TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-12-09, n. 202403577

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-12-09, n. 202403577
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202403577
Data del deposito : 9 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2024

N. 03577/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01687/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Mezzena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Enrico Barbagiovanni, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Ente in Milano, via della Guastalla 6;



per l'annullamento

del diniego da parte del Comune di Milano, Ufficio Stato Civile, a fronte della domanda di rinuncia della cittadinanza

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con l’atto impugnato il Comune di Milano ha respinto l’istanza di -OMISSIS- volta a rinunciare alla cittadinanza italiana.

Vale precisare che la ricorrente, cittadina giapponese, ha conseguito la cittadinanza italiana in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino italiano nel 1985.

E’ fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente.

La posizione soggettiva azionata dalla ricorrente, sottesa alla

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