TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202300364

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202300364
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300364
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2023

N. 00364/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00191/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Ravenna, non costituita in giudizio;

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ravenna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

- del rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione ex art. 32 comma 1 d. lgs. 286/1998 con decorrenza dal compimento della maggiore età, previo accertamento dei requisiti per il rilascio di permesso di soggiorno per affidamento ex art. 10 L. 47/2017 fino al compimento della maggiore età, adottato il 29.04.2021 e notificato il 10.03.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ravenna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è cittadino albanese, nato in Grecia e entrato in Italia da minorenne non accompagnato, ottenendo il rilascio di un titolo di soggiorno fino al compimento della maggiore età, in ragione del suo affidamento allo zio, residente in Italia.

In data 17 aprile 2019 ha, quindi, richiesto la conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e il relativo procedimento è stato sospeso in ragione della richiesta, ex art. 10 bis della legge n. 241/90, della produzione del necessario parere del Comitato per i minori stranieri di cui all’art. 33 del T.U. Immigrazione.

L’istanza è stata successivamente rigettata con il provvedimento impugnato, motivato dal fatto che il richiedente il titolo non ha prodotto il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri, né ha dimostrato di aver presentato la relativa istanza. Non ha comprovato nemmeno di aver aderito a un positivo percorso di integrazione sociale e civile durante il suo soggiorno in Italia da minorenne e tutto ciò nonostante la suddetta comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, ritornata al mittente con l’indicazione “destinatario sconosciuto”.

Ragione per cui nemmeno il provvedimento è stato mai notificato prima che, il 10 febbraio 2022, lo straniero inviasse alla Questura di Ravenna una memoria ex artt. 10 e 10 bis della legge n. 241/90, chiedendo la definizione della domanda del 2019. In tale occasione egli ha ricordato di essere stato affidato allo zio materno, che ha chiesto ai servizi sociali la sua nomina come tutore, che, però, non si è mai concretizzata in un atto formale, sottolineando, però, l’irrilevanza dell’aspetto formale, essendo determinante l’affidamento di fatto.

Parimenti irrilevante è stato qualificato dall’interessato il parere negativo rilasciato dal Comitato dei minori, fondato esclusivamente sulla brevità del periodo di permanenza in Italia prima del compimento della maggiore età e sul fatto che il minore non avrebbe seguito alcun percorso di integrazione.

A seguito di ciò, lo straniero ha ricevuto la notifica del provvedimento negativo suddetto, il quale è stato impugnato con il ricorso in esame, caratterizzato per la palese e grave violazione del principio di sinteticità degli atti giudiziari e di tutte le indicazioni fornite in ordine alla redazione dell’atto introduttivo del giudizio.

In esito all’incidente cautelare, con ordinanza n. 207/2022, questo Tribunale ha rimesso all’Amministrazione la valutazione della domanda del ricorrente, alla luce di quanto dedotto in giudizio in termini di violazione dell’art. 32 comma 1 e comma 1 bis D. Lgs. 286/1998, dell’art. 31 comma 1 d. lgs. 286/1998, dell’art. 5 comma 5 d. lgs. 286/1998, dell’art. 10 comma 1 lett. b) L. 47/2017, dell’art. 9 comma 4 L. 184/1983.

L’Amministrazione, però, nonostante i numerosi solleciti, non ha provveduto in tal senso e si è limitata a depositare una relazione e, in allegato alla stessa, la nota con cui il Comitato per i minori ha dato conto del fatto che il giovane “non ha svolto un percorso di integrazione scolastica o formativa passibile di valutazione da parte di questa Amministrazione”. Dunque, poiché il percorso di integrazione costituisce il presupposto necessario per il rilascio del parere ai sensi dell’art. 32, comma 1 bis del T.U. dell’Immigrazione, il parere non è stato espresso.

La stessa struttura ministeriale, peraltro, ha sottolineato come “Restano comunque ferme le attribuzioni della Questura territorialmente competente in ordine all’adozione del provvedimento che riguarda la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età”.

Ciò in linea con la giurisprudenza secondo cui “il parere del Comitato per i minori stranieri, previsto dall’art. 32, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998, è un atto endoprocedimentale di cui deve farsi carico l’Amministrazione e non è un requisito posto a carico dell’istante (Consiglio di Stato, III, ord. 18 marzo 2022, n. 1258;
T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, I, 7 febbraio 2019, n. 136;
T.A.R. Lombardia, Milano, I, 12 novembre 2018, n. 2550;
2 maggio 2018, n. 1166;
T.A.R. Toscana, II, 17 aprile 2018, n. 534;
T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, I, 3 febbraio 2016, n. 147;
T.A.R. Lazio, Roma, II, 4 gennaio 2016, n. 26)” (TAR Emilia Romagna, sentenza n. 951/2022).

La stessa sentenza di questo Tribunale n. 951/2022, peraltro, sottolinea come debbano equipararsi le ipotesi in cui il parere del Comitato è stato richiesto e quella in cui il Comitato si è pronunciato dando riscontro alla richiesta avanzata, ma sancendo sostanzialmente, come nel caso in esame, di non essere in grado, per le peculiarità della vicenda trattata, di dare una risposta positiva o negativa. In entrambi i casi spetta alla Questura adottare le determinazioni ritenute più opportune, non potendo il mancato rilascio del parere richiesto, di per sé solo, legittimare il rifiuto di conversione del permesso di soggiorno (in tal senso cfr. Cons. Stato, sentenza n. 7875/2022).

Condividendo tale orientamento, il Collegio ravvisa, quindi, i presupposti per l’accoglimento del ricorso, mentre le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, atteso, da un lato quanto più sopra anticipato in ordine alla violazione delle regole formali di redazione del ricorso e il fatto che lo straniero si è reso a lungo irreperibile e, dall’altro, la mancata rinnovazione dell’attività da parte dell’Amministrazione.

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