TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-05-13, n. 202200655

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-05-13, n. 202200655
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200655
Data del deposito : 13 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2022

N. 00655/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01355/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1355 del 2017, proposto da
F C, rappresentato e difeso dall’avvocato T D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Stella in Bari, via Crisanzio n. 48;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

D K F, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

1) previa declaratoria della sussistenza della giurisdizione del G.A., delle graduatorie di istituto di II fascia, relative al triennio scolastico 2017/20, pubblicate in data 25.09.2017, dall’Istituto I.P.S.IA. “A. Pacinotti” di Foggia, relativamente all’esclusione dalla classe di concorso A017, “Disegno e storia dell arte” con conseguente reintegrazione del ricorrente nella citata graduatoria;

2) se del caso, accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Istituto “Pacinotti” di Foggia, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., relativo all’istanza inoltrata via PEC in data 6.11.2017, con la quale è stato chiesto sia il reinserimento del ricorrente nelle menzionate graduatorie nonché, in via subordinata, le ragioni di fatto e di diritto poste a base di tale illegittima determinazione;

3) per l’effetto ordinare al citato Istituto di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato e, nell’ipotesi di inadempimento, nominare un commissario ad acta ;

4) disporre, altresì, l’annullamento di tutti gli atti e/o regolamenti ad essi preordinati, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, ivi compresi i contratti a tempo determinato e/o indeterminato nelle more del presente giudizio stipulati dall’amministrazione scolastica, relativamente alla citata classe di concorso.

5) Con ogni seguente statuizione di legge in ordine all’invocato risarcimento del danno, come rappresentato nel presente giudizio ed al pagamento delle spese di lite, oltre interessi e svalutazione, a favore del costituito procuratore dichiaratamente antistatario oltre IVA e CAP come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 3 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite;

Con il ricorso all’esame, il Sig. F C ha chiesto l’annullamento delle graduatorie di istituto di II fascia, relative al triennio scolastico 2017-2020, pubblicate in data 25.9.2017 dall’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “A. Pacinotti” di Foggia, nella parte in cui è stata disposta la sua esclusione dalla classe di concorso A017 - “Disegno e storia dell arte” .

Il ricorrente ha chiesto, inoltre, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal predetto istituto scolastico sull’istanza con cui ha chiesto il suo reinserimento nelle menzionate graduatorie, nonché il risarcimento del danno da perdita di chance , con condanna della P.A. al pagamento delle spese di lite.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto delle domande proposte, con vittoria delle spese di lite.

In vista della trattazione del merito della causa, successivamente all’assegnazione, la difesa di parte ricorrente ha depositato in data 26.3.2022 dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

La Difesa Erariale ha depositato memorie, prendendo atto di tale dichiarazione e rappresentando di non opporsi alla richiesta di compensare le spese di lite.

Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite.

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