TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-04-09, n. 202401343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-04-09, n. 202401343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401343
Data del deposito : 9 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2024

N. 01343/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01784/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1784 del 2022, proposto da
Gip Generale Italiana Pubblicità S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ANAS S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati E M T, C D F ed E W, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) della nota di ANAS S.p.A. n. 0657693 del 26 settembre 2022, con cui, a conclusione del procedimento avviato su istanza della ricorrente in data 11 gennaio 2022, è stata respinta la richiesta di autorizzazione relativa ad un mezzo pubblicitario da collocare sulla strada statale 284 “Occidentale Etnea”, Km 38+960, lato destro;
b) della relazione eventualmente redatta dall’Area Tecnica di ANAS S.p.A. all’esito del sopralluogo asseritamente effettuato.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato: a) la nota di ANAS S.p.A. n. 0657693 del 26 settembre 2022, con cui, a conclusione del procedimento avviato su istanza della ricorrente in data 11 gennaio 2022, è stata respinta la richiesta di autorizzazione relativa ad un mezzo pubblicitario da collocare sulla strada statale 284 “Occidentale Etnea”, Km 38+960, lato destro;
b) la relazione eventualmente redatta dall’Area Tecnica di ANAS S.p.A. all’esito del sopralluogo asseritamente effettuato.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con istanza in data 11 gennaio 2022 la ricorrente ha inoltrato richiesta di autorizzazione per la collocazione di un impianto pubblicitario bifacciale presso la strada statale 284 “Occidentale Etnea”, Km 38+960, lato destro;
b) con nota n. 304596 in data 11 maggio 2022 ANAS S.p.A. ha comunicato il preavviso di diniego, rilevando il contrasto con l’art. 51, secondo comma, lettere c ed f, del regolamento di esecuzione del codice della strada, poiché l’impianto risultava a distanza non regolamentare da un segnale di indicazione ubicato al 38+970, lato destro (direzione Catania-Bronte), e da un segnale di prescrizione ubicato al Km 39+125, lato destro (direzione Bronte-Catania);
c) la ricorrente ha interloquito, sollecitando, in subordine, il rilascio dell’autorizzazione per un impianto monofacciale;
d) con il provvedimento in questa sede impugnato l’Amministrazione, senza nulla aggiungere a quanto dedotto in occasione del preavviso di diniego, ha confermato il precedente avviso, rilevando che l’impianto arrecherebbe comunque distrazione alla circolazione stradale.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) dal combinato disposto degli artt. 23 del codice della strada e 51 del relativo regolamento risulta che condicio sine qua non ai fini della collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è che gli impianti, se visibili dai veicoli transitanti, non debbano avere dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione tali da: - ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
- renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia;
- arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
b) il regolamento contempla, in particolare, “ le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante ”;
c) posto che nella specie trattasi di strada statale con limite di velocità pari a 50 km/h, al fine di verificare l’osservanza delle condizioni prescritte dal citato art. 23, andavano considerate le previsioni contemplate, non nel secondo comma dell’art. 51, ma quelle di cui al successivo quarto comma, lettere a , b , c e d ;
d) nello specifico, tali norme impongono una distanza di: - 50 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- 30 metri lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- 25 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- 100 metri dagli imbocchi delle gallerie;
e) come si evince dalla documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione e dalla perizia versata in atti, l’impianto rispetta abbondantemente le distanze indicate, tenuto conto che il segnale di prescrizione al quale fa riferimento ANAS S.p.A. è posto al km. 39+125 e, dunque, a distanza di oltre 160 metri dal cartello oggetto dell’istanza;
f) quanto al riferimento alla distanza dal segnale di indicazione posto al km. 38+970, lato sinistro (e non già destro), l’art. 51 del regolamento stabilisce che il calcolo delle distanze va effettuato soltanto nel senso delle singole direttrici di marcia (come ribadito dal regolamento ANAS, il quale - art. 14 - precisa che le distanze “ dovranno essere rispettate unicamente avendo riguardo al lato destro della carreggiata, secondo il senso di percorrenza ”);
g) è vero che l’ente proprietario della strada può valutare ulteriori ipotesi di concreto pericolo per la circolazione, ma in tal caso non può essere invocato il citato art. 51 del regolamento, dovendo, invece, indicarsi puntualmente quali siano le ragioni della ritenuta pericolosità, pena la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
h) peraltro, come si evince dalla documentazione fotografica e dalla perizia in atti, il cartello pubblicitario non può, in realtà, essere causa di alcun pregiudizio;
i) viene, infatti, in rilievo una strada extraurbana perfettamente dritta e l’impianto sarebbe collocato a metà circa di un rettilineo lungo oltre 500 metri, ove vige il limite di velocità di 50 km/h;
l) il cartello, inoltre, è molto più piccolo rispetto al segnale collocato sulla strada opposta, il quale è di grandi dimensioni ed è ripetuto a 250 metri dall’uscita che segnala;
m) come risulta, altresì, dalla documentazione che è stata depositata, nello stesso tratto di strada sono stati assentiti diversi cartelli bifacciali molto più grandi e posti a distanze molto più ridotte;
n) in ogni caso, l’Amministrazione avrebbe dovuto autorizzare, in subordine, l’impianto monofacciale, mentre si è limitata ad affermare che il diniego non pregiudicava “ la possibilità di presentare una nuova istanza per la collocazione del mezzo pubblicitario in un altro sito ”.

