TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-12-19, n. 202303109
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2023
N. 03109/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02840/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2840 del 2022, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R T e C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di prevenzione ex art. 6 e 6 quater della L. 401/89 - c.d. DASPO - emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 05.02.2022, che vieta al ricorrente “per un periodo di cinque anni l’accesso a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli altri membri dell’Unione Europea ove di disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche […]”, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano – UTG – AFFARI Legali e Contenzioso – prot. n. -OISSIS- del 21.06.2022 - prot. Uscita n. -OISSIS- del 23.06.2022, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale,
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del 5.2.2002 il Questore di Milano ha vietato al ricorrente, per un periodo di anni cinque, di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ove si disputeranno le manifestazioni calcistiche ivi indicate, ciò che è stato contestato con ricorso gerarchico davanti al Prefetto di Milano, che lo ha tuttavia rigettato, con decreto n. -OISSIS- del 21.06.2022, impugnato nel presente giudizio.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Con ordinanza n. 1333/2022 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
Nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato l’archiviazione del procedimento penale R.G. n. -OISSIS-, avviato a suo carico per i medesimi fatti posti a fondamento del provvedimento in questa sede impugnato.
All’udienza pubblica del 13.12.23 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, quanto al quarto motivo, in cui l’istante ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità.
Per giurisprudenza pacifica, il potere attribuito al questore dall'art. 6 della L. n. 401/1989, ha natura ampiamente discrezionale, e le valutazioni inerenti alla pericolosità del soggetto ed alla ragionevolezza del divieto, attenendo al merito dell'azione amministrativa, si sottraggono di norma al sindacato giurisdizionale, fermo restando tuttavia il vaglio di legittimità, che comporta, tra l'altro, la verifica della sua conformità al criterio di proporzionalità, che impinge la comparazione fra il fatto come in concreto verificatosi, e l’afflittività della misura per il soggetto (T.A.R. Perugia, Sez. I, 19.2.16, n. 103).
Con riferimento al caso di specie, il provvedimento impugnato ha comminato il divieto di accedere agli impianti sportivi e di partecipare alle manifestazioni sportive per ben 5 anni, ovvero il massimo edittale, senza tuttavia minimamente motivare in ordine alle circostanze che hanno comportato tale scelta, come sarebbe stato invece necessario, considerando in particolare che il ricorrente non ha alcun precedente.
Inoltre, pur accedendo alla versione fornita dall’Amministrazione, secondo cui il ricorrente avrebbe strattonato un addetto alla sicurezza, la pericolosità della sua condotta, “in relazione alle circostanze di tempo e luogo”, e all’idoneità “a creare grave turbativa per la regolarità della competizione sportiva”, posti a fondamento del provvedimento impugnato, non sono comparabili a quelle ben più gravi correlate all’invasione di campo operata da altro tifoso, che ha causato l’interruzione del medesimo incontro calcistico, sanzionata con un Daspo avente la medesima durata di quello oggetto del presente giudizio, ciò che, anche sotto tale profilo, ne denota l’irragionevolezza.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Quanto alle spese, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in considerazione del complessivo andamento della controversia.