TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-09-19, n. 201911111

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-09-19, n. 201911111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201911111
Data del deposito : 19 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/09/2019

N. 11111/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00318/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 318 del 2011 proposto da F M, rappresentato e difeso dall'avvocato M C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, via Flaminia, 171;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi,

per l'accertamento

del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni retributivi e contributivi causatigli dall’Amministrazione delle Finanze, a seguito di mancata corresponsione di somme spettanti a titolo di retribuzioni non percepite dal 2000 al 2006, nonché per mancata corresponsione di somme relative all'aggiornamento della pensione da dirigente, alla liquidazione, allo speciale "fondo pensionistico" ed a tutti gli interessi non corrisposti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione resistente in quiescenza dal 2006, espone: a) di avere impugnato dinnanzi al TAR Lazio, sede di Roma, con ricorso recante il numero R.G. 1023/2005, la graduatoria definitiva del concorso per titoli e colloquio per il conferimento di 999 posti di dirigente nel ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, bandito con decreto direttoriale del 19.1.1993;
b) di avere ottenuto l’annullamento degli atti gravati con la sentenza di questa Sezione n. 6664 dell’8.7.2009, passata in giudicato per mancata impugnazione;
c) di essere stato inquadrato, ai soli fini giuridici, nella graduatoria di merito con decorrenza dal 1992, mediante il decreto del 23.11.2009, adottato in asserita esecuzione della richiamata pronuncia;
d) di avere diffidato in data 8.11.2010 l’amministrazione resistente sia sotto il profilo della perdita di chances di carriera, valutabile equitativamente nella somma di euro 30.000,00, sia sotto il profilo della perdita delle retribuzioni che gli sarebbero spettate in caso di corretta valutazione del servizio prestato e della tempestiva inclusione nella graduatoria dei vincitori a far data dal 1999;
e) di non aver ottenuto nessuna risposta da parte dell’amministrazione, né l’adozione di nessun provvedimento.

1.2. Sulla scorta delle predette circostanze e della prospettazione di un comportamento gravemente colposo imputabile alla P.A. causativo dei danni ingiustamente patiti, come accertato dalla richiamata sentenza n. 6664 dell’8.7.2009, il ricorrente ha agito per la condanna dell’Amministrazione delle Finanze alla corresponsione delle somme spettanti, a titolo di retribuzioni non percepite per colpa della P.A. a far data dal 2000 - epoca di immissione nelle funzioni di tutti i vincitori della selezione concorsuale – sino al 2006 – anno di collocamento in quiescenza-, nonché alla corresponsione delle somme non percepite a titolo di aggiornamento della pensione di dirigente, di liquidazione e di fondo pensionistico, oltre agli interessi legali.

2. L’Amministrazione delle Finanze, costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, non risultando ancora istituita all’epoca in cui è stata bandita la procedura concorsuale dal cui illegittimo espletamento sarebbe scaturito il danno oggetto di giudizio, nonché l’intervenuta prescrizione del diritto azionato, dovendosi ritenere quale dies a quo per il decorso del termine la data di emanazione del provvedimento lesivo (20.7.2000), concludendo nel merito per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

3. Con la sentenza parziale n. 9527 del 21.9.2018 la Sezione ha accolto l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate con conseguente estromissione della stessa dal giudizio, mentre ha rigettato l’eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria in quanto “nel caso di specie, il provvedimento lesivo (adottato nel 1999) è stato tempestivamente impugnato e il relativo giudizio si è concluso, con il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento di questo Tribunale n. 6664 dell’8.7.2009”. Ne discende che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la domanda, proposta al giudice amministrativo, di annullamento del provvedimento lesivo è idonea, per la durata del processo amministrativo, ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, con la conseguenza che la prescrizione già interrotta può iniziare a decorrere nel giudizio risarcitorio dal passaggio in giudicato della statuizione del giudice amministrativo (cfr., ex multis , Cass. 10395/2012;
Cass. 4874/2011).

