TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-11-30, n. 201802283

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-11-30, n. 201802283
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201802283
Data del deposito : 30 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2018

N. 02283/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00514/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2008, proposto da:
R M, rappresentata e difesa dagli avvocati A A, V P, con domicilio eletto presso lo studio A A in Catania, via Gabriele D'Annunzio 111;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

dell’ordinanza di sgombero prot. N. 2008/3302/BVC del 29.02.2008 resa dall’Agenzia del Demanio – Filiale Sicilia per beni e veicoli confiscati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente R M ha impugnato l’ordinanza di sgombero meglio specificata in epigrafe, con la quale l’Agenzia del Demanio le ha ordinato lo sgombero, nel termine di 20 giorni dalla notifica del provvedimento, dell’immobile sito in territorio del Comune di Acireale, frazione di Santa Maria degli Ammalati, via Mortara n. 2, identificato in catasto al foglio 39, p.lla 56, sub 1,2 e 3, di proprietà della stessa ricorrente e del di lei coniuge Cavallaro Giuseppe, nei confronti del quale il Tribunale di Catania, con sentenza n. 403/2003 del 14 aprile 2003, divenuta irrevocabile il 21 giugno 2005, ha ordinato la confisca del predetto immobile ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, convertito in legge n. 356 del 1992.

R M ha allegato che l'immobile oggetto di confisca costituisce oggetto di proprietà indivisa con il marito Cavallaro Giuseppe, per averlo gli stessi acquistato in regime di comunione legale dei beni con atto pubblico in data 10.01.1992, a rogito notaio Giorgio Licciardello di Catania, registrato il 29.01.1992 e regolarmente trascritto presso la conservatoria dei RR.II. di Catania. Ha dunque sollevato censure di violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, errata applicazione degli artt. 2 decies della L. n. 575/1965 e 823, comma 2, cod. civ., difetto dei presupposti.

La ricorrente ha evidenziato di avere pieno titolo ad occupare l’immobile in quanto comproprietaria pro indiviso dello stesso, riferendo di avere proposto incidente di esecuzione innanzi al G.E. in data 10.04.2006 al fine di ottenere la dichiarazione di parziale inefficacia del provvedimento di confisca relativamente alla quota di sua spettanza.

Il Tribunale di Catania, II Sezione Penale, con ordinanza del 13 luglio 2006, ha rimesso “al giudice civile la risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose confiscate”.

Con sentenza n. 1420/08 del 19.03.2008, il Tribunale di Catania, III Sezione civile, ha riconosciuto la ricorrente proprietaria al 50% dell’abitazione oggetto di confisca, e ha dichiarato l’inefficacia del provvedimento di confisca in relazione alla quota di cui la ricorrente ha la titolarità.

La ricorrente ha, dunque, insistito per l’accoglimento del ricorso, avanzando altresì domanda di risarcimento del danno.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice poiché la ricorrente farebbe valere, nella fattispecie, il proprio diritto di proprietà;
ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero Economia e Finanze ed ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.

In vista dell’odierna udienza di trattazione, la ricorrente ha depositato memoria.

Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice, restando la questione concreta attratta alla cognizione di questo Giudice amministrativo, in quanto l’Amministrazione ha agito esercitando il potere di autotutela esecutiva per la conservazione di un bene demaniale dello Stato, come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, che richiama l’art. 823, comma 2, cod. civ.

Parimenti non può trovare accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero Economia e Finanze, atteso che l’eccezione è stata genericamente formulata e, comunque, l’Agenzia del Demanio è soggetta alla vigilanza del predetto Ministero.

Il ricorso è fondato.

Risulta provata in atti la titolarità pro quota in capo alla ricorrente dell’immobile oggetto dell’ordine di sgombero, come si evince dalla sentenza del Tribunale civile di Catania n. 1420/08 del 19.03.2008, che ha riconosciuto la ricorrente proprietaria al 50% dell’abitazione oggetto di confisca, oltre che dal rogito notarile di acquisto in data 10 gennaio 1992.

Tale atto, inoltre, con il quale è pervenuta alla ricorrente la comproprietà “pro indiviso” dell’immobile è precedente al provvedimento di confisca, intervenuto nel 2003.

L’'immobile oggetto di confisca costituisce, dunque, oggetto di proprietà indivisa tra il soggetto passivo del provvedimento di confisca e la ricorrente, persona estranea al reato.

Ora, benché tale circostanza non sia di per sé ostativa alla disposta misura, che può riguardare, nella loro interezza, anche i beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato, qualora essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, va però rilevato che con la sentenza n. 1420/2008 del Tribunale civile di Catania è stata dichiarata l’inefficacia del provvedimento di confisca in relazione alla quota di cui la ricorrente è titolare.

Pertanto, l’ordine di sgombero impugnato non può avere effetti maggiori della confisca, cui intende dare esecuzione, ampliandone l’oggetto al punto da estendersi anche alla quota di pertinenza della ricorrente.

Ne consegue che l’Amministrazione avrebbe dovuto, in sede di esecuzione dell’atto di confisca, adottare le decisioni necessarie per garantire al terzo la disponibilità della propria quota, eventualmente anche attraverso il recupero del valore economico della stessa, tenuto conto che la particolare natura di bene in comproprietà indivisa dell’immobile raggiunto, nel caso di specie, dal provvedimento di confisca, non può che comportare - in vista dell'esigenza di assicurare il conseguimento delle finalità del provvedimento ablatorio - la materiale apprensione dell'intero, e dunque privare della disponibilità dello stesso anche il proprietario terzo estraneo ai fatti.

In linea di principio, il provvedimento di confisca avente ad oggetto beni di comproprietà indivisa, può, invero, eseguirsi senza lesione della quota non incisa dal provvedimento ablatorio solo previa individuazione concreta della quota confiscata, mediante divisione negoziale o giudiziale nelle forme di legge.

L’amministrazione non ha esperito alcun procedimento diretto alla individuazione in concreto della quota da sottoporre a confisca e ciò determina, allo stato, l’accoglimento del ricorso, fatti salvi gli ulteriori legittimi provvedimenti dell’Autorità amministrativa.

Va rigettata, invece, la domanda di risarcimento del danno, atteso che, a prescindere dalla genericità della sua formulazione, la possibilità di una riedizione del potere in capo all’Amministrazione fa venire meno, in sostanza, quel carattere di definitività del rapporto che costituisce necessario presupposto dell'azione risarcitoria.

Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia.

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