TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202300364

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202300364
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300364
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2023

N. 00364/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00191/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Questura di Ravenna, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ravenna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;



per l'annullamento

- del rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione ex art. 32 comma 1 d. lgs. 286/1998 con decorrenza dal compimento della maggiore età, previo accertamento dei requisiti per il rilascio di permesso di soggiorno per affidamento ex art. 10 L. 47/2017 fino al compimento della maggiore età, adottato il 29.04.2021 e notificato il 10.03.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ravenna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è cittadino albanese, nato in Grecia e entrato in Italia da minorenne non accompagnato, ottenendo il rilascio di un titolo di soggiorno fino al compimento della maggiore età, in ragione del suo affidamento allo zio, residente in Italia.

In data 17 aprile 2019 ha, quindi, richiesto la conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e il relativo procedimento è stato sospeso in ragione della richiesta, ex art. 10 bis della legge n. 241/90, della produzione del necessario parere del Comitato per i minori stranieri di cui all’art. 33 del T.U. Immigrazione.

L’istanza è stata successivamente rigettata con il provvedimento impugnato, motivato dal fatto che il richiedente il titolo non ha prodotto il parere

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