TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-08-30, n. 202300639

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-08-30, n. 202300639
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300639
Data del deposito : 30 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2023

N. 00639/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00639/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 639 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G L M e R D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. G L M in Cagliari, via Ancona n. 3;



contro

Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;



per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- prot. n. cat.-OMISSIS- in data 20 giugno 2022, notificato al ricorrente il successivo 29 giugno 2022, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia n. -OMISSIS-, rilasciata al ricorrente il 21 ottobre 2019, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Questore di -OMISSIS- ha disposto nei suoi confronti la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

A sostegno della sua decisione, il Questore ha, anzitutto, addotto l’esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente per violazione dell’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), per aver partecipato a cavallo – insieme ad altri cavalieri - ad una manifestazione equestre (nel corso della processione svoltasi nel -OMISSIS- il 5 settembre 2021, nell’ambito dei festeggiamenti per -OMISSIS-) senza rispettare le prescrizioni imposte dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 21.7.2009 (c.d. “ordinanza Martini”), nonché per violazione dell’art. 672, comma 2, n. 1, c.p. (omessa custodia e malgoverno di animali) e dell’art. 18, comma 5, del R.D. n. 773/1931 - TULPS (inosservanza dei provvedimenti di polizia e loro esecuzione).

La Questura ha ritenuto che i fatti contestati al ricorrente in sede penale “contrastino con i requisiti di assoluta affidabilità richiesti dall'ordinamento” (benché – aggiunge il ricorrente - fossero ancora “ sub judice ”, per quanto risultava dall’istruttoria amministrativa).

In secondo luogo, il Questore ha preso atto del divieto di detenzione di armi in precedenza impartito dal Prefetto in relazione agli stessi fatti (già impugnato con autonomo ricorso RG n. 443/2022) e ha ritenuto che, dopo quel primo provvedimento, la revoca del porto d’armi fosse un atto dovuto.

1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

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