TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-08-29, n. 202211297

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-08-29, n. 202211297
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211297
Data del deposito : 29 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/08/2022

N. 11297/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06418/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6418 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della determina dirigenziale del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. 0102577 del 4.3.2021, notificata il 10.4.2021, con la quale è stata disposta nei riguardi del Tenente Colonnello Carabinieri spe R -OMISSIS-, già sospeso precauzionalmente dall'impiego, “a decorrere dal 19 dicembre 2019, ai soli fini giuridici, la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma quinto del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, per l'effetto, il predetto Ufficiale cessa dal servizio permanente e viene iscritto d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera i) e 861, comma quarto del richiamato Decreto Legislativo n. 66/2010”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- veniva coinvolto in un procedimento penale con plurimi imputati (RGNR. n. -OMISSIS-), dinnanzi al Tribunale di AR, in relazione a fatti che sarebbero stati da lui commessi, secondo l’ipotesi accusatoria, quando ricopriva l’incarico di Comandante Provinciale di Teramo (anno 2018).

Nell’ambito dell’indagine penale suddetta il ricorrente, in data 19.12.2019, è stato sottoposto a custodia cautelare in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di AR, che ha riguardato n. 338 soggetti, indagati a vario titolo, nell’ambito del complesso procedimento penale promosso dalla Procura di AR.

Con specifico riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente i reati ipotizzati a suo carico, secondo l’ordinanza del GIP, erano quelli di:

- “ Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio” (artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 e 326 con l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p.);

- “Abuso d’ufficio” (artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 e 323 c.p. aggravato dalla circostanza di cui all’art. 416 bis 1 c.p., per avere “…agevolato l’attività dell’associazione di tipo ‘ndranghetistico, sempre con riferimento alla pratica “..omissis..” pendente presso la Prefettura di Teramo” (stralcio sub doc. 1 ric).

Ai sensi dell’art. 915, co. 1, d.lgs. n. 66/2010, a seguito dell’esecuzione della misura cautelare personale, il ricorrente è stato sottoposto a sospensione obbligatoria (precauzionale) dall’impiego.

In data 18.1.2020, su decisione del Tribunale del Riesame di AR, la custodia cautelare in carcere è stata convertita negli arresti domiciliari.

Il ricorrente veniva quindi sottoposto ad inchiesta formale dal Comando di appartenenza (Comando Legione Allievi) con nota prot. n. 454/6-1/del 29.1.2020, acquisita dal Comando Generale il successivo 30.1.2020.

Quindi, in data 1 luglio 2020, il ricorrente si è visto notificare l’atto di avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 1376 d.lgs. n. 66/2010 (doc. 7 ric.) con cui l’Ufficiale inquirente (nominato dal Comando Generale con nota prot. n. 5168/4-6-22.6.2020) gli ha contestato il seguente addebito disciplinare:

“Ufficiale dei Carabinieri, violando i doveri inerenti alle sue funzioni e comunque abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, quale Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri con l’incarico di Comandante Provinciale di Teramo:

-acquisiva notizie d’ufficio che dovevano rimanere segrete (relative a un’indagine effettuata dai CC di Pioltello MI, che vedevano coinvolto quale persona offesa l’imprenditore edile -OMISSIS-) e, ne rivelava o ne agevolava la conoscenza all’Avv. -OMISSIS--legale del cit. imprenditore. In Prov. CZ il 25 febbraio 2018;

- rivelava a -OMISSIS- -OMISSIS-, notizie d’ufficio che dovevano rimanere segrete o ne agevolava la conoscenza, riferendo che l’imprenditore -OMISSIS-era monitorato o comunque oggetto di investigazione da parte della Guardia di Finanza. In AR, il 3 agosto 2018;

-su richiesta dell’Avv. -OMISSIS- esaminava una pratica, relativa alla ditta -OMISSIS-, pendente presso la Prefettura di TE, rivelando criticità oggetto delle verifiche in corso.

In Prov. CZ il 22 settembre 2018”.

Ciò con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso ‘ndranghetistico, nota come cosca -OMISSIS-.

-in concorso con -OMISSIS- -OMISSIS-, in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a. sanciti dagli arttt. 3 e 97 della Costituzione, nonché in violazione del segreto istruttorio di cui agli artt. 326 c.p. e legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, intenzionalmente procuravano a -OMISSIS- un ingiusto vantaggio patrimoniale, concertando preventivamente le modalità e tempi di intervento per la definizione della “pratica” pendente dinanzi la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Teramo.

In provincia di Teramo, tra il 22 ed il 25 settembre 2018, nonché il 2 ottobre 2018, con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’attività di associazione di tipo mafioso ‘ndranghetistico”.

I fatti come sopra formulati nella contestazione disciplinare risultavano integralmente mutuati dai capi d’imputazione di cui al succitato procedimento penale.

Il loro rilievo disciplinare veniva riferito alla violazione dei doveri di cui agli artt. 712 (doveri attinenti al giuramento), 713 (Doveri attinenti al grado), 717 (Senso di responsabilità), 722 (Doveri attinenti alla tutela del segreto), 725 (Doveri propri dei superiori), 732 (Contegno del Militare) del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

Successivamente, con sentenza n.-OMISSIS- del 17.7.2020, depositata il 28.7.2020 (doc. 10), la Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierno ricorrente, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di AR e quella presupposta del GIP di AR di applicazione della misura cautelare in relazione ai reati di cui ai capi “A-bis.4” e “A-bis.5” (corrispondenti a quelli sopra trascritti), disponendo l’immediata liberazione del ricorrente, che poi effettivamente è stata ordinata dalla Procura Generale della Corte di Cassazione il 18.7.2020 (doc. 11 ric.).

Quindi, con nota del 21.7.2020 (doc. 12 ric.), l’incolpato ha trasmesso all’Ufficiale inquirente copia dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di AR e del dispositivo della Corte di Cassazione del 17.7.2020.

Con note del 17.10.2020 il Comando Generale ha ordinato il deferimento del ricorrente alla Commissione di Disciplina (doc. 17 ric.), ha nominato i componenti di detta Commissione (doc. 18) e ha proposto che nei confronti del ricorrente fosse “…disposta la sospensione precauzionale dall’impiego, a titolo facoltativo, ai sensi dell’articolo 916 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in commutazione e prosecuzione del provvedimento precauzionale cui è attualmente sottoposto”.

Con nota del 23.11.2020 la competente Direzione Generale del Ministero della Difesa ha recepito la proposta del Comando Generale.

In data 16.12.2020 si è svolta la riunione della Commissione di Disciplina dinnanzi alla quale l’Ufficiale è comparso con il proprio difensore ed ha rappresentato le proprie ragioni (peraltro già anticipate, in modo più ampio, mediante il deposito di apposita memoria difensiva). All’esito della discussione la Commissione, ritenuti insussistenti i presupposti per disporre un supplemento istruttorio, ha proceduto alla votazione in conseguenza della quale l’Ufficiale è stato ritenuto “non meritevole di conservare il grado” (cfr. verbale seduta sub doc. 23 ric.).

Quindi, il successivo 10.4.2021 il ricorrente si

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