TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-08-01, n. 201801143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-08-01, n. 201801143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801143
Data del deposito : 1 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2018

N. 01143/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01454/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso Angelo Stella, in Bari, via Scipione Crisanzio, n. 48;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;

per l'annullamento

della determina, datata 05.06.2012, della Direzione Generale per il Personale Militare, III Reparto, VII Divisione, che ha disposto il rigetto della domanda di rimborso delle spese legali, richiesto dal ricorrente, per la ritenuta mancanza dei requisiti, ex art 18 D.L n. 67/97, come convertito nella L. n. 135/97;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o comunque, collegato, dipendente e, specificatamente, della nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Cs 12308/11 VIG del giorno 05.01.2012;

nonché

per l'accertamento

ed il riconoscimento del diritto richiesto, come ritenuto congruo, oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi per il colpevole ritardo;

nonché

per la condanna

dell'Amministrazione resistente al rimborso richiesto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 6/10/2012 e depositato in data 26/10/2012, -OMISSIS-adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.

Il ricorrente - -OMISSIS- Capo attualmente in congedo, ma all’epoca dei fatti in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Foggia principale - veniva segnalato dal Comandante della Legione Carabinieri Puglia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di Bari, nonché a quella presso il Tribunale ordinario di Foggia, in quanto a seguito di un infortunio patito all’interno della caserma sede del Comando di Stazione in data 27.07.2004, otteneva quindici giorni di riposo medico per “sospetta distorsione del ginocchio sinistro”.

Tuttavia, a seguito dell’accaduto, il R provvedeva alla redazione di una “relazione di servizio” in merito alle circostanze dell’incidente, con la quale induceva il Direttore pro tempore dell’Ospedale Militare di Bari a riconoscere la patologia come dipendente da causa di servizio, presentando anche un’istanza di “interdipendenza/aggravamento” e di ascrivibilità a categoria ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo per una serie di patologie tutte non dipendenti da causa di servizio.

In più occasioni, inoltre, produceva alla Commissione Medica Ospedaliera di Bari una certificazione sanitaria tale da indurre l’Organo sanitario militare a emettere giudizi di non idoneità al servizio militare incondizionato.

Infine, sebbene comandato ripetutamente a presentarsi presso la Competente Commissione Medica per la definizione della sua posizione sanitaria, non si presentava senza addurre alcun legittimo impedimento.

In data 11.10.2007, per i fatti descritti veniva tratto in arresto dal personale del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, in esecuzione di ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Militare di Bari.

Con Decreto Ministeriale n. 404/III-9/2007 del 15 ottobre 2007, veniva disposta nei confronti dell’odierno ricorrente la “sospensione precauzionale dall’impiego” a titolo obbligatorio ai sensi dell’art. 20, secondo comma, della Legge n. 599/1954 a decorrere da inizio ottobre 2007.

Con ordinanza del 24 ottobre 2007 a seguito di istanza di riesame avanzata dal militare, sostituiva gli arresti domiciliari con la misura interdittiva della sospensione dal servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri fino al 23 dicembre 2007.

Con Decreto Ministeriale n.0006/III-9/2008 veniva disposta la cessazione di efficacia della sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio e la riammissione in servizio del R a decorrere dal 24 dicembre 2007.

In data 15 ottobre 2008, la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli esercitava l’azione penale nei confronti del R per diserzione continuata pluriaggravata, truffa militare consumata e tentata, simulata infermità tentata e consumata e disobbedienza.

Con decreto n. 332/2008 del 26 febbraio 2009, il Giudice per le Indagini Preliminari disponeva il rinvio a giudizio del militare per i reati di diserzione, truffa militare e simulata infermità.

Con sentenza n. 14/2009 del 26 febbraio 2009, divenuta irrevocabile in data 09.07.2009 il Giudice dell’Udienza Preliminare dichiarava non luogo a procedere per il reato di disobbedienza, perché il fatto non costituiva reato.

Successivamente, con Decreto Ministeriale n. 218/111-9/2009 del 23 giugno 2009, veniva disposta nei confronti dell’odierno ricorrente la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo ai sensi dell’articolo 20, primo comma, della Legge n. 599/1954, a decorrere dalla data del provvedimento.

