TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-09-19, n. 201709821
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Testo completo
Pubblicato il 19/09/2017
N. 09821/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03215/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3215 del 2007, proposto da:
Soc Rti - Reti Televisive Italiane Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati L M, G R, con domicilio eletto presso lo studio L M in Roma, via Panama, 58;
contro
Agcom – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n 175/06/CSP, del 21.12.2006, notificato il 6.2.2007, con cui l’Autorità, a conclusione del procedimento n 1427/06/FB, ha ravvisato la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. b) d. lgs 31.7.2005 n 177, a causa della pronuncia di espressioni blasfeme da parte di uno dei partecipanti al programma “Grande Fratello”, trasmesso dall’emittente televisiva “Canale 5” in data 4.11.2004, alle ore 23,57, con conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria pari ad € 100.000,00;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali e, in specie, dell’atto di contestazione CON/-56-/06DICAM/N° PROC. 1427-FB del 2.8.2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2017 il dott. G L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 6.4.2007 (dep. il 14.4.2007) la società Rti ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 100.000,00 in relazione alla pronuncia di espressioni blasfeme da parte di uno dei partecipanti al programma “Grande Fratello”, trasmesso dall’emittente televisiva “Canale 5” in data 4.11.2004, alle ore 23,57.
A sostegno del gravame ha prospettato:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. b), del d. lgs. 31.7.2005 n. 177. Eccesso di potere nella figura sintomatica della carenza di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. b), e 35, comma 2, del d. lgs. 31.7.2005 n. 177 e dell’art. 3 della l. 689/1981. Eccesso di potere nella figura sintomatica della carenza di motivazione;
3) in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. b), e 35, comma 2, del d. lgs. 31.7.2005 n. 177 e dell’art. 11 della l. 689/1981. Eccesso di potere nella figura sintomatica della carenza di motivazione;
Si è costituita in resistenza l’Agcom.
All’odierna udienza, in vista della quale la ricorrente ha svolto difese depositando memoria di replica ex art. 73, coma 1, d. lgs 104/2010, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con la deliberazione n. 175/06/CSP del 20.12.2006 l’Agcom,
- all’esito del contradditorio instaurato con la odierna ricorrente, ritenendo di non poter accogliere i rilievi formulati da questa ultima in quanto:
• il legislatore, come confermato dalla giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. I, 6.4.2004 nn 6759 e 6760), avrebbe fatto divieto di trasmettere programmi che possano per il loro contenuto, tempo e/o modalità risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare o danneggiare i processi di apprendimento e di discernimento di valori od opposti dei minori nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità degli stessi sia come individui sia come “cittadini”;
• l’episodio in contestazione, pur essendo andato in onda poco prima della mezzanotte, era accaduto nel corso di un programma di largo ascolto e ad interesse crescente che aveva avuto inizio in prima serata di modo da non potersi escludere che il pubblico di minori non vi potesse normalmente assistere;
• la pronuncia di una bestemmia era idonea a suscitare nei minori la legittimazione all’uso di un linguaggio aggressivo e blasfemo, configurandosi, nel suo insieme, come nociva degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico degli stessi nonché, comunque, offensiva del sentimento religioso;
• le cautele adottate dagli autori del programma e dall’emittente non escludevano la responsabilità di questa ultima atteso che, ai fini della concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (da intendersi come sviluppo psichico e morale del minore ovvero il sentimento religioso), doveva aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla pronuncia della bestemmia con conseguente irrilevanza di ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità;
• essendo la protezione del sentimento religioso il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, tutelabile come tale tra i diritti fondamentali della persona, la pronuncia di una bestemmia a mezzo di emittente televisiva, in quanto offensiva del sentimento religioso, si risolveva in un atto compiuto in violazione dei principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti che fanno divieto alle emittenti di trasmettere programmi che non rispettino i diritti fondamentali della persona.
- tanto premesso ha ritenuto che la trasmissione dell’emittente “Canale 5” del programma oggetto di contestazione ha integrato gli estremi della violazione dell’art. 4, comma 1, lett. b), del d. lgs. 31.7.2005 n. 177, sub specie di nocumento allo sviluppo psichico e morale dei minori e offesa al sentimento religioso e, visti i parametri di cui all’art. 11 l. 689/1981 (gravità della violazione/opera dell’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione/personalità e condizioni economiche dell’agente), ha irrogato la sanzione nella misura pari a quattro volte il minimo edittale corrispondente ad € 100.000,00.
2. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett b), del d. lgs. 31.7.2005 n. 177 essendosi l’Autorità limitata a richiamare i principi enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenze nn 6759 e 6760 del 6.4.2004) relativamente alla analoga fattispecie contenuta nel previgente art. 15, comma 10, l. 223/1990, (che contemplava due differenti illeciti, l’uno di pericolo concreto e l’altro di pericolo presunto), adottando una motivazione non idonea a dare concretezza al pericolo paventato laddove, ai fini di una corretta applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. b) del d. lgs. 31.7.2005 n. 177, la stessa Autorità avrebbe dovuto indicare gli elementi concreti che, a fronte di quanto accaduto nella trasmissione “Grande Fratello”, avrebbero leso lo sviluppo dei minori. La difesa della ricorrente ha rilevato che il programma non solo non aveva avallato o legittimato in alcun modo la bestemmia ma aveva censurato la condotta del partecipante, il quale era stato immediatamente estromesso dalla partecipazione alla trasmissione e da quelle rievocative delle varie edizioni del “Grande Fratello”. Quanto all’orario della trasmissione in cui si era verificato l’evento lesivo (23,57) doveva ritenersi erroneo il presupposto accertato dall’Autorità secondo la quale, essendo l’episodio accaduto nel corso di un programma di largo ascolto, a interesse progressivamente crescente, non era dato “escludere che il pubblico dei minori non vi potesse normalmente assistere”, trattandosi di interpretazione illegittima mediante estensione della c.d. fascia protetta ad un orario nel quale, invece, la presunzione di assenza di spettatori adolescenti è pressochè assoluta e la libertà di messa in onda, salvi i limiti di cui alla prima parte dell’art. 4, comma 1, lett. b) d. lgs 31.7.2005 n. 177 deve ritenersi totale.
Nella memoria di replica la difesa