TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-22, n. 201500426
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N. 00426/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2014, proposto da:
Ditta S Giuseppe &Migiani P Societa' Agricola S.S., rappresentato e difeso dagli avv. A V, G S, con domicilio eletto presso Avv. Domenico D'Alessio in Ancona, Via Giannelli, 36;
contro
Comune di Tavullia, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso M M in Ancona, viale della Vittoria 7;
nei confronti di
Istituto Diocesano Sostentamento Clero (Idsc), Arpam Dipartimento Provinciale di Pesaro Servizio Rifiuti/Suolo;Regione Marche, rappresentato e difeso dall'avv. P De Bellis, con domicilio eletto presso P De Bellis in Ancona, piazza Cavour, 23;
per l'annullamento
- dell'ordinanza Comune di Tavullia 13.3.2014 n.11 avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente per abbandono di rifiuti liquidi sul terreno e nel suolo in località Strada dei Mandorli art.192 D.Lgs. n.152/2006 successivamente notificata;
- delle note ARPAM prot. 04.3.2014 n.7578 "segnalazione inquinamento in Strada dei Mandorli in Comune di Tavulia (PU) e prot. 14.4.2014 n.12877;
- del verbale di sopralluogo 04.3.2014;
- della nota Comune di Tavullia 06.3.2014 n.1659;
- della relazione di servizio Polizia Municipale dell'Unione Pian del Bruscolo 10.8.2014 (10.3.2014) prot.1736;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Tavullia e di Regione Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso è improcedibile, stanti le dichiarazioni rese alla pubblica udienza del 7 maggio 2015;
le spese processuali sono compensate tra le parti costituite.