TAR Roma, sez. 5B, ordinanza collegiale 2022-12-07, n. 202216318
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Pubblicato il 07/12/2022
N. 16318/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04243/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4243 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Palumbo 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
decreto del Ministero dell’interno del 1° agosto 2017, notificato il 18 gennaio 2018, di rigetto della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, della legge n. 91/1992 -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2022 la dott.ssa A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il diniego avversato si fonda sull’esistenza di pregiudizi di carattere penale (notizie di reato del 2011 per violazioni di cui agli artt. 508 e 610 c.p.) a carico del ricorrente;
Considerato che il ricorrente sostiene di non avere alcun precedente penale, secondo quanto desumibile dai certificati penali prodotti in atti;
Considerato che il Certificato del casellario giudiziario può avere un contenuto diverso a seconda che sia rilasciato a richiesta di soggetti privati o pubblici. Invero, in ipotesi, a richiesta dei soggetti pubblici, vengono riportate tutte le eventuali condanne subite, anche quelle estinte e con previsione della non menzione;
Visto il carattere generico delle contestazioni formulate - quali emergono dal provvedimento e dai pareri della Questura di-OMISSIS-del 22 maggio 2014 e della Questura di -OMISSIS- del 19 agosto 2015, su cui quest’ultimo poggia - che non forniscono informazioni sulle circostanze di fatto delle contestazioni addebitate nonché sull’eventuale apertura di procedimenti penali e sui relativi esiti e sviluppi processuali;
Ritenuto necessario, al fine del decidere anche nell’interesse della parte, che si professa estranea ai fatti addebitati, acquisire elementi informativi di maggiore dettaglio circa i motivi ostativi sottesi all’avversato provvedimento di diniego;
Ritenuto che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 28 marzo 2023;