TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-05-21, n. 202100473

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-05-21, n. 202100473
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202100473
Data del deposito : 21 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2021

N. 00473/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00135/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 135 del 2021, proposto da
R M, rappresentata e difesa dagli avvocati A L e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Cavriana, rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

D B e G B, rappresentati e difesi dagli avvocati F N e B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F N in Brescia, via Spalto San Marco 1;



per l'accertamento

- dell’obbligo di provvedere e dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cavriana sulle istanze presentate dalla ricorrente, rispettivamente, in data 10 dicembre 2020 e 7 gennaio 2021;

e, in ogni caso, per l’accertamento della decadenza del permesso di costruire rilasciato ai controinteressati dal Comune di Cavriana, prot. n 4762 del 28 aprile 2018, rif. Prot. 0013491.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cavriana e dei controinteressati D B e G B;

Visti tutti gli atti della causa;

Dato atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021 la dott.ssa M B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente, che ha impugnato il permesso di costruire rilasciato a favore dei controinteressati in data 28 aprile 2018 (RG 724/2020), ha anche parallelamente chiesto al Comune l’avvio di un procedimento di vigilanza urbanistica ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, nonché l’accertamento, ai sensi dell’art. 15, comma secondo, del D.P.R. n. 380/2001, della decadenza del permesso di costruire rilasciato ai controinteressati per aver avviato i lavori ben oltre il termine di un anno dal rilascio del titolo assentito (termine scaduto il 28 aprile 2019), come sarebbe confermato dal nuovo cartello di cantiere apposto dai proprietari, recante la data di inizio lavori del 24 aprile 2020 e dall’aerofotogrammetria del 17 marzo 2020.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, la sig.ra M ha notificato il ricorso in esame, deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune, nonostante la stessa avesse rappresentato e documentato un inizio dei lavori in data non anteriore al 24 aprile 2020 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine decadenziale di un anno dal rilascio del permesso di costruire. Dunque, il Comune avrebbe illegittimamente omesso di dichiarare la decadenza dal titolo edilizio e, conseguentemente, illegittimamente omesso l’esercizio del potere repressivo rispetto alle opere realizzate dopo la scadenza del termine iniziale

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