TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-03-15, n. 202400285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-03-15, n. 202400285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400285
Data del deposito : 15 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2024

N. 00285/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00553/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 553 del 2023, proposto da
Società Agricola Cooperativa Filiere Green, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C M, A T e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Finpiemonte Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V E e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P C M e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

San Pietro del Gallo Soc. Coop., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- della nota prot. n. 23-17981 trasmessa in data 18 maggio 2023 con la quale Finpiemonte ha comunicato alla Ricorrente il rigetto della domanda di contributo n. 84-2384 a valere sul Programma 2022-2024 degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione ai sensi degli articoli 4 e 6 della L.R. 23/2004 di cui all’Allegato A approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2022, n. 20-4753;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso con gli atti impugnati ancorché non conosciuto negli estremi ivi compresa: la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 trasmessa da Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. il 20 marzo 2023 (prot. n. 23-09904) e i pareri espressi dal Comitato Tecnico di Valutazione nelle sedute dell'8 marzo e del 26 aprile 2023 richiamati nelle note indicate;

con conseguente condanna alle amministrazioni resistenti, in via principale, all’accoglimento della domanda di finanziamento presentata dalla Ricorrente e, in via subordinata, alla rivalutazione della domanda alla luce delle indicazioni dedotte nel ricorso proposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Finpiemonte Spa e della Regione Piemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nell’ambito del programma regionale 2022-2024 degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione approvato con delibera di Giunta Regionale 11 marzo 2022 n. 20-4753, la Cooperativa ricorrente ha presentato domanda per l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 105.000 euro tramite aumento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti collocati sul territorio regionale;
nello specifico, la ricorrente ha previsto di acquistare un sollevatore telescopico completo di accessori.

Con nota del 20 marzo 2023, Finpiemonte S.p.A. – società in house della Regione Piemonte che opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio – ha comunicato alla Cooperativa, ai sensi dell’art. 10 bis Legge 7 agosto 1990 n. 241, che il Comitato Tecnico di Valutazione aveva reso il seguente parere: “ domanda non ammissibile in quanto non è rispettato il disposto del Programma regionale degli interventi all’articolo 14 “Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di Stato - Le agevolazioni del presente programma […] sono concesse in applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea degli aiuti “de minimis”. Sulla base di quanto dichiarato dalla cooperativa nella domanda e sotto riportato, l’aiuto non rientra nel campo di applicazione dell’art. 1, co. 1, del Regolamento sopra citato, poiché verrebbe chiaramente trasferito parzialmente o totalmente ai soci conferenti e operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. (…) La scelta della Cooperativa è … di rispondere alle esigenze dei Soci, incrementando il proprio parco macchine con macchinari di nuova generazione ed incrementando la specializzazione degli stessi ”.

Entro il termine concesso, la ricorrente ha presentato osservazioni contestando il parere reso dal Comitato Tecnico di Valutazione e allegando, a supporto delle proprie osservazioni, dichiarazione del Legale Rappresentante della Cooperativa attestante che il macchinario acquistato non sarebbe stato trasferito, né intestato ai soci della stessa.

