TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-06-20, n. 202403855
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2024
N. 03855/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01071/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2021, proposto da
M F, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, A N e V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Na, via F.Coletta n.12;
nei confronti
Comitato Parco Ornamentale di Centurano, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Caserta n. 0122347 del 18 dicembre 2020 che ha sospeso i lavori di cui al permesso di costruire n. 19/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta e del Comitato Parco Ornamentale di Centurano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2024 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra M F ha impugnato il provvedimento del Comune di Caserta n. 0122347 del 18 dicembre 2020 che ha sospeso i lavori di cui al permesso di costruire n. 19/2019.
La ricorrente riferisce di essere proprietaria, unitamente a suo fratello Mauro Falardo, di due piccoli appezzamenti di terreno (circa 2134 mq) in Caserta, in relazione ai quali hanno presentato, in data 7 giugno 2018 e al Comune di Caserta, un’istanza di permesso di costruire (prot. n. 61279).
Dopo l’accoglimento di detta istanza è stato emanato il provvedimento di sospensione ora impugnato e in relazione al quale si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere per sviamento e arbitrarietà e la violazione dell’art. 21-quater, c. 2, della legge n. 241 del 1990, in quanto l’atto impugnato conterrebbe una sospensione del permesso di costruire senza predeterminare il termine dell’effetto sospensivo, collegandolo, peraltro genericamente, alla emissione dei provvedimenti consequenziali;
2. la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto il provvedimento di sospensione non sarebbe stato preceduto dall’instaurazione di un contraddittorio procedimentale;
3. la violazione degli artt. 3 e 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, in quanto il provvedimento gravato sarebbe illegittimo perché adottato senza il rispetto dei principi in materia di autotutela;
4. la violazione dell’art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in quanto non sussisterebbero le gravi ragioni richieste come presupposto dall’art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241 del 1990 per sospendere l’efficacia di un provvedimento;
5. l’eccesso di potere per sviamento e arbitrarietà, in quanto non sarebbero ancora iniziati i lavori assentiti con il titolo, così come non sarebbe rilevante il sopraggiunto vincolo diretto;
6. l’eccesso di potere per contraddittorietà perché il provvedimento di sospensione impugnato rimanderebbe all’istanza del Comitato Parco Ornamentale