TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-12-19, n. 202301634

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-12-19, n. 202301634
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301634
Data del deposito : 19 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2023

N. 01634/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00185/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Costantino Mortati 23;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

della nota prot. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-avente ad oggetto “istanza di revoca del provvedimento di divieto detenzioni armi prot. n° -OMISSIS-, in data-OMISSIS-”, nonché di ogni atto propedeutico e/o consequenziale, ivi compreso, se ed in quanto necessario i pareri negativi rilasciati dal Comando Compagnia Carabinieri -OMISSIS- e dal Comando Stazione -OMISSIS-, atti indicati nel provvedimento impugnato e mai comunicati e/o notificati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 31.1.2020 e depositato il 14.2.2020 -OMISSIS- ha esposto:

-) il -OMISSIS- aveva presentato domanda per ottenere la revoca del provvedimento di divieto detenzioni armi (doc. 2) disposta il -OMISSIS-evidenziando:

a) di essere stato attenzionato dai Carabinieri della Stazione -OMISSIS- mediante una nota informativa che segnalava vicende penali a suo carico;

b) di avere subito alcuni processi espressamente elencati nella medesima missiva;

c) che i predetti processi si sono conclusi con i seguenti provvedimenti giurisdizionali: sentenza irrevocabile n.-OMISSIS- emessa dal Tribunale -OMISSIS- in sede Penale, con riferimento ai reati di cui agli artt. 110 - 633 c.p., assolto per intervenuta prescrizione; sentenza irrevocabile n. -OMISSIS-emessa dal Tribunale -OMISSIS- in sede Penale, in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 110 e 640 c.p., assolto per intervenuta prescrizione; sentenza irrevocabile n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale -OMISSIS- in sede Penale, in ordine al reato di cui all'art. 2, comma 3 del D.L.vo n. 74/2000 ed all'art. 81 c.p. assolto perché il fatto non costituisce reato; sentenza n. -OMISSIS- emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, con riferimento ai delitti di cui agli artt. 110, 628 c. 1 e 3 n. 1 c.p. infine, assolto perché il fatto non sussiste; inoltre aveva evidenziato di essere stato titolare di porto d’armi fino al decreto di detenzione armi di cui chiede il ritiro;

Che il Sindaco del Comune -OMISSIS- ha attestato che egli “ è persona seria e laboriosa e gode di stima e affetto da parte di tutta la popolazione. Non ha mai creato, all’interno della comunità, situazioni di disturbo, anzi è sempre stato disponibile e presente nei momenti di aggregazione sociale del paese. Svolge nel territorio comunale, sin dagli inizi degli anni 80, la propria attività di -OMISSIS-con professionalità e con umanità riscuotendo sempre la simpatia e la stima della gente. Mediante la sua attività ha contribuito negli anni a dare lavoro a molte persone del luogo e dei paesi limitrofi. E’ da me personalmente conosciuto sin dall’infanzia e, per la sua serietà, il suo comportamento e il suo stile di vita sempre rispettoso del vivere civile, gode anche della mia stima personale ”;

-) nonostante il tempo intercorso dall’adozione del divieto di detenzioni armi e nonostante egli non abbia più avuto alcun problema di natura giudiziario e i procedimenti all’epoca pendenti si siano conclusi con sentenza di assoluzione, la Prefettura, con il provvedimento in questa sede impugnato, ha rigettato l’istanza di revoca del divieto di detenzioni armi, ritenendo che le risultanze istruttorie non paiono “ idonee a supportare un giudizio di affidabilità alla detenzione delle armi ” e rilevando che “ la dichiarazione di intervenuta prescrizione nella definizione dei procedimenti non è una formula assolutoria ” e che successivamente all’adozione del

provvedimento prefettizio di divieto detenzioni armi, nei confronti del ricorrente è stato avviato il procedimento penale n° -OMISSIS- R.G.N.R., per il reato di cui all’art. 589 del c.p., di modo che, alla luce di detti elementi e del parere negativo dei Comandi dei Carabinieri Compagnia -OMISSIS- e Stazione -OMISSIS-, ha rigettato la richiesta.

2- Avverso il predetto provvedimento viene proposta impugnazione per i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 11, 138, 43 e 49 TULPS e dell’art. 3 L. 241/90 per insufficiente motivazione - Assenza di automatismo tra il procedimento penale e la valutazione amministrativa sottesa ai provvedimenti impugnati – Mancata valutazione del lungo lasso di tempo intercorso tra il provvedimento di divieto e la richiesta di revoca - Difetto di istruttoria.

Viene dedotta carenza istruttoria, illogicità ed irragionevolezza del provvedimento, sfociati anche in inadeguatezza motivazionale manifestamente inadeguata che non tiene conto del decorso ventennale dalla sua adozione e dall’intervenuta assoluzione o prescrizione nei procedimenti evidenziati dalla Prefettura a base della perdita dei requisiti morali, oltre che dalla condotta del ricorrente attestata dal Sindaco -OMISSIS- e dell’assenza di ulteriori procedimenti salvo quello R.G.N.R -OMISSIS-, oggetto di trattazione nel successivo motivo.

2)

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