TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-05-29, n. 202400414
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2024
N. 00414/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal
Comune di Barumini, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il Ministero della Cultura (MIC) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in Cagliari, via Dante, 23;
nei confronti
di Sf Ele II S.r.l., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, T M, C F, F D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del Decreto registrato al n. 147 in data 27 marzo 2023, con il quale il Direttore Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell''Ambiente e della Sicurezza Energetica ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto proposto dalla controinteressata SF ELE II Srl, per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato “Green and Blue Serra Tuili” della potenza di 15,190 MW, di dimensioni complessive pari a circa 24 ettari, da installarsi in località “Guranu” nel Comune di Tuili (SU), confinante col Comune di Barumini, ove è sito il complesso nuragico “Su Nuraxi”, dichiarato Patrimonio Mondiale dell''Umanità dall’UNESCO nel 1997;
2) di tutti gli atti del procedimento conclusosi col provvedimento impugnato sub 1), ivi compresi, per quanto occorra ed “in parte qua”:
- del parere reso dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 47 del 30 agosto 2022;
- della Nota del Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale PNRR, n. 2902-P del 1° marzo 2023;
3) di ogni altro atto, cognito o incognito, ad essi presupposto, connesso e/o conseguente.
-Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Barumini il 30/11/2023:
1) del Decreto del MASE registrato al n. 147 in data 27/03/2023 sopra indicato;
2) di tutti gli atti del procedimento conclusosi col provvedimento impugnato sub 1), ivi compresi, per quanto occorra ed “in parte qua”:
- del parere reso dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 47 del 30/08/2022;
- della Nota del Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale PNRR, n. 2902-P del 1/03/2023;
3) di ogni altro atto, cognito o incognito, ad essi presupposto, connesso e/o conseguente.
-Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Barumini il 2/4/2024:
4) del provvedimento registrato al n. 0014002 del 25.01.2024, con il quale il Direttore Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in adempimento dell'incombente istruttorio demandato dal Tar Sardegna con la sentenza non definitiva n. 827/2023, alla luce del vincolo archeologico di cui al Decreto del Ministero della Cultura del 05.10.2023, ha ritenuto “ che non vi siano i presupposti per l'attivazione di una rivalutazione in via amministrativa del provvedimento di compatibilità ambientale n. 147 del 27.03.2023 ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, di Sf Ele II S.r.l. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la sentenza non definitiva della Sezione n. 827 del 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società SF ELE II S.r.l. si occupa di progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili e/o alternative, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici.
Tale società, per quanto qui rileva, intende realizzare in località “Guranu” nel territorio del Comune di Tuili, a poca distanza dal complesso nuragico monumento UNESCO “Su Nuraxi”, costituente parte integrante del patrimonio archeologico e paesaggistico del confinante Comune di Barumini, un impianto agro-fotovoltaico (agrivoltaico) denominato “Green and Blue Serra Tuili”, della potenza di 15.2 MW, su un’area di circa 24 ettari.
Tale impianto fotovoltaico risulterebbe costituito da 24.500 moduli bifacciali in Silicio (Si) monocristallino della Jinko Solar Holding Co.Ltd (modello Tiger Pro Bifacial N Type 78H4 – BDV L590-610-620 Watt) montati su Tracker monoassiali (inseguitori di rollio) disposti in direzione Nord-Sud su file parallele con interasse di 8,25 m. L’altezza massima raggiunta dai moduli sarebbe 4,41 m, mentre per la connessione STMG (codice Pratica T0738719) si prevede che l’impianto venga collegato mediante cavo interrato MT alla Sottostazione Enel Guranu adiacente al sito.
Quanto al progetto agricolo la superficie a disposizione per le colture tra i filari fotovoltaici sarebbe di 22.610 m²: nelle interfile si prevede l’impianto di lavanda nella parte Sud-Est dell’impianto, di aloe nella parte centrale, mentre nella parte Nord-Ovest verrebbe impiantato l’asparago selvatico, laddove, nella fascia perimetrale, larga 10 m, sarebbe realizzato un mandorleto costituito da due filari. Il mandorleto intensivo è previsto anche in un’ulteriore area in prossimità.
Negli spazi rimanenti viene prevista fienagione o inerbimento temporaneo con specie ben selezionate (trifoglio o veccia, orzo e avena sativa L.).
La vita utile dell’impianto risulta stimata in 20 anni.
2. Al fine di cui sopra, con nota in data 22 dicembre 2021, la Società SF ELE Srl, alla quale è poi subentrata la società SF ELE II Srl, presentava al competente Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica l’istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il suddetto progetto.
Nel corso del citato procedimento sia la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC presso il MASE che il Ministero della Cultura chiedevano alla proponente integrazioni documentali.
Venivano altresì acquisiti i pareri e le osservazioni previsti dal D. lgs. n. 152/2006.
Tra questi il Comune ricorrente richiama, in particolare, il parere della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), istituita presso il Ministero della Cultura, competente ad esprimersi in relazione all’impatto dell’impianto sui beni culturali e paesaggistici.
Quest’ultima, con nota prot. n. 5111-P del 28 ottobre 2022, sulla scorta delle osservazioni acquisite in via istruttoria, valutato l’impatto dell’impianto sui beni culturali e paesaggistici della zona, con ampia e articolata motivazione esprimeva parere contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto.
Con nota prot. n. 27679 del 27 febbraio 2023, il MASE sollecitava la Soprintendenza per il PNRR a “ verificare se le aree interessate dal progetto in oggetto siano poste al di fuori delle aree idonee per la installazione di impianti a fonti rinnovabili come individuate al comma 8 dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021 ”.
Con nota prot. n. 2902-P del 1° marzo 2023 la Soprintendenza speciale per il PNRR chiariva che il progetto ricade in area idonea ex art. 20, comma 8, lettera c-quater) del D. Lgs. n. 199/2021, pur soggiungendo, testualmente, che l’impianto in progetto “ è comunque posto a distanza di poco più di un chilometro dalla “Zona della Giara di Gesturi nel Comune di Barumini”, dichiarata di notevole interesse pubblico ” nel 2018 ex art. 136, comma 1, lett. c) e d) del t.u. n. 42 del 2004.
Malgrado il menzionato parere negativo della Soprintendenza Speciale, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Decreto n. 147 del 27 marzo 2023, a conclusione del procedimento di VIA, assumendo che l’impianto ricadrebbe in “area idonea” ex art. 20, comma 8, c) quater, del D. Lgs. n. 199/21, esprimeva “ giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato “Green and Blue Serra Tuili” della potenza di 15,190 MW in località ‘Guranu’ nel Comune di Tuili, nella Provincia del Sud Sardegna, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2 e parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione approfondita a livello della Valutazione Appropriata ”.
3. Con il ricorso principale il Comune di Barumini ha impugnato il menzionato Decreto del MASE n. 147/2023 ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:
- I Violazione dell’art. 20, comma 8, c quater, del d.lgs. 08.11.2021 n. 199 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà , in quanto sarebbe erronea l’affermazione secondo la quale l’impianto per cui è causa ricadrebbe in “area idonea” ex art. 20 del D. Lgs. 199/2021, ossia in area sita a più di 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela.
Al contrario, infatti, alla luce del quadro vincolistico dell’area oggetto di intervento, ed in particolare di quello relativo al Nuraghe Turriga (compreso, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2004, tra i beni di interesse paesaggistico tutelati per legge, distante circa 230 metri a nord dall’impianto fotovoltaico in parola), l’intervento ricadrebbe in un’area non idonea ai sensi del citato art. 20, comma 8, lett. c-quater), essendo ricompresa all’interno della fascia di