TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-04-15, n. 201505586

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-04-15, n. 201505586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505586
Data del deposito : 15 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04430/2011 REG.RIC.

N. 05586/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04430/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4430 del 2011, proposto da:
M T, rappresentato e difeso dall'avv. P Z, con domicilio eletto presso l’avv. P Z in Roma, Via Valsugana, 3;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento in data 21 febbraio 2011 recante rigetto della domanda del ricorrente di passaggio all'impiego civile dello Stato ai sensi dell'art. 57 l. 599/54.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2015 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone l’odierno ricorrente, Primo Aviere Capo dell’Aeronautica Militare, arruolato come volontario di truppa il 25 novembre 1996 e in servizio presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare – V Reparto, di aver presentato in data 7 aprile 2009, alla competente Direzione generale per il personale militare, istanza di transito nei ruoli degli impiegati civili della Difesa. Con nota in data 28 luglio 2009 ha richiesto notizie sullo stato della pratica, successivamente reiterando la sua istanza con lettera del 22 dicembre 2010.

Con il provvedimento in data 21 febbraio 2011, in questa sede impugnato, l’amministrazione, facendo peraltro seguito ad una prima nota del 6 agosto 2009, ha rigettato l’istanza.

Avverso il detto rigetto è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione dell’art. 57 della legge n. 599 del 1954, dell’art. 30 del decreto legislativo n. 196 del 1995 e dell’art. 2186 del codice dell’ordinamento militare nonché eccesso di potere e insufficienza della motivazione.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 4 marzo 2015 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Ciò consente al Collegio di prescindere comunque dal rilievo in ipotesi riveniente dalla omessa impugnativa della prima nota in data 6 agosto 2009, con cui pure l’istanza è respinta una prima volta, atteso anche che il diniego ora avversato, poiché fondato su una nuova e più articolata motivazione, non è da ritenersi atto meramente confermativo del primo, ma atto che sostanzia una cd. conferma in senso proprio e dunque impugnabile.

La disposizione sulla scorta della quale il ricorrente ha chiesto il passaggio all’impiego civile è l’art. 57 della legge n. 599 del 1954, il quale dispone(va) che : “ Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande ”. Osserva il Collegio che, in disparte la portata abrogativa della disposizione ora richiamata per effetto dell’art. 4 della legge n. 254 del 1988, che non ha più fatto salve (e quindi ha privato di efficacia giuridica) quelle disposizioni contemplate da leggi speciali che prevedevano riserve di posti in favore degli ex militari volontari congedati senza demerito (cfr. in tal senso Corte dei Conti, Sezione controllo, 26 maggio 1993 n. 86), certo è che l’abrogazione espressa dell’invocato art. 57 è stata operata con il codice dell’ordinamento militare nel 2010, che ha peraltro anche espressamente abrogato l’art. 30 del decreto legislativo n. 196/95 che appunto assimilava i volontari di truppa, quale il ricorrente, ai Sottufficiali. Pertanto, all’atto dell’adozione del provvedimento impugnato, l’art. 57 della legge n. 599 del 1954 era stato espressamente abrogato, oramai vigendo – dall’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare - le nuove regole che consentono il transito esclusivamente, quanto al personale come il ricorrente in ferma volontaria, che sia giudicato non idoneo per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio.

Ciò posto, non regge la tesi di parte ricorrente in ordine ad una sorta di suo “diritto” al transito cristallizzato al momento della proposizione della domanda, atteso che la formulazione dello stesso invocato art. 57 consente di intendere che la posizione dell’istante non ha, nella specie, consistenza di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, essendo il transito ai ruoli civili subordinato ad un giudizio di meritevolezza e alla disponibilità dei posti. Peraltro, la giurisprudenza ha pure osservato che “La struttura dell'istituto del transito (passaggio da una ad altra posizione stabile nell'ambito del sistema di pubblico impiego) non è applicabile al di fuori dei servizi permanenti in quanto, come accade nella specie, il servizio volontario temporaneo, in ferma o rafferma di varia durata, è destinato ad estinguersi in un lasso di tempo breve (ferma annuale) o relativamente lungo (ferma triennali e superiori): da qui, l'impossibilità di una "continuità" cui è finalizzato il transito, sia pure in altre mansioni o Amministrazioni diverse (cfr. TAR Napoli, n. 2159 del 2012 e TAR Lazio, I bis, n. 2560 del 2009, comunque tutte riferite a soggetto in ogni caso dichiarato permanentemente non più idoneo al servizio).

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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