TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2015-12-15, n. 201514058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2015-12-15, n. 201514058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201514058
Data del deposito : 15 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10224/2015 REG.RIC.

N. 14058/2015 REG.PROV.COLL.

N. 10224/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10224 del 2015, proposto da: A F S, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano D'Amico, con domicilio eletto in Roma, Via Susa, 1;

contro

Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

del provvedimento di trasferimento del ricorrente in Germania quale Stato competente per la domanda di asilo


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento, emesso il 08.6.2015 e notificato il 03.7.2015, con il quale i competenti uffici del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Unità Dublino, hanno disposto il suo trasferimento in Germania, in quanto Stato che, con nota del 06.2.2015, ha riconosciuto - ai sensi dell’art.18 c.1 lett. d) del Reg. n.604/2013 - la propria competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale che lo straniero aveva già ivi presentato il 31.8.2012;

Considerato che il ricorso introduttivo del giudizio, così come implementato, è chiaramente infondato limitandosi parte ricorrente, di fatto, ad un’esposizione della propria storia personale ed ai pericoli per la propria incolumità cui sarebbe esposto se dovesse essere costretto a rientrare nello Stato di origine;
mentre le uniche doglianze formalmente enunciate (violazione degli artt.1, 3 e 7 della legge n.241 del 1990) non meritano condivisione atteso che il procedimento in questione origina dalla riproduzione in Italia, ad iniziativa del ricorrente, di una domanda di protezione internazionale che costui aveva già presentato nello Stato tedesco;
mentre, e nell’ipotetica evenienza che dette deduzioni possano essere intese come indicative della violazione delle regole partecipative di cui agli artt.4 e 5 del Reg. Dublino n.604/2013, anche in tal caso trattasi di censura che, nei concisi termini in cui è implementata, non è condivisibile in quanto parte ricorrente non si avvede che gli oneri informativi che, ai sensi degli artt. 4 e 5, gravano sullo Stato membro “non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art.20, paragrafo 2 (che recita: La domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile), di fornire al richiedente le informazioni riportate nelle lettere da “a” ad “f” del comma 1 dell’art.4 avvalendosi, a tal fine, dell'opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3” dalla Commissione europea (ved. Allegato X al Reg. CE n.1560/2003, come modificato dal Reg. (UE) n. 112/2014), sono prioritariamente funzionali alla corretta individuazione dello Stato membro competente a trattare detta domanda;
e poiché nel caso di specie non è contestabile (essendo stato accertato attraverso il riscontro delle impronte digitali nel sistema Eurodac) che l’interessato ha già presentato presso lo Stato tedesco la domanda che poi ha successivamente riprodotto presso lo Stato italiano, l’utilità riveniente da detta informativa attiene esclusivamente alla possibilità di rappresentare la sussistenza di quelle circostanze (complessivamente collocate sotto gli artt. da 7 a 19 del Reg.CE n.604/2013) che possono comportare l’incardinazione della competenza a trattare la domanda di protezione internazionale in capo allo Stato italiano e per tanto, ed in applicazione dei principi di legalità e trasparenza di matrice non solo nazionale ma anche comunitaria e dunque applicabili in sede interpretativa, il rispetto delle garanzie procedimentali non può essere inteso in senso meramente formalistico, dovendo piuttosto interpretarsi in senso sostanziale (in quanto le garanzie partecipative non assolvono soltanto ad una funzione difensiva in favore del destinatario dell'atto conclusivo) ed evitando di affidarsi a letture formalistiche che possono sottendere fini meramente speculativi e non in linea con il principio di effettività. Ne segue che la mera evocazione (come si riscontra in gravame) delle norme regolamentari a garanzia della partecipazione al procedimento non associata ad alcuna prova che, ove l’interessato fosse stato informato, l'esito del procedimento avrebbe potuto essere anche diverso (e cioè consentire l’incardinazione della competenza a trattare la domanda di protezione internazionale in capo allo Stato italiano), rende priva di pregio la doglianza in trattazione;

Considerato che ricorrono, nel caso di specie, i presupposti previsti dall’art.60 del C.p.a. per una definizione della controversia con decisione in forma semplificata: e che di tanto si è dato atto nel verbale dell’odierna udienza camerale;

Considerato che non vi è luogo pronuncia sulle spese di lite, non essendosi l’intimata amministrazione costituita in giudizio;

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