TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-02-24, n. 202300488
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Testo completo
Pubblicato il 24/02/2023
N. 00488/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01232/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosella Pitrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- della Questura di Milano, notificato in data 7.3.2018, di rigetto dell'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- di cui all'assicurata n. -OMISSIS- dell’11.5.2013, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2022, tenutasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Milano ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione di legge; eccesso di potere in tutte le forme e in particolare per ingiustizia manifesta; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990;
2) violazione di legge ex art. 21- octies della l. n.