TAR Bologna, sez. I, sentenza 2015-06-08, n. 201500553

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2015-06-08, n. 201500553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201500553
Data del deposito : 8 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00241/2007 REG.RIC.

N. 00553/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00241/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2007, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio eletto presso lo stesso in Bologna, v.le Masini,4;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;

per la declaratoria della nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.15 del 27 marzo 2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il dott. Michele Perrelli e uditi per le parti i difensori M F e Silvia Bassani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Oggetto della presente controversia è il ricorso in opposizione, depositato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze presso la Segreteria T.A.R. avverso il decreto Ingiuntivo n. 15/2007 rilasciato dal Presidente di questo Tribunale in accoglimento della domanda del convenuto – militare in servizio presso la Guardia di Finanza - per ottenere il pagamento di una somma, indicata nel decreto ingiuntivo stesso, relativa ad ore di lavoro straordinarie prestate e non retribuite dall’Amministrazione datrice di lavoro.



2.Il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso dell’Amministrazione in quanto il decreto ingiuntivo presidenziale opposto non ha, infatti, tenuto conto che il credito vantato dal dipendente non poteva essere ritenuto liquido ed esigibile in mancanza di prova della preventiva autorizzazione allo svolgimento dello staordinario.

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