3.1. Con la medesima sentenza la Sezione ha, altresì, disposto un’istruttoria, ritenendola necessaria ai fini della decisione.

Alla luce delle prospettazioni di parte ricorrente e di parte resistente, la Sezione ha ritenuto “necessario ordinare al Ministero dell’Economia e delle Finanze di depositare una relazione, con annessa documentazione, relativa alla retribuzione corrisposta a soggetti in possesso della qualifica dirigenziale corrispondente a quella spettante al ricorrente a seguito dell’inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale, evidenziando, in particolare, quanto dovuto a titolo di quota tabellare, di indennità di posizione fissa e variabile e di indennità di risultato e indicando gli emolumenti su base annua per il periodo dal 2000 al 2006, nonché all’eventuale incidenza della predetta retribuzione sulla pensione, sulla liquidazione e sullo speciale fondo pensionistico di liquidazione”.

4. Con l’ordinanza collegiale n. 2509 del 25.2.2019 la Sezione, preso atto del mancato adempimento degli incombenti istruttori disposti da parte dell’Amministrazione resistente;
ha reiterato l’ordine al Ministero dell’Economia e delle Finanze di depositare una relazione, con annessa documentazione, relativa alla retribuzione corrisposta a soggetti in possesso della qualifica dirigenziale corrispondente a quella spettante al ricorrente a seguito dell’inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

5. Alla pubblica udienza del 10.7.2019, nonostante il perdurante inadempimento dell’amministrazione resistente agli incombenti istruttori disposti con la sentenza parziale n. 9527 del 21.9.2018 e con l’ordinanza collegiale n. 2509 del 25.2.2019, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di cui in motivazione.

7. Il ricorrente, premesso di essere stato inquadrato con decreto del 23.11.2009, adottato in esecuzione della sentenza n. 6664 del 2009, nella graduatoria tra i candidati V E (867) e C A (868), ai soli fini giuridici, ha chiesto la condanna, a titolo di risarcimento per il pregiudizio patito, alla corresponsione delle somme a lui spettanti dal 2000 sino al 2006, a titolo di retribuzioni non percepite, di aggiornamento della pensione da dirigente, di liquidazione e di fondo pensionistico, oltre gli interessi legali dalla data del dovuto sino al soddisfo. A tal fine il ricorrente ha richiesto, in via istruttoria, l’acquisizione dei contratti individuali dirigenziali stipulati dai vincitori del medesimo concorso con le relative retribuzioni, nonché la documentazione relativa agli emolumenti percepiti dal candidato che lo precede e da quello che lo segue nella posizione in graduatoria, attribuitagli con il citato decreto del 23.11.2009.

7.1. L’Amministrazione delle Finanze, nella propria memoria difensiva, ha sostenuto che il trattamento economico eventualmente riconoscibile al ricorrente dovrebbe essere parametrato a quello di un soggetto che, avendo superato la procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica dirigenziale, ha ottenuto la qualifica di seconda fascia ed è in attesa di conferimento dell’incarico, specificando che il trattamento economico non percepito per il mancato tempestivo inserimento in graduatoria sarebbe solo quello relativo al possesso della qualifica e non anche quello concernente l’indennità di risultato e la quota stipendiale connessa all’effettivo espletamento delle mansioni e degli incarichi dirigenziali.

8. Deve essere, innanzitutto, evidenziato che la illegittima pretermissione del ricorrente nella graduatoria finale del concorso in questione (come definitivamente accertato con la sentenza di questa Sezione n. 6664 dell’8.7.2009, passata in giudicato per mancata impugnazione), ha impedito al dott. Mazzilli di svolgere il servizio in qualità di dirigente, quantomeno per il periodo dalla data di contrattualizzazione degli altri vincitori del concorso fino alla data del collocamento a riposo del ricorrente (2006).

