TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-06-15, n. 202300432

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-06-15, n. 202300432
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300432
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2023

N. 00432/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00033/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2022, proposto da I Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F P e V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. R C in Cagliari, via Tuveri n. 84;



contro

Comune di Pula, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, viale Armando Diaz n. 29;
Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente della Sardegna, Regione Sardegna, non costituiti in giudizio;



nei confronti

ANAS S.p.A., non costituita in giudizio;



per l'annullamento:

- della nota del Comune di Pula del 12 novembre 2021, avente ad oggetto “ Parere tecnico ai sensi dell'art. 37, comma 4 lettera b) e comma 5 della L.R. 20.10.2016, n. 24 ”, dell'art. 6 del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pula n. 58 del 20 dicembre 2005, dell'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Fabbricazione del Comune di Pula, approvato con Delibera assembleare della Regione Sardegna n. 1641/U del 26 maggio 1989 e adottato con Delibera del Consiglio comunale di Pula n. 19 del 26 maggio 1989 e dell'art. 143 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico del Comune di Pula, adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Pula n. 21 del 30 marzo 2021;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti;

e per l'accertamento e la declaratoria del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, sull'istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente in data 12 luglio 2021, relativa all'installazione di una stazione radio base (SRB) per rete di telefonia mobile presso il Comune di Pula, in via Nuraxeddus – Località Is Morus snc. (N.C.T. del Comune di Pula, Foglio 57, Mappale 2943) e del conseguente diritto della ricorrente all'installazione e all’utilizzo del medesimo apparato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pula;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Espone la ricorrente, operatore nel settore della fornitura di servizi di telefonia mobile, di aver presentato in data 12 luglio 2021 al Comune di Pula, con procedura telematica tramite il sistema SUAPE, una dichiarazione unica autocertificativa (DUA), ai sensi dell’articolo 87 del d.lgs. n. 259/2003, per ottenere l’autorizzazione alla installazione di un nuovo impianto tecnologico per una stazione radio base (SRB) di telefonia mobile nel territorio comunale, su un terreno sito in via Nuraxeddus – località Is Morus snc (N.C.T. del Comune di Pula, Foglio 57, Particella 2943), chiedendo contestualmente l’indizione della conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 37 della L.R. Sardegna n. 24/2016.

L’istanza, precisa la ricorrente, ha fatto seguito ad altra precedente richiesta di installazione dei propri apparati di telefonia mobile su un’area comunale, rimasta priva di riscontro da parte dell’Ente.

1.1. Con provvedimento del 12 novembre 2021 il Settore tecnico del Comune di Pula ha trasmesso al SUAPE il proprio parere tecnico, secondo il quale l’istanza di I non sarebbe conforme alla disciplina urbanistico-edilizia del Comune per i seguenti motivi:

(i) l’impianto proposto non ricadrebbe all’interno delle aree e degli immobili comunali messi a disposizione dall’Amministrazione, come previsto dall’art. 6 del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile;

(ii) I non avrebbe ottenuto l’approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 9 delle N.T.A. del Programma di Fabbricazione del Comune;

(iii) l’impianto non rispetterebbe le prescrizioni previste dall’art. 143 delle N.T.A. del P.U.C. relativamente alle zone agricole, che imporrebbero un indice fondiario pari a 0,03 mc/mq elevabile fino al limite massimo di 1,00 mc/mq, previa delibera del Consiglio comunale.

Nel parere de quo il Comune conclude affermando che “ il rilascio del provvedimento finale è subordinato alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale e conseguentemente la società proponente dovrà inoltrare specifica istanza poiché tale procedura risulta esclusa dal campo competenza del SUAPE ”.

1.2. Con l’odierno ricorso la ricorrente ha impugnato il parere tecnico in questione, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento e domandando l’accertamento dell’intervenuto silenzio assenso sulla sua istanza.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) Sull’avvenuta formazione del titolo abilitativo tramite silenzio assenso: violazione e falsa applicazione degli artt. 86 ss. del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 della l. n. 36/2001; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento; violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza; difetto d’istruttoria e motivazione; incompetenza.

Lamenta la ricorrente che, poiché nel caso di specie il parere sfavorevole del Settore tecnico comunale è stato emesso in data 12 novembre 2021 (ossia 123 giorni dopo la presentazione dell’istanza di I del 12 luglio 2021, quindi ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003), si sarebbe perfezionato il silenzio assenso sull’istanza, con conseguente illegittimità del gravato parere sfavorevole emesso successivamente.

2) Sull’illegittimità del divieto di installazione dell’impianto al di fuori delle aree e degli immobili comunali: violazione e falsa applicazione degli artt. 87 ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 della l. n. 36/2001; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento; violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza; difetto d’istruttoria e di motivazione; incompetenza.

Il contestato parere sfavorevole del Settore tecnico del Comune del 12 novembre 2021 sarebbe illegittimo in quanto, attraverso di esso, il Comune imporrebbe un illegittimo divieto generalizzato di installazione degli impianti di telefonia su tutte le aree private del territorio comunale.

Secondo la ricorrente l’art. 6 del Regolamento Impianti, a tenore del quale “ il posizionamento degli impianti dovrà avvenire, preferibilmente, nelle aree ed immobili comunali messi a disposizione dall’Amministrazione, in ragione dell’interesse pubblico che riveste il servizio di telefonia cellulare ”, circoscriverebbe la possibilità di installare le stazioni radio base esclusivamente sulle aree pubbliche del territorio del Comune di Pula.

Ciò si porrebbe in contrasto con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che limita l’ambito di intervento dei Comuni alla adozione di regolamenti e/o atti intesi ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione

ai campi elettromagnetici all’interno di precisi confini, vietando limitazioni generalizzate, cioè estese ad intere aree del territorio cittadino.

L’illegittimità di un divieto generalizzato di installazione degli impianti trasmissivi in tutte le aree private del territorio comunale costituirebbe una diretta conseguenza anche della qualificazione di tali impianti come opere di urbanizzazione primaria (art. 86 del d.lgs. n. 259/2003), in quanto tali compatibili con qualsiasi zona del territorio.

Soggiunge la ricorrente che, nonostante il citato art. 6 del Regolamento Impianti indichi come “preferibile” l’ubicazione delle SRB su siti pubblici, tale disposizione sarebbe stata applicata dall’Amministrazione comunale alla stregua di un divieto sostanzialmente inderogabile; ciò troverebbe conferma nel fatto che, malgrado le ripetute richieste di I di avere a disposizione un’area comunale e la successiva inerzia del Comune, l’Ente abbia comunque poi emesso il diniego in questione anche in ragione della presunta violazione dell’art. 6 del Regolamento.

Il gravato parere comunale, quindi, sarebbe illegittimo sia qualora la previsione di cui al citato art. 6 venisse interpretata come un divieto inderogabile (in tal caso essendo

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