TAR Lecce, sez. III, sentenza 2017-05-31, n. 201700881

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2017-05-31, n. 201700881
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201700881
Data del deposito : 31 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2017

N. 00881/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01444/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2014, proposto da:
Avv. R A, rappresentata e difesa da sé medesima, ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P P in Lecce, Piazza L. Ariosto, n. 30;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo della Corte di Appello di Lecce, emesso in data 25 giugno 2013 e depositato il successivo 4 luglio 2013, reso nel giudizio n. 104/2013 V.G..


Visti il ricorso di ottemperanza ed i relativi allegati;

Vista l’istanza di nomina di Commissario ad acta;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 aprile 2017 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'Avv. P. Armillis, in sostituzione dell’Avv. A. Rotondi, e l'Avvocato dello Stato A. Roberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con sentenza n. 2995 pubblicata il 1° dicembre 2014, questo T.A.R., in accoglimento del ricorso di ottemperanza proposto, in proprio, dall’Avv. A R, ha ordinato al Ministero della Giustizia di ottemperare, entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza medesima, al decreto ingiuntivo della Corte di Appello di Lecce depositato il 4 luglio 2013, reso nel procedimento n. 104/2013 V.G., nella parte recante condanna al pagamento delle spese legali di euro 730,00, oltre accessori, in favore dell’avv. A R (distrattaria), con condanna al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 150,00, oltre accessori di legge.

Con istanza notificata al Ministero resistente presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce il 30 maggio 2016 ed al medesimo Ministero presso la sede reale il 7 giugno 2016 e depositata il 13 giugno 2016, l’Avvocato A R, in proprio, lamentando la persistente mancata ottemperanza, ha proposto incidente di esecuzione, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione alla menzionata sentenza di questo Tribunale n. 2995/2014, anche quanto alla condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 150,00 per compensi, oltre accessori di legge

Non si è costituito nella presente fase del giudizio il Ministero della Giustizia.

Con nota depositata il 15 marzo 2017, l’Avv. A R ha comunicato l’avvenuto pagamento delle somme dovute (allegando la relativa comunicazione ministeriale del 27 dicembre 2016), e ha chiesto espressamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per il pagamento delle spese della presente fase processuale.

Alla Camera di Consiglio del 12 aprile 2017, la ricorrente ha ribadito la suddetta istanza, indi, su richiesta di parte, la causa è stata introitata ai fini della decisione dell’incidente di esecuzione.

2. Tanto premesso, osserva il Collegio che, avendo l’Amministrazione resistente, nelle more del presente incidente di esecuzione proposto nell’ambito del ricorso di ottemperanza, provveduto al pagamento integrale delle somme di cui alla predetta sentenza di ottemperanza n. 2995/2014 di questo T.A.R. ed avendo la ricorrente espressamente richiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, lo spiegato incidente di esecuzione è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Non resta, pertanto, al Tribunale che dare atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

3. Le spese del presente incidente di esecuzione devono, però, essere compensate, in ragione, da un lato, della circostanza che l’autodichiarazione prescritta dalla Legge di Stabilità 2016 risulta effettuata dalla ricorrente solo nel dicembre 2016 (v. deposito del 16 gennaio 2017) e, dall’altro, del fatto che la medesima ha esibito in giudizio copia autentica della sentenza n. 2998/2014 (notificata in forma esecutiva, resa in favore dell’Associazione di Volontariato di Cultura Musicale Camerata Musicale Barese, beneficiaria dell’indennizzo “Legge Pinto” di cui al decreto della Corte di Appello di Lecce n. 104/2013 V.G.), anziché della sentenza n. 2995/2014 (oggetto dell’odierna istanza).

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