TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-03-18, n. 201600152

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-03-18, n. 201600152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600152
Data del deposito : 18 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00704/2008 REG.RIC.

N. 00152/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00704/2008 REG.RIC.

N. 00886/2008 REG.RIC.

N. 00666/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 704 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L G, rappresentato e difeso dagli avv. M D, A B, con domicilio eletto presso avv. M D in Ancona, Via Matteotti, 99;

contro

Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Personale Ufficiali - , Comando Regionale Marche - Ufficio Personale e Aa.Gg., Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

sul ricorso numero di registro generale 886 del 2008, proposto da:
L G, rappresentato e difeso dagli avv. M D, A B, con domicilio eletto presso avv. M D in Ancona, Via Matteotti, 99;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Personale Ufficiali Comando Regionale Marche - Ufficio Personale e Aa.Gg., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2009, proposto da:
L G, rappresentato e difeso dagli avv. M D, A B, con domicilio eletto presso avv. M D in Ancona, Via Matteotti, 99;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Personale Ufficiali, Comando Regionale Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche -Ufficio Amministrativo -;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 704 del 2008:

del provvedimento adottato dal Generale del Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Personale Ufficiali, mediante atto adottato in data 14.08.2008, con il quale è stato disposto il trasferimento dalla posizione di aspettativa a quella di sospensione dall'impiego a titolo discrezionale;

quanto al ricorso n. 886 del 2008:

del provvedimento n° 12865 del 25 giugno 2008;

quanto al ricorso n. 666 del 2009:

del provvedimento del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche, Ufficio Amministrazione, Sezione Trattamento Economico, in data 15.5.2009, di recupero stipendi, indennità e tredicesima, per un importo complessivo di € 9.288,81.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Personale Ufficiali - e del Comando Regionale Marche - Ufficio Personale e Aa.Gg. nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2016 la dott.ssa F A e uditi per le parti i difensori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nei confronti del ricorrente è stata disposta ed eseguita perquisizione locale e personale e decreto di sequestro.

Con ricorso n° 704/2008, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con i quali è stato sospeso precauzionalmente dall’impiego in seguito ai detti atti investigativi.

Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il parere del Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona, il parere del Comandante del Comando Provinciale di Ancona, le proposte conclusive del Comandante del Comando regionale Marche, la proposta del Comandante del Comando Interregionale dell’Italia centro-settentrionale.

Il ricorrente è stato imputato per il reato di cui agli artt. 61, n. 5, 9 e 11 c.p., 625 n. 2 e 6, 624-bis c.p., nonché per il reato di cui agli artt. 61 n. 5, 9 e 11 c.p., 614 c.p., assolto per il reato di furto, ex art. 530, secondo comma c.p., e dichiarato responsabile del delitto di violazione di domicilio, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p..

Con provvedimento in data 25 giugno 2008, l’amministrazione ha stabilito che l’assegnazione al ricorrente dell’alloggio di servizio debba avere luogo in occupazione temporanea a titolo oneroso, richiedendo l’impegno a lasciare libero l’alloggio da persone e cose entro trenta giorni, qualora l’amministrazione abbia necessità di riacquisirne la disponibilità, nonché ha ratificato il pregresso periodo di occupazione dell’alloggio di servizio a titolo oneroso.

Con ricorso n° 886/2008, il ricorrente chiede l’annullamento dei predetti provvedimenti, vantando un diritto ad alloggio di servizio gratuito.

Con ricorso n° 666/2009, è stato impugnato il provvedimento con il quale è stato disposto il recupero di stipendi, indennità e tredicesima.

L’amministrazione, costituitasi in giudizio, con memorie e documenti, in ciascuno dei ricorsi riuniti, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

DIRITTO

Dev’essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, per ragioni di connessione.

Il ricorso n° 704/2008 è infondato.

L’art. 29 della legge n° 113/1954, vigente pro tempore , sancisce che “ l'ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare può, ove la gravità di tali fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare. […]”.

