TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-08-30, n. 201101247

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-08-30, n. 201101247
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101247
Data del deposito : 30 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01325/2010 REG.RIC.

N. 01247/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01325/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2010, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall’avv. C V, con domicilio eletto presso E Cianciola in Bari, via Calefati, 266;

contro

Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele de’ Robertis e Francesco de’ Robertis, con domicilio eletto presso Raffaele de’ Robertis in Bari, via Davanzati, 33;

Comune di Cerignola Consiglio;

nei confronti di

Il Centro s.r.l.;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- dell’art. 44, comma 9, seconda parte del regolamento del Consiglio comunale di Cerignola approvato con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 16 aprile 2003;

- dell’avviso di convocazione del Consiglio comunale, con allegato ordine del giorno, per la seduta del 25 luglio 2010, datato 24 luglio 2010, prot. n. 21184;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

- delle delibere del Consiglio comunale nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del 25 luglio 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti C V, Raffaele de’ Robertis e Francesco de’ Robertis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con avvisi notificati in data 19 e 20 luglio 2010 veniva convocato il Consiglio comunale del Comune di Cerignola per il giorno 23 luglio.

La seduta andava deserta poiché non era stato rispettato da parte degli uffici comunali il termine, contemplato dall’art. 44, comma 1 del regolamento comunale, relativo alla notifica dell’avviso di convocazione per l’adunanza ordinaria.

Ai sensi del menzionato art. 44, comma 1, infatti, la comunicazione dell’avviso di convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

Conseguentemente il 24 luglio 2010 veniva nuovamente convocato per il giorno successivo e con procedura d’urgenza il Consiglio comunale.

All’ordine del giorno venivano posti quasi tutti gli argomenti che si sarebbero dovuti esaminare nella precedente riunione.

La procedura di notificazione seguita per la convocazione dell’adunanza del 25 luglio 2010 è stata quella prevista dall’art. 44, comma 9 del regolamento comunale, disposizione che richiama - in caso di irreperibilità del destinatario della convocazione - l’art. 140 cod. proc. civ.

Secondo il citato art. 44, comma 9 “Alla consegna dell’avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare e in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 140 del cod. proc. civ., si intende effettuata nel giorno di affissione dell’avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata”.

L’odierno ricorrente S M (consigliere comunale del Comune di Cerignola) riceveva l’avviso di convocazione soltanto in data 26 luglio 2010;
non poteva, pertanto, partecipare alla riunione del 25 luglio.

Lo Specchio impugna in questa sede l’art. 44, comma 9, seconda parte del regolamento del Consiglio comunale di Cerignola, l’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, per la seduta del 25 luglio 2010 e, in via consequenziale, le delibere del Consiglio comunale nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del 25 luglio 2010.

Evidenzia parte ricorrente che con sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ. “nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”;
che l’art. 44, comma 9 del regolamento comunale fa riferimento alla formulazione dell’art. 140 cod. proc. civ. antecedente rispetto alla sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010;
che, pertanto, in base alla nuova formulazione dell’art. 140 cod. proc. civ. il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario nel caso di sua irreperibilità coincide con il ricevimento della raccomandata informativa;
che solo l’osservanza di detta formalità consente l’effettiva e concreta conoscibilità dell’atto da parte del destinatario;
che per la convocazione della seduta del Consiglio comunale del 25 luglio 2010 è stata, all’opposto, seguita la procedura prevista dalla originaria formulazione dell’art. 140 cod. proc. civ.;
che tale modalità non ha tenuto conto delle menzionate esigenze di effettiva conoscibilità dell’atto di convocazione da parte del destinatario;
che l’attuale formulazione dell’art. 44, comma 9 del regolamento comunale - richiamando la precedente enunciazione dell’art. 140 cod. proc. civ. - si pone in palese violazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3/2010;
che conseguentemente l’avviso di convocazione del Consiglio comunale del 25 luglio 2010 è da considerarsi viziato poiché non conforme alla attuale statuizione dell’art. 140 cod. proc. civ.;
che i principi sanciti dal Giudice delle leggi con riferimento all’art. 140 cod. proc. civ. sono applicabili anche in relazione alla notificazione dell’avviso di convocazione contestato in questa sede.

