TAR Firenze, sez. II, sentenza 2010-07-07, n. 201002349

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2010-07-07, n. 201002349
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201002349
Data del deposito : 7 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01514/2008 REG.RIC.

N. 02349/2010 REG.SEN.

N. 01514/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2008, proposto da:
Agricola S. Vincenzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Finetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Patrizia Del Bene in Firenze, via Santa Reparata n. 40;



contro

- la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Fantappie', con domicilio eletto in Firenze, Avvocatura Regionale, piazza dell'Unita' Italiana n. 1;
- la Provincia di Siena, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;



nei confronti di

Societa' Agricola Casa al Vento di PI FF & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di Siena, Servizio Sviluppo Rurale 13/05/2008 prot. 99691, successivamente notificato a mezzo posta relativo all'archiviazione della domanda di erogazione di finanziamento sul piano di sviluppo rurale 2000-2006 presentata dalla ricorrente ai sensi del Reg. CEE 1275/99 e dei successivi bandi della Regione Toscana, nonché di tutti gli atti prodromici e consequenziali comunque connessi al suddetto diniego.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione della Regione Toscana, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 4 marzo 2010 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato l’11 luglio 2008 e depositato il successivo 24 settembre, la società indicata in epigrafe precisava di avere presentato, nel corso dell’anno 2002, una domanda di aiuto ai sensi del Reg. CE 1257/99 (Programma di Sviluppo Rurale anni 2000-2006) per effettuare l’ammodernamento tecnologico della propria impresa agricola, riferendosi alla misura 1 relativa ai contributi in conto capitale per l’acquisto di macchinari e l’adeguamento delle strutture aziendali nel suo settore di attività. La domanda, successivamente confermata nel 2004 e debitamente protocollata, era inserita tra quelle da istruirsi da parte della Provincia di Siena, nei limiti della disponibilità finanziaria e fino al momento della redazione dell’elenco di liquidazione.

Con lettera raccomandata del 22 febbraio 2006, però, la Provincia di Siena comunicava alla ricorrente che la sua domanda, pur ritenuta ammissibile in via preliminare e inserita nella graduatoria provvisoria, non era finanziabile in relazione alle risorse a quel momento disponibili. La stessa Provincia evidenziava che “ …La Regione Toscana, per consentire il pronto impiego di eventuali ulteriori risorse assegnate all’Italia nel 2006, in quanto non spese da parte di altri Stati membri, intende realizzare un parco progetti di riserva da ammettere a finanziamento in caso di nuove disponibilità. A tal fine, con la deliberazione n. 421 del 21/03/05…ha previsto la possibilità di verificare quali imprese agricole, titolari di domande già presentate entro la fine del mese di settembre 2004 ma non finanziate per carenza di fondi, siano disponibili a realizzare comunque gli investimenti programmati in domanda, entro il 30.04.2006, conformi alle misure del Piano di Sviluppo Rurale. Qualora riteniate di aderire a tale possibilità realizzando comunque gli interventi indicati in domanda…è necessario che ne diate comunicazione a questo ufficio, compilando il modulo di risposta allegato 1, inviando contestualmente la domanda di completamento, corredata dei documenti utili per l’istruttoria, entro il 15/03/06. Successivamente, una volta terminati gli investimenti previsti e comunque entro il 31/05/06, l’Azienda dovrà presentare la domanda di accertamento finale con le modalità previste dalle norme procedurali ARTEA. La provincia provvederà alla verifica delle richieste di accertamento finale, tenendo conto da un lato delle risorse che dovessero rendersi disponibili in seguito e nuove assegnazioni, rinunce, economie ecc. e dall’altro nel rispetto della graduatoria provvisoria approvata” .

La ricorrente provvedeva in tal senso, inviando nei termini la domanda di completamento e la successiva richiesta di accertamento finale e collaudo dei lavori.

La Provincia di Siena, nel corso del 2007, comunicava che l’esaurimento dei fondi, per la programmazione 2000-2006, non consentiva di procedere all’accertamento finale dei lavori relativamente alla domanda presentata.

In seguito, su sollecitazione della ricorrente anche al fine di usufruire del contributo per il nuovo periodo 2007-2013, la stessa Provincia, con nota del 13 maggio 2008, comunicava all’interessata quanto già rappresentato dalla Regione Toscana in situazioni analoghe, ove precisava che era impossibile finanziare ulteriori domande che non avevano atti di assegnazione nel periodo 2000-2006, in quanto la possibilità di ricevere ulteriori risorse era legata al mancato utilizzo delle stesse da parte di altre Regioni o Stati membri, circostanza verificatisi solo in minima parte che non aveva consentito di assegnare nuove risorse alle Province, con conseguente blocco di nuovi finanziamenti per altre domande. Né era possibile – aggiungeva la Regione – prendere in considerazione il finanziamento per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, in quanto il relativo Regolamento CE consentiva di ammettere a pagamento nel nuovo periodo di programmazione solo “impegni già assunti” nel periodo precedente e non spese già sostenute senza una preventiva assegnazione di un contributo, per cui, a tale scopo, per il suddetto periodo 2007-2013, era necessario presentare una nuova domanda ma con riferimento a spese ancora da sostenersi.

La ricorrente, quindi, chiedeva l’annullamento di tale provvedimento, lamentando quanto segue.

“1. Eccesso di potere e violazione di legge per omessa insufficiente e, comunque, contraddittoria motivazione ex art. 3 legge 241/90, illogicità manifesta e violazione del giusto procedimento.” .

In primo luogo, la ricorrente rilevava che erano trascorsi ben due anni e relative sollecitazioni affinchè l’Amministrazione provinciale giungesse alla determinazione di esclusione della domanda di contributo, ingenerando uno stato di incertezza nocivo per l’azienda.

In relazione alla motivazione riportata nel provvedimento, la ricorrente poi osservava che essa non dava conto dei motivi giuridici e di fatto che in concreto impedivano alla Regione di destinare i finanziamenti, sia pure modesti, pervenuti non solo dal Fondo europeo ma anche dal Ministero italiano competente.

Né era condivisibile la conclusione per la quale il Regolamento CE n. 1320/06 ammetterebbe finanziamenti per il

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