TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-10-04, n. 202201485
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Testo completo
Pubblicato il 04/10/2022
N. 01485/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2015, proposto da
Collegio Professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Padova, Collegio Professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Rovigo, Collegio Professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati Interprovinciale di Belluno, Treviso e Venezia, Collegio Professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Vicenza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Mario Militerni e dall’avvocato dell’avvocato Valeriano Drago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi ed Ezio Zanon, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Venezia, Fondamenta S.Lucia, Cannaregio, 23;
nei confronti
Caa delle Venezie S.r.l., non costituita in giudizio ;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Centro Assistenza Imprese Coldiretti Veneto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Romeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, viale Ancona 17;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2788 del 29 dicembre 2014, avente ad oggetto: " DGR n. 2788 del 29 dicembre 2014. Indirizzi generali per lo sviluppo ulteriore della sussidiarietà da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nell'ambito del programma di Sviluppo rurale 2014-2020, e disposizioni per la continuità per l'anno 2015 delle convenzioni stipulate con l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) ”;
di ogni atto o provvedimento antecedente, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2022 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I Collegi professionali ricorrenti, enti esponenziali della categoria dei periti agrari e dei periti agrari laureati delle rispettive province, con il gravame in epigrafe hanno impugnato la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2788 del 29 dicembre 2014, che ha dettato gli “ indirizzi generali per lo sviluppo ulteriore della sussidiarietà da parte dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014.2020 e disposizioni per la continuità per l’anno 2015 delle convenzioni stipulate con l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) ”.
L’atto avversato, nell’ambito delle procedure di attuazione degli interventi della nuova Politica Agricola Comune (PAC) e in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, prevede un adeguamento del contenuto della vigente convenzione che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 31/2001 regola i rapporti tra l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai fini dell’inserimento, tra i settori di intervento, di ulteriori pratiche attualmente non gestite con il supporto dei Centri, in particolare le misure strutturali a favore delle aziende agricole “ per le quali i CAA potrebbero, sulla base di disposizioni da emanarsi a cura di AVEPA, svolgere la fase di protocollazione unitamente ad alcune verifiche preliminari di ricevibilità ”.
Lamentando che tale provvedimento, attribuendo ai CAA ulteriori prerogative ed ambiti di attività rispetto quelli già previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 1904/2014, reca pregiudizio all’esercizio della professione che l’ordinamento riserva alla categoria rappresentata, gli ordini professionali ricorrenti ne deducono l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 241 del 1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 bis del d.lgs. 165 del 1999 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge regionale Veneto n. 31 del 2001 – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per irragionevolezza manifesta, sviamento di potere . La funzione preliminare di ricevibilità delle istanze attribuite ai CAA esorbita i limiti delle norme istitutive, che attribuiscono ai centri una mera funzione di assistenza agli agricoltori nella compilazione e presentazione delle domande. La delibera avversata attribuisce per contro un ruolo di co-gestione dell’istruttoria, che pone anche problemi di terzietà ed imparzialità, considerato che i CAA sono soggetti privati prevalentemente espressivi della