TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-05-31, n. 202201508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-05-31, n. 202201508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202201508
Data del deposito : 31 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2022

N. 01508/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00466/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 466 del 2022, proposto da Italiana Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sarno, via Piani 13;

contro

Comune di Pollica, non costituito in giudizio;

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi:

1) sull'istanza prot. 00080831592021 del 15.9.2021, mediante la quale, l'odierno ricorrente in qualità

di affidatario del Contratto di lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola dell'Infanzia fraz.

Acciaroli, formalizzava istanza di risoluzione senza indennizzo per eccessiva durata dei periodi di

sospensione contrattuale, conformemente a quanto previsto dall'art. 107, comma 2, del D.lgs

50/2016,

2) nonché sulla successiva nota pec del 14.12.2021 protocollo n. 0010786 del 14/12/2021, mediante

la quale riproponendo la precedente istanza ne sollecitava adeguato riscontro;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi:

1) sull’istanza prot. 00080831592021 del 15.9.2021, mediante la quale, l’odierno ricorrente in qualità di affidatario del Contratto di lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola dell’Infanzia fraz. Acciaroli, formalizzava istanza di risoluzione senza indennizzo per eccessiva durata dei periodi di sospensione contrattuale, conformemente a quanto previsto dall’art. 107, comma 2, del D.lgs 50/2016,

2) nonché sulla successiva nota pec del 14.12.2021 protocollo n. 0010786 del 14/12/2021, mediante la quale riproponendo la precedente istanza ne sollecitava adeguato riscontro.

L’amministrazione intimata non si è costituita.

Il Collegio rileva che il Comune non ha provveduto su tale diffida, rimanendo silente.

Il Collegio ritiene fondato il ricorso avverso il silenzio, con il quale parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 2, legge n. 241/1990 - che pone il dovere dell’Amministrazione di concludere il procedimento a istanza di parte, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, nel termine normativamente previsto. Al riguardo, l’art. 31 cod. proc. amm. prevede che, « decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo …, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere ».

Il ricorso avverso il silenzio va quindi accolto, e per l'effetto deve essere ordinato all’amministrazione intimata di provvedere sull'istanza presentata dal ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.

Il Collegio nomina, sin da ora, di un Commissario ad acta , affinché provveda nell'ipotesi di ulteriore inadempienza dell'amministrazione comunale intimata all'obbligo di cui sopra.

Il Commissario ad acta viene nominato nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui è preposto, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, previo accertamento della perdurante inadempienza dell'amministrazione comunale, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi, se ritenuto necessario, anche degli uffici e dei funzionari dell’amministrazione intimata.

L'onere del compenso al Commissario ad acta viene posto, sin da ora, a carico dell'amministrazione intimata e verrà liquidato ad avvenuto espletamento dell'incarico, dietro presentazione di documentata e quantificata richiesta.

Le spese processuali seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

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