TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-04-15, n. 201505586

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-04-15, n. 201505586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505586
Data del deposito : 15 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04430/2011 REG.RIC.

N. 05586/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04430/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4430 del 2011, proposto da:
M T, rappresentato e difeso dall'avv. P Z, con domicilio eletto presso l’avv. P Z in Roma, Via Valsugana, 3;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento in data 21 febbraio 2011 recante rigetto della domanda del ricorrente di passaggio all'impiego civile dello Stato ai sensi dell'art. 57 l. 599/54.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2015 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Espone l’odierno ricorrente, Primo Aviere Capo dell’Aeronautica Militare, arruolato come volontario di truppa il 25 novembre 1996 e in servizio presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare – V Reparto, di aver presentato in data 7 aprile 2009, alla competente Direzione generale per il personale militare, istanza di transito nei ruoli degli impiegati civili della Difesa. Con nota in data 28 luglio 2009 ha richiesto notizie sullo stato della pratica, successivamente reiterando la sua istanza con lettera del 22 dicembre 2010.

Con il provvedimento in data 21 febbraio 2011, in questa sede impugnato, l’amministrazione, facendo peraltro seguito ad una prima nota del 6 agosto 2009, ha rigettato l’istanza.

Avverso il detto rigetto è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione dell’art. 57 della legge n. 599 del