Il provvedimento di sospensione precauzionale è motivato in ragione del decreto di perquisizione locale e personale e sequestro eseguito a carico del ricorrente.

La valutazione di gravità dei fatti non può ritenersi illegittima.

Sebbene assolto dall’imputazione di furto, il ricorrente è stato condannato per violazione di domicilio, commessa ai danni di un suo collega, in alloggio di servizio.

La violazione di domicilio commessa, per la quale è intervenuta sentenza n° 1020/2009, depositata agli atti del giudizio, non è estranea all’espletamento dei compiti d’ufficio, considerato che, in sede di perquisizione locale eseguita a carico del ricorrente, è stata rinvenuta, tra le tante, una copia delle chiavi della porta d’ingresso dell’alloggio assegnato al suo collega e che la sentenza n° 1020/2009 è motivata, tra l’altro, sull’esame dell’imputato, che ha ammesso di essere consapevole di detenere indebitamente le copie delle chiavi degli alloggi di servizio di due suoi colleghi e di essere entrato nell’alloggio del collega.

Testualmente, la menzionata sentenza ha appurato che l’imputato “ha commesso il fatto abusando dei poteri e violando i doveri inerenti le sue funzioni di ufficiale superiore della Guardia di Finanza, facilitandosi l’ingresso avvalendosi di una copia delle chiavi di cui G era entrato in possesso in ragione del suo servizio, ma che lo stesso non poteva trattenere…”.

Il ricorso principale n° 704/2008 dev’essere, quindi, respinto.

I motivi aggiunti al ricorso n° 704/2008 sono infondati.

Al ricorrente è stato comunicato, conformemente all’art. 7 della legge n° 241/1990, l’avvio del procedimento di sospensione precauzionale dall’impiego.

L’istruttoria procedimentale non fa sorgere un ulteriore obbligo di comunicazione per ciascun atto endoprocedimentale, conoscibile dall’interessato attraverso l’esercizio delle facoltà di cui alla legge n° 241/1990.

Benché il ricorrente sia stato assolto dall’imputazione di furto, la motivazione dei pareri e degli atti endoprocedimentali impugnati non è illegittima, essendo stato considerato il disvalore della condotta dell’essersi introdotto, contro la volontà del detentore, in un alloggio di servizio, da ritenersi infrastruttura militare, per il dettato di cui alla legge n° 497 del 1978.

Per tali ragioni, non potendo ritenersi che le memorie difensive prodotte per il ricorrente nel procedimento preordinato alla sospensione siano state disattese, i motivi aggiunti devono essere respinti.

Il ricorso n° 886/2008 è infondato.

Gli alloggi di servizio di cui alla legge n° 831 del 1986 si suddividono in due categorie: alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico ed alloggi di servizio in temporanea concessione.

L’art. 7 della legge n° 831 del 1986 stabilisce che la concessione dell'alloggio di servizio decade con la cessazione dell’incarico.

Per tale ragione, essendo stato il ricorrente collocato in incarico non operativo, allo stesso non avrebbe potuto riconoscersi un diritto ad alloggio di servizio gratuito.

La retroattività del provvedimento non può ritenersi illegittima, essendo correlata alla data del collocamento in incarico non operativo.

Per tali ragioni, il ricorso n° 886/2008 dev’essere respinto.

Il ricorso n° 666/2009 è infondato.

L’art. 22 del R.D. n° 3458/1928, nel testo vigente pro tempore , stabilisce che lo stipendio è ridotto alla metà agli ufficiali sospesi dall'impiego.

Pertanto, la pretesa al conseguimento del trattamento retributivo pieno in sospensione precauzionale dall’impiego è infondata.

I ricorsi riuniti ed i motivi aggiunti al ricorso n° 704/2008, devono essere, quindi, respinti, perché infondati.

Le spese processuali possono essere compensate.

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