Con successiva nota del 18 maggio 2023, Finpiemonte ha rigettato le osservazioni comunicando che “ le controdeduzioni fornite appaiono divergenti e in contrasto con quanto dichiarato nella domanda, configurandosi un tentativo, non ammissibile di variare o correggere il contenuto della stessa, ai fini dell’accesso alla Misura;
infatti mentre nella domanda era indicato che “L’investimento proposto punta ad incrementare il parco macchine della Cooperativa e contemporaneamente aiuta le aziende agricole associate in quanto difficilmente ne avrebbero accesso per via dei costi molto elevati, ma che acquistati collettivamente permettono di ridurre notevolmente i tempi di lavoro a costi decisamente ridotti. La scelta della Cooperativa è quindi di rispondere alle esigenze dei Soci, incrementando il proprio parco macchine con macchinari di nuova generazione ed incrementando la specializzazione degli stessi”, nelle controdeduzioni si indica che “la Cooperativa proponente (..) ha presentato domanda di finanziamento finalizzato al conseguimento dell’incremento del capitale sociale per realizzare investimenti che mirano a migliorare la logistica interna del sito produttivo e le perfomance produttive della Cooperativa (…) i beni potrebbero essere utilizzati esclusivamente dai dipendenti della Cooperative e per svolgere servizi pertinenti alla propria attività aziendale. A riscontro delle altre argomentazioni addotte nelle controdeduzioni, si precisa altresì che “il trasferimento dell’aiuto” è espressione che si riferisce al trasferimento lato sensu dell’agevolazione ricevuta, non al trasferimento amministrativo-contabile del bene acquisito tramite essa. Nel caso di specie, il trasferimento dell’aiuto avverrebbe (almeno secondo quanto dichiarato nella domanda) a favore dei soggetti non ammessi del Bando pubblico (Programma regionale degli interventi) il quale, nell’ambito della discrezionalità amministrativa, ha espressamente escluso dai benefici i produttori primari
”.

La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 14 dell’“ Allegato A ” alla Deliberazione di Giunta Regionale del Piemonte 11 marzo 2022, n. 20-4753 “ Legge regionale 23/2004 s.m.i., articolo 4 ed articolo 6. Approvazione del programma, 2022-2024, degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione ” – Eccesso di potere per difetto di motivazione, errore e travisamento dei fatti, carenza di presupposti, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento – Violazione dell’art. 97 Cost.

Si sono costituite in giudizio Finpiemonte S.p.A. e la Regione Piemonte per resistere al ricorso.

Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Con l’unico motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che lo scopo mutualistico e il soddisfacimento delle esigenze dei soci sono gli elementi distintivi delle cooperative in quanto tali: gli artt. 2512 e 2513 c.c. evidenziano che l’attività mutualistica consiste nello scambio di prestazioni tra i soci cooperatori e la cooperativa stessa. I singoli soci cooperatori si avvalgono ipso iure dell’attività della cooperativa e di ciò che essa mette loro a disposizione. Tuttavia, tale “scambio” non darebbe luogo ad una sostituzione tra la Cooperativa e i soci rispetto alla richiesta di aiuto che resterebbe in capo alla Cooperativa. In nessuna parte della domanda, la Cooperativa ha dichiarato che il bene acquistato con l’agevolazione sarebbe stato oggetto di trasferimento, anche solo parziale, ai soci, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante. Il bene acquistato verrebbe intestato alla Cooperativa (e non ai soci) ed iscritto nel bilancio della Cooperativa stessa che svolge attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il motivo è privo di pregio.

Giova premettere che la nozione rilevante di aiuto è assai ampia: in essa si comprende ogni vantaggio economicamente apprezzabile attribuito ad un’impresa attraverso un intervento pubblico. Ne consegue che non soltanto le sovvenzioni palesi rientrano nella nozione di aiuto rilevante per la disciplina dell’Unione, ma qualsiasi misura che direttamente o indirettamente produca per l’impresa un beneficio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (cfr. Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, causa C-280/00, sentenza 24 luglio 2003, punto 84;
Ministerio de Defensa e Navantia, causa C-522/13, sentenza 9 ottobre 2014, punto 21;
Trapeza Eurobank Ergasias, causa C-690/13, sentenza 16 aprile 2015, punto 20). Sono considerati aiuti gli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa (cfr. Ministerio de Defensa e Navantia, causa C-522/13, sentenza 9 ottobre 2014, punto 22).

Come precisato all’art. 1 del bando intitolato “ Soggetti beneficiari ”, possono essere destinatari degli interventi agevolati, tra gli altri, le società cooperative che “ operano in qualsiasi settore con riferimento al Regolamento de minimis 1407/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 per quanto riguarda la sua proroga ”. Detto Regolamento disciplina gli aiuti di Stato di modesto importo (appunto “ de minimis ”) che sono dispensati dal controllo della Commissione europea, in quanto si ritiene che non abbiano un’incidenza sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell’Unione europea.

