TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2013-01-10, n. 201300006

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2013-01-10, n. 201300006
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201300006
Data del deposito : 10 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00069/2008 REG.RIC.

N. 00006/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00069/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 69 del 2008, proposto da:
M S, rappresentata e difesa dall'avv. F C, con domicilio eletto presso avv. F C in L'Aquila, via Garibaldi, 62;

contro

Comune di L'Aquila Sindaco, rappresentato e difeso dagli avv. D D N, P G, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Comune in L'Aquila, via G. Pastorelli,18/C;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Centro Italia Soc. Coop., rappresentato e difeso dagli avv. A M M, Fabio Amici, Maurizio Del Pinto, con domicilio eletto presso avv. Maurizio Del Pinto in L'Aquila, via Australia, 13 Pal. A1;

per l'annullamento

del provvedimento 15/11/2007 di archiviazione della domanda di autorizzazione per la grande distribuzione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune dell’Aquila;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del 5 novembre 2012, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso sopra indicato, i provvedimenti meglio in epigrafe specificati, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituivano l’Amministrazione e la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.

Con nota del 5 novembre 2012, la difesa di parte ricorrente rappresentava il sopravvenuto difetto di interesse.

Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2012, la difesa di parte ricorrente ribadiva il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Di tanto il Collegio deve prendere atto, con conseguenziale declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato.

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