TAR Milano, sez. I, sentenza 2009-05-11, n. 200903705
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N. 03705/2009 REG.SEN.
N. 00607/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 607 del 2008, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
contro
Azienda Ospedaliera di Melegnano, rappresentato e difeso dagli avv. F J, M P, con domicilio eletto presso M P in Milano 5210af, via Nerino, 15;
per l'annullamento
del Decreto ingiuntivo n. 3/2008 emesso il 19.03.08
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/03/2009 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 607/2008, l’Azienda Ospedaliera di Melegnano, ha chiesto a questo Tribunale, ex art. 8 della L. n. 205/2000 e artt. 633 e ss. c.p.p., l’emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 51.417,93 oltre interessi e spese, a titolo di rimborso per attività di assistenza sanitaria prestata nell’anno 2000 in favore di cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale.
A sostegno della propria pretesa, l’azienda Ospedaliera, ha rappresentato che:
- nel corso degli anni ha prestato attività di assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari presenti sul territorio italiano in conformità ai principi introdotti dalla riforma sanitaria di cui alla L. n. 833/1978;
- al fine di garantire l’assistenza d’urgenza o, comunque essenziale, data in regime di ricovero ha anticipato e sostenuto ingenti oneri quali spese di soccorso, di spedalità e spese medico chirurgiche;
- molti di detti oneri sono rimasti insoluti a causa della condizione di indigenza dei beneficiari delle prestazioni;
- per l’esigenza in argomento, presso l’Ospedale di Zizzolo Predabissi, amministrativamente ricompreso nell’Azienda di Melegnano, il credito vantato ammonta a € 51.417,93 ;
- in relazione alle fatture emesse, l’Azienda è soggetta alla vigilanza della Regione Lombardia e pertanto ai sensi dell’art 635 c.p.p. e dell’art. 14, lett. Q della L. n. 833/1978, assume rilievo pubblicistico la certificazione delle prestazioni erogate, addebitate in pedissequa applicazione della Tariffa approvata con Decreto di giunta Regionale n. 42606 del 23.04.1999.
Con il Decreto n. 3 del 19.03.08, questo Tribunale, ha ingiunto al Ministero dell’Interno il pagamento della somma di € 51.417,93.
Con il presente ricorso, il Ministero dell’Interno, si oppone al Decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale in quanto l’istanza di rimborso, riferita a prestazioni erogate nell’anno 2000, è stata presentata nel 2007.
L’eccezione si fonderebbe sulla qualificazione dell’obbligazione in esame in termini di obbligazione periodica o di durata caratterizzata dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo.
Nel caso di specie, si afferma, il requisito necessario per l’applicazione della norma citata, sarebbe la periodicità dell’obbligazione di credito che il Ministero deve rimborsare annualmente previa prova delle prestazioni erogate.
Nel merito, l’Amministrazione opponente, pur riconoscendo che sull’Azienda Ospedaliera gravi l’obbligo di fornire le prestazioni di carattere urgente o essenziale ai cittadini extracomunitari e che i relativi costi, in caso di comprovata indigenza dei beneficiari, debbano gravare sul Ministero dell’Interno, ha precisato che è onere dell’Ente ospedaliero fornire alla Prefettura gli elementi necessari alla liquidazione delle somme richieste (tipo di servizio, data di erogazione, generalità del fruitore) nonché prova dello stato di indigenza e del carattere essenziale ed urgente della prestazione effettuata.
Tale prova, secondo il Ministero ricorrente, non sarebbe stata fornita.
La pretesa dell’Azienda ospedaliera, per ciascuna prestazione, risulterebbe corredata dal solo codice identificativo della spedalità e della data in cui è stata effettuata, accompagnate dal solo nome del paziente.
Mancherebbero, in particolare, le generalità complete del fruitore, la prova del carattere urgente o essenziale della prestazione resa e dello stato di indigenza.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione riconoscendo, nel caso di specie, l’operatività del termine di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., norma di carattere generale, sempre applicabile “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente”.
L’applicazione di un diverso termine, nella specie abbreviato, richiederebbe una specifica previsione che, il Collegio, ritiene non possa individuarsi nell’art. 2948, punto 4) invocato dall’opponente sul presupposto che si verta in tema di obbligazioni di durata o periodiche.
La prestazione posta a carico del Ministero dell’Interno è oggetto di una obbligazione ex lege, ovvero, di una obbligazione che non ha fonte nel contratto o nell’atto illecito ma in una diversa fattispecie che, in forza del principio di atipicità delle fonti dell’obbligazione affermato all’art. 1173 c.c., è idonea a produrla.
Tale “atto o fatto” é individuato dalla legge (art. 33 L. n. 40/1998 e art. 35 del D. L.vo n. 286/1998) nella prestazione di una attività di assistenza sanitaria d’urgenza (o comunque essenziale) in favore di cittadino extracomunitario indigente che, una volta prestata, determina il sorgere dell’obbligo di pagamento che non presenta alcuna dipendenza funzionale dal tempo non essendo dovuto in ragione del suo decorso ma del semplice realizzarsi della fattispecie costitutiva.
Si è, infatti, in presenza di una somma da versare in unica soluzione per il pagamento della quale non è prevista alcuna scadenza periodica con conseguente applicabilità del temine ordinario di cui all’art. 2946 c.c. anche per gli interessi. (Cass., Sez. Lav., 16 gennaio 1999, n. 411)
Quanto alla fondatezza della pretesa, la produzione documentale dell’Amministrazione ospedaliera, contrariamente a quanto eccepito, comprova la sussistenza dei presupposti richiesti.
A supporto della propria richiesta, l’Azienda, per ciascun ricovero ha, infatti, allegato:
- il verbale d’accoglienza d’urgenza dal quale risultano generalità del paziente e diagnosi;
- la copia del documento di identità o l’attestazione resa dall’Autorità consolare;
- le prescritte comunicazioni di ricovero e dimissione al competente Consolato ed alla Prefettura;
- l’autocertificazione di indigenza resa ai sensi DPR n. 445/2000;
- la scheda riferita alle prestazioni rese con indicazione degli importi secondo i vigenti livelli tariffari;
- la certificazione delle prestazioni erogate;
- la richiesta di rimborso trasmessa alla Prefettura.
Risultano quindi certe tanto l’urgenza o essenzialità della prestazione, quanto le generalità del beneficiario.
Quanto allo stato di indigenza, questo deve ritenersi provato in virtù delle autodichiarazioni rese dagli interessati.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.