TAR Latina, sez. I, sentenza 2015-05-19, n. 201500403
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Testo completo
N. 00403/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2009, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto in Latina, presso la Segreteria della Sezione, Via A. Doria, 4;
contro
Comune di Fondi, in persona del sindaco P.T.;
per l'annullamento:
dell'ordinanza del 7 novembre 2008, n. 222 con cui il Dirigente del Settore n. 4 del Comune di Fondi ha respinto l’istanza di sanatoria presentata dall’interessato in data 2 settembre 2004, prot. n. 30625/A oltre alla demolizione delle opere edilizie abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi
ed e' stato ingiunto al ricorrente a spese e cure la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 19.1.2009, tempestivamente depositato il sig. Vincenzo Morra ha impugnato l’ordinanza 7 novembre 2008, n. 222 con cui il Dirigente del Settore n. 4 del Comune di Fondi nel respingere l’istanza di sanatoria presentata - ai sensi della L. n. 326/04 (cd. terzo condono) - dall’interessato in data 2 settembre 2004, prot. n. 30625/A, gli ha intimato la demolizione delle opere edilizie abusive con contestuale ripristino dello stato dei luoghi, sul rilievo della presenza di vincoli paesaggistici insistenti nell’area interessata.
A sostegno del ricorso l’istante deduce violazione di legge (art. 32, co. 27 lett. d. della L. n. 326/2003) oltre al vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il Comune di Fondi non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 16.4.2015 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Come brevemente esposto in narrativa l’impugnata ordinanza portante