TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2020-06-22, n. 202006846

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2020-06-22, n. 202006846
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006846
Data del deposito : 22 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2020

N. 06846/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03439/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3439 del 2020, proposto da
A M G, G P, rappresentate e difese dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Decima II Società Cooperativa Edilizia A R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

G P, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cropa S.r.l., Banco di Sardegna, Alberto Di Lazzaro non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Stella Prearo, Cristiano Zolea, Davide Risa, Roberta Risa, Lorenzo Landi, Stefano Tucci, Valentina Di Francesco, Elisabetta Grassucci, Marzia Barbara Saraceno, rappresentati e difesi dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell’istanza di insolvenza e dello stato passivo di

DECIMA II

Coop.va Edilizia a.r.l., presentata in Tribunale Fallimentare di Roma il 20/11/2019, documento acquisito attraverso autorizzazione di accesso agli atti del 24.3.2020;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti indicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 DL 18/2020 come convertito con L. 27/2020;

Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 17 giugno 2020 il dott. Luca De Gennaro;


Premesso che:

- il commissario giudiziale della Società Decima II in liquidazione coatta amministrativa in data 26 settembre 2019, ha depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Fallimentare, lo stato passivo della società;
in data 3 novembre 2019 il commissario ha poi depositato istanza di dichiarazione d’insolvenza giudiziale ex art. 202 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- con il presente ricorso le ex amministratrici della Decima II Società Cooperativa Edilizia A R.L., impugnano, testualmente, “l’’istanza di insolvenza e lo stato passivo, presentata in Tribunale Fallimentare di Roma il 20/11/2019”.

Considerato che:

- si sono costituiti in giudizio per resistere all’accoglimento della domanda, la Decima II Società Cooperativa Edilizia in l.c.a., il sig. G P (a cui il ricorso è stato notificato) e - quali intervenienti ad opponendum - alcuni soci della cooperativa, come sopra indicati;
tutte le parti resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale;

- in punto di giurisdizione, il Collegio non ritiene di discostarsi da quanto già statuito relativamente a controversie pertinenti ad atti della procedura di liquidazione coatta amministrativa, quando come nel caso odierno, per quanto risulta dalla narrativa del ricorso, non vengono in rilievo profili pubblicistici idonei ad affievolire la posizione soggettiva ed a farla regredire al rango di interesse legittimo tutelabile innanzi al giudice amministrativo;

- per quanto concerne infatti lo stato passivo in cancelleria, il suo deposito segna infatti “il momento a partire dal quale le operazioni di verifica dei crediti si inscrivono nel circuito giurisdizionale ordinario, in quanto suscettibili delle opposizioni ed impugnazioni previste dall’art. 98 della legge fallimentare, espressamente richiamato dall’art. 209 della legge fallimentare” (così Cons. 4406/2018 confermando pronuncia di questa Sezione n. 3488/2018, a cui si rinvia quali precedenti conformi);

- ugualmente, l’istanza di insolvenza, rivolta al Tribunale ordinario, è atto oggettivamente attratto nella sfera di altra giurisdizione, per espressa previsione di legge ex art. 202 L.Fall.;

- appare in conclusione manifesto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di atti riservati alla cognizione del giudice ordinario.

Ritenuto dunque che:

- la domanda in esame esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo e va dunque devoluta alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale può essere riproposta con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.;

- assorbita ogni altra questione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. l’odierna lite può essere definita con sentenza;

- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi