TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-10-07, n. 202110308
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Testo completo
Pubblicato il 07/10/2021
N. 10308/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10045/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10045 del 2014, proposto da
L C, M D B, S A E, E G, M M, A N, L P, C P, E P, G S, F V, rappresentati e difesi dall'avv. M N, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. Tazzoli, 2;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti S C, E L, C C, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Inps in Roma, via Cesare Beccaria 29;
per la rideterminazione
della retribuzione utile ai fini del trattamento di previdenza, in sede di prima liquidazione della pensione, in base alle indennità fisse e continuative in godimento al momento del pensionamento in applicazione dell'art. 5 del regolamento del fondo per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale dell'inps;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2021 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono dirigenti dell'Inps posti in quiescenza in epoca anteriore o prossima al 30.6.1998 che hanno richiesto, senza ottenerla, la riliquidazione del trattamento pensionistico integrativo sulla base di tutte le competenze fisse e continuative di cui godevano al momento del collocamento a riposo.
Vi sono state alcune voci retributive per cui non sono state operate ritenute previdenziali a favore del Fondo di Previdenza e conseguentemente non sono state riconosciute nella pensione integrativa.
Le voci in questione sono: l’indennità di funzione ex art. 13 L. 88/1989, la retribuzione di risultato, i compensi incentivanti alla L. 155/1981, e L. 88/1989, n. 88 e l’assegno temporale ex art. 4 L. 79/1984, n. 79 e art. 1 L. 72/1985.
Nel ricorso, al fine di ottenere in via giudiziale la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’inserimento delle suindicate voci nella base retributiva, si fa presente che i ricorrenti furono tutti assunti in epoca precedente alla riforma sugli enti pubblici non economici di cui alla L. 70/1975 ed hanno, perciò, diritto, ai sensi dell'art. 14, comma 2, di tale legge al trattamento pensionistico integrativo secondo la normativa regolamentare vigente nell'Ente.
Il Fondo di Previdenza è disciplinato da un Regolamento approvato dall’organismo dirigente dell’INPS nel 1970 il cui art. 5 prevedeva che le voci da considerare nel calcolo per la pensione integrativa erano lo stipendio lordo ed eventuali assegni personali ed altre competenze di carattere fisso e continuativo.
La mancata ricomprensione di una serie di voci stipendiali come quelle sopra indicate nel base di calcolo per la pensione ha dato luogo ad un diffuso contenzioso prima innanzi al giudice amministrativo e successivamente innanzi al giudice ordinario con esiti non sempre convergenti fin quando non è intervenuta la pronuncia 7154/2010 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha stabilito i criteri sulla base dei quali valutare la pensionabilità delle voci retributive controverse.
E’ opportuno riportare il principio di diritto enunciato dalla sentenza: "