma – che ha variamente impegnato la giurisprudenza amministrativa con risultati non sempre convergenti – pone l’accento sul momento genetico del debito, invitando l’interprete a prescindere dall’epoca del suo “accertamento” (anche) con provvedimento giurisdizionale.
Essa