Con sentenza n. 57 del 16 novembre 2010, divenuta irrevocabile in data 5 febbraio 2011, il Tribunale Militare di Napoli assolveva il -OMISSIS- Capo in congedo -OMISSIS-dalle restanti imputazioni “perché il fatto non sussiste”.

In data 30 luglio 2011, l‘odierno ricorrente presentava istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel corso del detto procedimento penale.

La direzione Generale, con nota n. 0466254 del novembre 2011, trasmetteva l’istanza all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per l’acquisizione del parere sull’ammissibilità del rimborso, nonché sull’eventuale congruità delle spese legali sostenute.

In data 5 gennaio 2012, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con atto n. CS 12308/11 in data 4 maggio 2012, esprimeva parere negativo sulla rimborsabilità delle spese legali, rappresentando come non sussistesse alcuna connessione della vicenda penale in esame con l’espletamento del servizio e l’assolvimento dei compiti istituzionali.

La Direzione Generale, pertanto con nota n. 0206092 comunicava al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

A seguito di tale comunicazione, l’interessato faceva pervenire le proprie osservazioni in merito.

Con provvedimento del 5 giugno 2012 veniva disposto il rigetto dell’istanza di rimborso delle spese legali de quibus e rimesso l’atto al Comando Legione Carabinieri Puglia per la notifica all’interessato.

A seguito della comunicazione di cui sopra, il R presentava il ricorso in epigrafe, sollevando i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito in legge n. 137/97;
2) eccesso di potere, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti.

In data 28.11.2012 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, per il tramite dell’Avvocatura erariale.

All’udienza pubblica del 20 giugno 2018 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, occorre osservare, nel merito, come il punto centrale della questione sia l’applicazione al caso di specie dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito in legge n. 137/97.

In tale prospettiva deve essere esaminato il rapporto causale che intercorre tra l’evento che determina l’insorgere della ipotizzata responsabilità e la prestazione di lavoro, la cui sussistenza costituisce la causa dell’intervento di auspicato rimborso.

Invero, la finalità principale dell’art 18 del Decreto Legge n. 67/97 è infatti quella di tenere indenni i dipendenti pubblici che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’Amministrazione, dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali.

Ne consegue, dunque, che tale essenziale requisito può considerarsi sussistente solo ed esclusivamente quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente che hanno condotto ad una vicenda giurisdizionale in cui il medesimo sia rimasto implicato direttamente all’attività istituzionale dell’Amministrazione di appartenenza.

Viceversa, ogni atto o fatto che esuli dalle modalità o dal contenuto della prestazione lavorativa pubblica, proprio perché commesso solo in “occasione” ma non a causa di essa, non può condurre all’intervento di sostegno dello Stato.

Nel caso in specie, i fatti addebitati penalmente al ricorrente non trovano riferibilità immediata e diretta nella volontà di un organo amministrativo, in quanto la condotta contestata al ricorrente ha avuto riguardo alla mera fruizione di diritti e/o benefici unicamente correlati al suo status di pubblico dipendente, i quali hanno, con l’attività di servizio, un legame esclusivamente indiretto e che non implicano in alcun modo espressione della volontà dell’Amministrazione, né riferimento alcuno alla tutela degli interessi di cui l’Amministrazione stessa è depositaria.

Le condotte poste in essere dal R appaiono, anzi, in rapporto di netta contraddizione con gli obblighi di servizio ai quali il militare, secondo l’originaria accusa, tentò di sottrarsi definitivamente cercando di ottenerne esonero;
egli, infatti, nel fruire del congedo per malattia non compiva alcun atto idoneo a esprimere la volontà e l’azione dell’Amministrazione di appartenenza.

Emerge appieno, di conseguenza, l’integrale condivisibilità del parere negativo alla rimborsabilità delle spese legali reso con nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Cs 12308/11 VIG del giorno 05.01.2012.

Da quanto evidenziato sulle questioni di fatto e diritto relative al caso di specie deriva, pertanto, l’infondatezza nel merito della domanda presentata dal R.

Da ultimo, tenuto conto della minima attività processuale svolta e dell’assenza di particolari problematiche di fatto o di diritto, le spese di lite possono integralmente compensarsi.

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