ANAS S.p.A., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) in base al combinato disposto degli artt. 23 del codice della strada e 51, secondo comma, lettere c ed f, del relativo regolamento, l’impianto non poteva essere autorizzato;
b) il diniego espresso risulta coerente con il parere reso dal Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, del 7 luglio 2008 e con la giurisprudenza che si è formata in materia;
c) le contestazioni della ricorrente sono meramente labiali e sconfinano in ambiti riservati alle valutazioni tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, le quali possono essere sindacate in sede giurisdizionale nel solo caso di obiettiva irragionevolezza;
d) in particolare, anche un cartello di piccole dimensioni può richiamare l’attenzione del soggetto in transito, distraendolo dalla lettura dei segnali stradali;
e) quanto alla presenza nel tratto stradale in questione di cartelli pubblicitari bifacciali, ANAS S.p.A. ha ritenuto di negare il rilascio di nuove autorizzazioni e il rinnovo di quelle preesistenti, in ragione della situazione di pericolo che tali impianti possono determinare;
f) non è stata valutata la richiesta di autorizzazione per l’impianto monofacciale in quanto parte ricorrente non ha indicato siti alternativi.

Con memoria in data 12 gennaio 2024 la ricorrente ha ampiamente ribadito e ulteriormente precisato le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio osserva quanto segue.

L’art. 51, secondo comma, recita:

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

f) 100 m dopo i segnali di indicazione;

ANAS S.p.A. ha osservato che l’impianto si troverebbe ad una distanza non regolamentare da un segnale di indicazione ubicato al km 38+970, lato destro (direzione Catania-Bronte) e da un segnale di prescrizione ubicato al km 39+125, lato destro (direzione Bronte-Catania).

L’Amministrazione ha anche osservato che, come affermato nel parere ministeriale in data 7 luglio 2008, “un cartello pubblicitario bifacciale, anche se posizionato sul lato sinistro della strada, diffonde, di fatto, un messaggio su ambedue le direttrici di marcia, interessando anche la corsia opposta a quella di collocazione, pertanto, al fine di garantire quanto disposto dall’art. 23, tale manufatto dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia, considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è apposto”.

L’impianto in questione dovrebbe essere collocato al Km 38+960, cioè a distanza di dieci metri dal segnale di indicazione posto al Km 38+970 e a distanza di centosessantacinque metri dal segnale di prescrizione ubicato al Km 39+125 (dovendo tenersi conto della natura bifacciale dell’impianto, con la conseguenza che la sua presenza assume rilievo con riferimento ad entrambe le direttrici di marcia).,

Senonché la ricorrente ha osservato che nella specie non troverebbe applicazione il secondo comma del citato art. 51, ma il successivo quarto comma, posto che nel tratto di strada extraurbana in questione vige il limite di velocità di 50 Km/h.

L’Amministrazione ha, invece, ritenuto applicabile il secondo comma della disposizione, sull’implicito rilievo che la velocità massima consentita sul tratto di strada in questione sia superiore a 50 Km/h, mentre il ricorrente assume l’applicabilità del quarto comma, affermando (esplicitamente) che nel tratto di strada la velocità massima consentita sia di 50 Km/h.

Non risulta chiaro - neppure dalla visione dei video depositati dalla ricorrente in data 12 gennaio 2024 - quale sia effettivamente il limite massimo di velocità nel tratto che interessa.

Ad ogni buon conto, l’art. 51, quarto comma, recita come segue:

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

Sicché, anche nel caso di applicabilità del citato quarto comma, residuerebbe la violazione della distanza minima di 25 metri dal segnale di indicazione posto al Km 38+970 (avuto riguardo alla natura bifacciale dell’impianto, visibile in entrambe le direzioni di marcia).

Risulta, quindi, che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere diverso contenuto, in quanto le previsioni di cui al quarto comma del citato art. 51 sono derogabili solo nei casi, che in questa sede non rilevano, cui fa riferimento l’art. 23, sesto comma, del decreto legislativo n. 285/1992.

E’, poi, irrilevante la circostanza che nello stesso tratto di strada siano stati assentiti cartelli bifacciali più grandi e posti a distanze più ridotte, poiché la disparità di trattamento non può essere invocata nel caso di provvedimenti vincolati (ed essendo semmai dovere dell’Amministrazione intervenire in autotutela, qualora possibile, su precedenti assensi illegittimamente resi).

Né può la ricorrente lamentare il fatto che l’Amministrazione avrebbe dovuto autorizzare, in subordine, un impianto monofacciale, in quanto a tal fine è necessario che la parte interessata alleghi previamente la relativa documentazione (con particolare riferimento agli elaborati di progetto riferiti al diverso impianto), non potendo ANAS S.p.A. autorizzare genericamente un impianto di cui non siano precisamente note le caratteristiche.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, ma, tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.

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