TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-12-21, n. 202303018

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-12-21, n. 202303018
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202303018
Data del deposito : 21 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2023

N. 03018/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01376/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2019, proposto da A M, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Omignano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a.- dell'ordinanza di demolizione n. 2 del 17.6.2019 (prot. n. 2010 del 17.6.2019) adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Omignano, geom. P G, successivamente notificata in data 17.6.2019, con la quale la predetta Amministrazione ha ingiunto al ricorrente di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione e demolizione di talune opere asseritamente eseguite in parziale difformità dai rilasciati titoli abilitativi;

b.- del verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia redatto in data 9.4.2019, prot. n. 1194, da parte del Resp. del Servizio Urbanistica, menzionato nella predetta ordinanza, non conosciuto e con espressa riserva di motivi aggiunti;

c.- per quanto di ragione, della nota prot. n. 1291 del 17.4.2019, successivamente notificata in data 18.4.19, a firma del Resp. del Servizio Urbanistico Edilizio, geom. Antonio Tierno, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento teso all'emissione di ordinanza di demolizione;

d.- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 2 del 17.6.2019 (prot. n. 2010 del 17.6.2019) adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Omignano, con la quale è stato ingiunto al ricorrente di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione e demolizione di manufatti abusivi realizzati in assenza o in difformità dai correlativi titoli abilitativi.

2. – Deduce parte ricorrente, in estrema sintesi, che la P.A. avrebbe ingiunto la demolizione “ in maniera oltremodo generica, contraddittoria e perplessa sotto il profilo motivazionale ”, richiamando genericamente gli artt. 33 e 34 del d.p.r. n. 380/01, di guisa che non sarebbe “ dato comprendere se l’ordinanza sia stata irrogata ai sensi del solo art. 34 ovvero ai sensi degli artt. 33 e 34 ” (motivo sub I);
il Comune di Omignano, inoltre, “ non avrebbe proceduto a descrivere compiutamente le opere oggetto di ingiunzione ” (motivo sub II), ritenendole erroneamente tutte indistintamente sussumibili fra gli interventi richiedenti permesso di costruire (motivo sub III).

3. – Il Comune di Omignano non si è costituito in giudizio.

4. – All’udienza di smaltimento del 20 ottobre 2023 – in vista della quale il ricorrente ha depositato in giudizio l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 T.U.E.L. presentata il 13 settembre 2019 – la controversia è stata trattenuta in decisione.

5. – Il ricorso è infondato e va respinto.

6. – Non sussistono, diversamente da quanto dedotto, le lamentate carenze istruttorie e motivazionali, risultando puntualmente identificati e descritti, nel provvedimento impugnato, gli interventi edilizi dei quali è contestata l’abusività ai sensi degli artt. 33 e 34, comma 1, del D.P.R. n. 380/01, consistenti, in particolare, nel mutamento di destinazione d'uso del piano terra e del sottotetto, in totale difformità del Permesso di Costruire n.08 del 08/04/2013, nella chiusura della scala di accesso al piano sottotetto in totale difformità del permesso di Costruire n.5 del 5/03/2014, nella realizzazione di un locale ad uso garage in assenza del Permesso di Costruire, nella realizzazione di un manufatto su struttura in legno con copertura a tegole in argilla a più falde inclinate, ancorato al suolo con staffe e bulloni in assenza del Permesso di Costruire, nella realizzazione di una tettoia in legno in assenza del Permesso di Costruire e, da ultimo, di manufatti a carattere precario in assenza di rinnovo di autorizzazione, ovvero in assenza di comunicazione all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e-bis) per opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee.

6.1. – L'ordine di demolizione è sufficientemente motivato, infatti, con la descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro abusività, come avvenuto nel caso di specie (Cons. St., Sez. VI, 18 novembre 2022, n. 10184; id. 14 ottobre 2022, n. 8766; id. 7 giugno 2021, n. 4319;
T.A.R. Torino, sez. II, 31 maggio 2023, n.509).

Non colgono nel segno, dunque, le censure contenute nei motivi di ricorso sub I e II.

6.2. – Quanto alla (diversa) qualificazione, da parte del ricorrente, delle opere contestate nell’ordinanza di demolizione in termini di restauro o risanamento conservativo, ovvero in termini di difformità che, comunque, non abbisognavano di alcun permesso di costruire (motivo sub III), l’assunto, privo di sostegno probatorio, non può essere condiviso a mente del consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza, secondo il quale “[L] a valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate;
non è data la possibilità di scomporre una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche
interazioni ( cfr . ex multis Cons. St., Sez. VI, 13 ottobre 2020 n. 6191), con la conseguenza che “ l'opera edilizia abusiva va in sostanza identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato ” (T.A.R. Napoli, sez. VII, 2 febbraio 2023, n.772).

6.3. – Cadono, dunque, le doglianze articolate in ricorso, che si rivelano infondate, come anche, da ultimo, il rilievo della avvenuta formalizzazione, successivamente all’ingiunta demolizione, dell’istanza di accertamento di conformità ex artt. 36 T.U.E.L., profilo anch’esso privo di implicazioni vizianti e ininfluente ai fini del decidere, non incidendo, come noto, la presentazione dell’istanza di sanatoria, sulla legittimità della previa ordinanza di demolizione pregiudicandone definitivamente l’efficacia, bensì limitandosi a sospenderne gli effetti fino alla definizione dell'istanza, con il risultato che non dovrà essere riesercitato il potere sanzionatorio e che la demolizione, come nella specie, potrà - e dovrà - essere portata ad esecuzione dall'onerato una volta rigettata la sanatoria, in via espressa o tacita, decorrendo il relativo termine di adempimento dalla conoscenza del diniego (orientamento consolidato: cfr . per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2015 n. 466;
TA.R. Napoli, sez. III, 13 febbraio 2023, n.964).

7. – Ne deriva, per quanto sinteticamente osservato, che il ricorso, siccome infondato, va respinto.

8. – Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’intimato Comune di Omignano.

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