Rileva, altresì, l’odierno deducente che, data la stretta correlazione intercorrente tra il regolamento comunale e l’avviso di convocazione, alla caducazione del primo segue in via automatica quella del secondo;
che l’avviso di convocazione e l’ordine del giorno costituiscono, nel caso di specie, un unicum e sono stati notificati insieme al fine di permettere al singolo consigliere di prendere contezza della convocazione ed al contempo di conoscere in anticipo gli argomenti oggetto di discussione;
che lo scopo della notificazione anticipata è proprio quello di consentire la piena conoscenza degli argomenti posti all’ordine del giorno;
che l’art. 44, comma 4 del regolamento sancisce un termine minimo entro il quale l’avviso deve essere consegnato (24 ore prima della data della riunione);
che è irragionevole la mancata previsione, in ipotesi di irreperibilità del destinatario, dell’effettivo riscontro della materiale ricezione dell’atto da parte dello stesso;
che l’errato procedimento di notifica ha comportato nel caso di specie l’impossibilità per esso ricorrente di partecipare alla riunione del 25 luglio 2010;
che quindi è stato pregiudicato il proprio diritto/dovere di partecipazione alla vita dell’ente;
che il consigliere comunale ha piena legittimazione ad impugnare le delibere dell’organo collegiale laddove deduca vizi procedurali direttamente lesivi del munus di cui è investito, quali i vizi di ritualità della convocazione;
che dall’annullamento dell’art. 44, comma 9 del regolamento comunale e dell’avviso di convocazione discende in via derivata l’illegittimità di tutte le deliberazioni (nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17) adottate in data 25 luglio 2010.

Si è costituita l’amministrazione comunale, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato e che, pertanto, possa prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari formulate da parte resistente.

L’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3/2010 non è, infatti, estensibile alla disciplina della convocazione d’urgenza del Consiglio comunale.

A tal riguardo, va evidenziato che la formulazione dell’art. 44, comma 9 del regolamento comunale di Cerignola contiene un mero rinvio materiale (recettizio) alla disposizione di cui all’art. 140 cod. proc. civ. al fine di meglio individuare quali siano le specifiche modalità richiamate.

Tuttavia, la disciplina di cui all’art. 140 cod. proc. civ. (come modificato seguito dell’intervento della sentenza costituzionale n. 3/2010) non è applicabile alla presente fattispecie.

L’art. 140 cod. proc. civ. concerne - a ben vedere - la notificazione di atti giudiziari per i quali si pongono fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa del destinatario dell’atto notificato.

All’opposto, in materia di convocazione delle sedute del Consiglio comunale l’ordinamento deve tener conto di primarie esigenze di celerità e di funzionamento dell’ente, esigenze che sarebbero irrimediabilmente compromesse se prima di ogni riunione fosse necessario conseguire certezza in ordine alla conoscenza della adunanza da parte dei singoli destinatari.

Una prescrizione del genere porterebbe alla paralisi della vita dell’ente.

In tal senso depone anche l’art. 43, comma 3 del regolamento comunale in forza del quale “I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente ed al Segretario comunale, il nominativo e l’indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti”.

Tale ultima disposizione attribuisce rilevanza centrale ai valori di celerità e di certezza, piuttosto che a quello di conoscibilità effettiva dell’atto di convocazione.

In conclusione, ritiene questo Collegio che l’impugnato art. 44, comma 9 del regolamento comunale contempli, per ragioni non censurabili in questa sede, un rinvio meramente recettizio alla originaria formulazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e che detta disposizione sia stata correttamente applicata nel caso in esame.

Peraltro, una attenta partecipazione del consigliere comunale ai lavori ed alla vita dell’ente locale avrebbe consentito allo stesso di venire a conoscenza della data e dell’oggetto della convocazione del 25 luglio 2010 a prescindere dalla ricezione effettiva e tempestiva dell’avviso di convocazione.

Sussiste, infatti, in capo al consigliere comunale un obbligo di diligente partecipazione ai lavori assembleari e di attenta vigilanza sulla dinamica della loro evoluzione (cfr. T.A.R. Puglia, sede di Lecce, Sez. I, 10 marzo 2009, n. 458).

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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