Lo stesso Reg. UE n. 1407/13, all’art. 1, comma 1, esclude dal suo perimetro applicativo i seguenti aiuti concessi a imprese operanti in determinati settori – poiché destinatarie di altra specifica disciplina –, tra cui: “ b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) [….];
ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari …
”. Al considerando n. 6 del Regolamento si afferma che “ il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d’importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato ”.

Nel caso della produzione primaria di prodotti agricoli si applica, non già il Reg. UE n. 1407/2013 sottostante il bando in esame, ma il Reg. UE n. 1408/2013 (relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “ de minimis ” nel settore agricolo), in quanto gli aiuti siano compatibili con il mercato interno alle condizioni ivi stabilite.

Ciò posto, costituisce circostanza incontestata sia che la Cooperativa ricorrente svolga attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli coltivati e conferiti dalle aziende associate, sia che i 195 soci cooperatori siano aziende agricole produttrici.

Nella relazione tecnica allegata alla domanda, al punto 1, la Cooperativa odierna ricorrente afferma che rientra nell’ambito delle proprie attività anche quella di “ acquistare e distribuire … attrezzature utili all’esercizio dell’attività agricola dei soci ”.

Al punto 3 sugli “ Obiettivi e finalità dell’investimento ”, la Cooperativa ricorrente ha esposto che “ Il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole associate, in seguito agli investimenti programmati di cui si dà dettaglio, si inserisce in un’ottica di innovazione nei processi produttivi finalizzata al miglioramento della qualità dei prodotti ed all’inserimento in specifici segmenti di mercato ”, tenuto conto del fatto che i costi di acquisto di macchinari ed impianti tecnologicamente avanzati “ sarebbero proibitivi per le singole aziende ”. Al successivo punto 5 sulla “ Innovatività della iniziativa che si intende realizzare ”, la Cooperativa ha precisato che “ L’investimento proposto punta ad incrementare il parco macchine della Cooperativa. Questo servizio aiuta i Soci della Cooperativa i quali difficilmente avrebbero accesso a detti beni “in quanto molto costosi ” Tuttavia tali beni, laddove “ acquistati collettivamente permettono di ridurre notevolmente i tempi di lavoro a costi decisamente ridotti. La scelta della Cooperativa è quindi di rispondere alle esigenze dei Soci … ”.

La Cooperativa ha espressamente dichiarato nel modulo di domanda e in causa, che “ l’investimento proposto è anche a vantaggio dei soci ” (cfr. pag. 6 della memoria 09.02.2024) e ammette che lo stesso è oggetto di scambio mutualistico tra la Cooperativa e i soci (cfr. pag. 7 della memoria).

Da quanto precede si evince che, pur permanendo la titolarità del bene in capo alla Cooperativa ricorrente (che provvederebbe all’iscrizione contabile del cespite nel proprio bilancio), sarebbe consentito l’utilizzo del macchinario, per cui è stata chiesta la sovvenzione pubblica, alle aziende agricole produttrici socie della Cooperativa con consequenziale trasferimento sostanziale del bene a soggetti non ammissibili e non finanziabili che trarrebbero concreto beneficio dall’agevolazione.

In definitiva, dal tenore letterale della relazione tecnica allegata alla domanda emerge che la finalità per cui il bene è acquistato è quella di metterlo a disposizione dei soci produttori primari che altrimenti non avrebbero né le risorse economiche né i requisiti per acquistarlo, in base all’articolo 14 dell’Allegato “A” alla Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2022, nonché all’art. 1, comma 1, del Regolamento UE n. 1407/2013.

Poiché la Cooperativa ha dichiaratamente presentato domanda per l’acquisto del sollevatore telescopico a beneficio dei soci, risulta priva di valore e ultronea la dichiarazione prodotta in sede di osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 che i beni a cui è finalizzato l’aumento di capitale non saranno trasferiti parzialmente o totalmente ai Soci conferenti e operanti nel settore della produzione primaria ”.

Pertanto le censure attoree svolte debbono essere nel loro complesso disattese.

Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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