TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-01-04, n. 202400014
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Testo completo
Pubblicato il 04/01/2024
N. 00014/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2023,
proposto da Sager S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 998793832E, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Isontina Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Idealservice Soc. Coop, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
➢ del bando della gara indetta da Isontina Ambiente s.r.l. con codice CIG 998793832E, avente ad oggetto l’affidamento per anni tre del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni gestititi da Isontina Ambiente Srl” e di tutta la relativa documentazione di gara come pubblicata da Isontina Ambiente il 24.8.2023 sul sito internet www.isontinambiente.it (sezione bandi e gare) e meglio elencata anche al punto 2.1 del Disciplinare di gara (ivi individuati come allegati da 1 a 10), pure impugnato e pubblicato on line , nella parte in cui recano clausole escludenti, anticoncorrenziali, manifestamente illogiche ed incomprensibili, contra ius , ambigue, ambigue, contraddittorie, incerte, non trasparenti e tali comunque da impedire la presentazione di un’offerta seria e ponderata o da rendere impossibile il calcolo di convenienza tecnica e/o economica;
➢ del bando di gara come pubblicato sulla GUCE in data 22.8.2023, nella parte in cui ha omesso del tutto di compilare la Parte III, dedicata alle “Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico”, ha fatto coincidere il “valore totale stimato” dell’appalto (II.1.5) con il “valore stimato” (II.2.6), ha previsto la mancata suddivisione in lotti (II.1.6) e la durata dell’appalto in giorni 1095 (tre anni), precisando tuttavia in senso affermativo che “il contratto d’appalto è oggetto di rinnovi come disciplinati dal D.lgs. 36/20023” (II.2.7) e poi, ancora, che sono programmate “opzioni come disciplinati dal D.lgs. 36/2023” (II.2.11);
➢ del Disciplinare di gara pubblicato da Isontina Ambiente il 24.8.2023 sul sito internet www.isontinambiente.it (sezione bandi e gare) nella parte in cui è stato richiesto, quale requisito di capacità economica e finanziaria, il possesso di un fatturato globale, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, di “almeno pari a 1,5 (unovirgolacinque) volte l’importo stimato