8.1. Sul piano degli elementi costitutivi della responsabilità civile del Ministero dell’Economia ciò significa che risulta dimostrato, oltre alla sussistenza di un evento dannoso ed alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, anche il nesso di causalità, essendosi accertato il collegamento materiale e giuridico tra condotta illecita ed evento, secondo il principio della condicio sine qua non .

8.2. Quanto all'elemento soggettivo (imputabilità dell’evento dannoso a dolo o colpa dell'Amministrazione agente) non può non osservarsi che la mancata assegnazione a parte ricorrente del punteggio spettante per i titoli “consistenti nell’aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni in qualità di Segretario comunale reggente e di Ufficiale delle Forze Armate con il grado di Sottotenente”, con conseguente “posizionamento in graduatoria in posizione utile per la nomina a Primo Dirigente nel posto occupato dal controinteressato intimato ed in suo luogo” (cfr. TAR Lazio, Roma, II, 8.7.2009, n. 6664), è da attribuire, come si evince dalla richiamata sentenza della Sezione, a colpa dell'Amministrazione resistente in quanto, nonostante la lex specialis del concorso si riferisse al “servizio effettivamente prestato” e non al servizio di ruolo, non né ha valutato i suddetti titoli, né ha reso alcuna motivazione sulle ragioni di tale determinazione.

9. Accertata la sussistenza del diritto di parte ricorrente al risarcimento dei danni, devono essere individuate le singole voci che il resistente Ministero è tenuto a risarcire.

9.1. Parte ricorrente prende come parametro per il risarcimento del danno subito la retribuzione che gli sarebbe spettata se fosse stato tempestivamente incluso nella graduatoria dei vincitori del concorso bandito con D.M. 19.1.1993, a partire dal 2000 sino alla data del collocamento in quiescenza, intervenuto nel 2006. A tal fine il ricorrente ha richiesto, in via istruttoria, l’acquisizione dei contratti individuali dirigenziali stipulati dai vincitori del medesimo concorso con le relative retribuzioni, nonché la documentazione relativa agli emolumenti percepiti dal candidato che lo precede e da quello che lo segue nella posizione in graduatoria, attribuitagli con il citato decreto del 23.11.2009.

9.2. La Sezione rileva che non può riconoscersi al ricorrente l’integrale retribuzione che è stata corrisposta ad un dirigente di seconda fascia in quanto la stessa è composta anche da voci della retribuzione variabile e dalla retribuzione di risultato che sono strettamente connesse all’effettivo espletamento delle mansioni che nel caso di specie è mancato (cfr. Cons. Stato, n. 294/2001).

9.3. Al contrario spettano sicuramente al ricorrente:

a) le differenze retributive quantificate tenendo conto di quanto percepito dal ricorrente e quanto corrisposto ad un vincitore del medesimo concorso dal momento dell’attribuzione della qualifica di seconda fascia in attesa di conferimento dell’incarico sino alla data di pensionamento del dott. Mazzilli;

b) l'ammontare delle contribuzioni pensionistiche (ivi inclusi la liquidazione e il fondo pensionistico) che in relazione a dette differenze retributive l'Amministrazione avrebbe dovuto versare all'ente di previdenza obbligatoria;

c) sulle somme di cui i punti a) e b) dovranno essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, atteso che sul dovuto a titolo di risarcimento del danno, che è debito di valore, competono rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale fino al soddisfo.

10. Relativamente alla quantificazione delle somme dovute occorre far ricorso al meccanismo di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a. con la conseguenza che spetterà al Ministero resistente formulare al ricorrente, entro il termine di 60 giorni, la proposta di pagamento di una somma che tenga conto sia delle voci di danno ritenute risarcibili sia dei criteri previsti per la quantificazione delle stesse, giusta quanto sopra affermato.

11. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente condanna dell'intimata amministrazione al risarcimento del danno, da quantificare secondo i criteri indicati per le singole voci risarcitorie.

12. Le spese processuali seguono la soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi