TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-17, n. 202103795

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-17, n. 202103795
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103795
Data del deposito : 17 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/12/2021

N. 03795/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03000/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3000 del 2008, proposto da
E S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C V e Fregonese M G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via Pasubio, 33;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, in persona del suo Presidente pro tempore;

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Regione Sicilia, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

Comune di Siracusa, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso lo studio Caltabiano Giuseppe in Catania, via Gorizia,54;

Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana - Servizio V - Demanio Marittimo, in persona del Dirigente pro tempore

nei confronti

Marina di Archimede S.p.A. - Porto Turistico di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lo Duca Bonaventura e Barone Giuseppe, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via Milano, 85;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del Decreto del Dirigente dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana del 25 settembre 2008, n. 952, con cui è stata revocata la concessione n. 74/2003 della Società Agipfuel s.p.a. (oggi ENI).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, del Comune di Siracusa, dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, dell’Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Siciliana - Servizio V - Demanio Marittimo e della società Marina di Archimede S.p.A. - Porto Turistico di Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ENI S.p.A. Divisione Rifining e Marketing Marketing era titolare delle concessioni demaniali n. 659, rep. n. 73, e n. 660, rep. n. 74, del registro concessioni anno 2003, rilasciate dalla capitaneria di porto di Siracusa il 10 ottobre 2003, allo scopo, rispettivamente, di “ mantenere deposito interrato di gasolio marino (impianto 9906) della capacità di mc. 40 servito da un distributore automatico e un chiosco adibito a protezione dell’impianto e a magazzino di oli lubrificanti in fusti ”, e di “ mantenere un distributore automatico di gasolio marino (impianto N. 19911) asservito da un serbatoio interrato della capacità di mc. 20 per il rifornimento di natanti, nonchè un chiosco prefabbricatosi per il deposito di lubrificanti ”, sulla banchina pescherecci del porto grande di Siracusa. Al rinnovo di tali concessioni, avvenuto con atti dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana a protocollo nn. 47756 e 47775 del 22 giugno 2007, sopravveniva in data 19 ottobre 2007, con atto rep. n. 1645, il rilascio di concessione demaniale marittima alla società Marina di Archimede s.p.a. per la realizzazione di un porto turistico all’interno del Porto Grande di Siracusa.

Il rilascio della concessione menzionata dall’ultimo costituiva il completamento di un procedimento amministrativo disciplinato dal D.P.R. n.509/1997, recepito dall’articolo 75 L.R. 16 aprile 2003, n. 4, nel corso del quale la società ENI S.p.A. Divisione Rifining e Marketing Marketing aveva presentato talune osservazioni, all’interno delle quali si rilevava come le ipotesi progettuali presentate dalla società Marina di Archimede s.p.a. fossero direttamente incidenti e lesive per le proprie ragioni, in quanto prive di rilievi nelle relative planimetrie, in particolare relativamente alla esistenza dei due impianti di proprietà della società ricorrente.

Le criticità delle quali si è appena detto portavano la società ENI S.p.A. Divisione Rifining e Marketing Marketing a contestare nel giudizio rubricato presso questo TAR a n. 957/2007 di R.G., dapprima, la delibera consiliare di approvazione dell’accordo di programma per la realizzazione del sopra indicato intervento, e successivamente - in questo caso con un apposito ricorso per motivi aggiunti - l’approvazione del predetto accordo ad opera del Presidente della Regione Siciliana.

Ritenendo che la dubbia legittimità dei predetti atti potesse viziare per invalidità derivata il provvedimento prot. n. 1645 del 19 ottobre 2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, di rilascio della concessione per la realizzazione di un porto turistico all’interno del Porto Grande di Siracusa, la società Eni impugnava il predetto atto - anche per vizi propri dello stesso - con un ricorso depositato in segreteria il 9 aprile 2008, il quale dava vita al procedimento contenzioso rubricato a n. 793/2008 di R.G.

Poiché al rilascio di tale concessione faceva ulteriormente seguito - con decreto del Dirigente dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 952 del 25 settembre 2008 - la revoca della concessione demaniale marittima n. 660, rep. n. 74, del registro concessioni anno 2003, della quale era titolare la società ENI S.p.A. Divisione Rifining e Marketing Marketing, quest’ultima contestava (anche) il provvedimento menzionato da ultimo con un ricorso trasmesso per la notifica il 20/11/2008.

Si costituivano in giudizio – così privando di giuridica rilevanza a norma dell’art. 44 c.p.a. il fatto della mancata prova, da parte della società ricorrente, del perfezionamento del procedimento di notifica avviato nei confronti dei soggetti appresso menzionati - l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, il Comune di Siracusa, la Società Marina di Archimede Spa e la Presidenza della Regione Siciliana;
anche se quest’ultima al solo scopo di veder accertata dal giudice adito la propria estraneità al presente giudizio.

In questo complesso quadro processuale devono quindi essere considerate (anche) le vicende relative al di. 957/2007;
in particolare perché nell’ambito del presente giudizio taluni vizi – in particolare quelli di cui dalla lettera A alla lettera G - sono stati prospettati come conseguenza diretta di quelli che avrebbero caratterizzato gli atti impugnati con il ricorso indicato in precedenza. Con decreto presidenziale n. 2059/2018 il giudizio di cui al ricorso numero 957/2007 è stato dichiarato perento, senza che avverso quel provvedimento venisse proposta alcuna opposizione. Così questa circostanza deve essere rappresentata perché nello scrutinio delle censure relative al presente ricorso non potrà più essere posta in dubbio la legittimità della delibera di approvazione dell’accordo di programma del consiglio comunale del Comune di Siracusa del 18 gennaio 2008, n. 11- né del Decreto del Presidente della Regione Siciliana che tale accordo ha approvato-: di tal che le uniche censure positivamente scrutinabili saranno quelle che postulano vizi propri del decreto del Dirigente dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 952 del 25 settembre 2008, e da rigettare invece senza alcuna specifica indagine quelli che si prospettano come di invalidità derivata dagli – invece ormai legittimi in modo inoppugnabile – atti impugnati con il ricorso n. 957/2007.

La domanda cautelare proposta dalla società ricorrente veniva accolta dal Collegio con ordinanza n. 1822/2008 perchè “ il ricorso sembra presentare apprezzabili profili di fumus con riferimento alla mancata “attribuzione della disponibilità di un’area alternativa ”. L’incidente di esecuzione mediante il quale la società controinteressata avrebbe voluto ottenere l’ottemperanza alla predetta ordinanza da parte delle amministrazioni competenti veniva invece ritenuto inammissibile con ordinanza n. 1047/2011, in quanto “ la società istante Marina di Archimede S.p.a. non è legittimata a proporre l’incidente di esecuzione in esame ”.

In data 15/12/2021 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione dopo aver rappresentato ai difensori delle parti – nel rispetto del canone procedurale prefigurato dal secondo comma dell’art. 73 c.p.a. - le conseguenze negative in termini di (parziale) possibile inammissibilità rilevata ex officio del ricorso in relazione a tutti quei vizi postulati come di invalidità derivata rispetto agli atti presupposti impugnati con il ricorso rubricato a n. 957/2007 di R.G., e definito dal decreto presidenziale di perenzione n. 2059/2018.

I – Preliminarmente il Collegio deve accertare se sussista ancora un interesse alla propria decisione, a fronte delle vicende che hanno fatto seguito alle misure cautelari adottate con ordinanza n. 1822/2008.

Premesso che con quel provvedimento l’accoglimento della proposta domanda cautelare è avvenuto perchè “ il ricorso sembra presentare apprezzabili profili di fumus con riferimento alla mancata “attribuzione della disponibilità di un’area alternativa , entro un congruo lasso di tempo ”, con nota n. 68986 del 07/11/2011 l’Assessorato Territorio ed Ambiente della regione Siciliana - Dipartimento Territorio ed Ambiente - Dipartimento dell’Ambiente - Servizio 5 - Demanio Marittimo U. O. s 5.1 -Infrastrutture Portuali e OO.PP. proponeva alla società ricorrente due diversi luoghi dove poter ricollocare gli impianti di distribuzione carburante di cui alle concessioni demaniali marittime n. 73/2003 e n. 74/2003, rappresentati, rispettivamente, dal molo servizi sito ad est dell’area di cantiere navale sito nel Porto Grande di Siracusa, e dalla banchina numero quattro del molo Sant’Antonio del Porto Grande di Siracusa, invitando la società ricorrente “ a far pervenire, entro 30 giorni, le proprie valutazioni (su tale) proposta ”.

Le società controinteressata – che pure aveva agito per l’attuazione della predetta misura cautelare;
ma vanamente, perché con ordinanza n. 1047/2011 il proposto incidente di esecuzione era stato dichiarato inammissibile - in memoria depositata in segreteria il 03/09/2021 ha eccepito essersi verificata una improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse a seguito della (affermata) inerzia della società ricorrente a fronte di una tale sollecitazione. Ma quest’ultima ha depositato, in allegato a memoria di replica del 16/09/2021, due istanze ricevute in data 26/11/2012 dall’Assessorato Territorio ed Ambiente della regione Siciliana, con le quali si chiedeva giustappunto la ricollocazione dei impianti di distribuzione carburanti insistenti sulle aree oggetto delle concessioni demaniali marittime n. 73/2003 e n. 74/2003. Sicchè la eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse deve essere rigettata.

II - Per le ragioni già prospettate nella narrativa in fatto, relative alla definitiva estinzione dei giudizio rubricato al numero 957/2007 di R.G., i motivi da A a G del presente ricorso, in quanto relativi esclusivamente all’approvato progetto di programma, devono ritenersi infondati senza la necessità di alcuno scrutinio delle ragioni per le quali della legittimità tale atto si sarebbe (secondo la società ricorrente) potuto dubitare, dopo che la legittimità di quell’atto è divenuta inoppugnabile a seguito del non opposto decreto presidenziale di perenzione n. 2059/2018.

III – Premesso che non sussiste un sesto motivo di ricorso da scrutinare, per il salto dal quinto al settimo all’interno del proposto gravame, con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti vizi di violazione degli articoli 3,6, 7, e 10 della legge 241/1990, delle corrispondenti disposizioni della L. R. n. 10/1991, del principio di partecipazione degli interessati per omessa valutazione e motivazione, nonché di eccesso di potere per difetto d’istruttoria.

Come da osservazioni presentate dalla società ricorrente dopo aver ricevuto l’avviso dell’avvio del procedimento di revoca, secondo la prima non è stata adeguatamente valutata, in occasione dell’adozione del provvedimento finale contestato, “ la necessità di coordinare ed ad armonizzare l’intento ablativo dell’amministrazione affinché gli effetti dell’adottato provvedimento non interferissero in maniera sproporzionata rispetto all’esigenza pubblica e irreparabilmente pregiudizievole sull’attività esercitata dalla società ”.

Così intesa la postulazione attorea assorbe in sé anche le censure di cui al secondo motivo di ricorso (relative a vizi di eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà e travisamento);
con la sola differenza che lì si stigmatizza ulteriormente il difforme comportamento dell’Amministrazione Regionale intimata in relazione alle concessioni demaniali marittime n. 73 e n. 74 del 2003 di cui era titolare la società ricorrente. Infatti soltanto per la prima delle due l’avviato procedimento di revoca era stato sospeso, malgrado fosse proprio con riguardo alla seconda che “ il banchinamento previsto nel progetto definitivo del porto turistico approvato allontanerebbe degli stessi in maniera considerevole dal ciglio della banchina non consentendo di fatto lo svolgimento dell’attività ”.

Il collegio ritiene fondate le censure in esame, in particolare con riguardo al prospettato vizio di contraddittorietà. Infatti l’intimato Assessorato Regionale, con nota del 23 gennaio 2008, si era dichiarato disponibile “a valutare la possibilità di inserimento del punto di erogazione nel contesto portuale in ambito diverso dagli attuali punti di erogazione, in quanto il banchinamento previsto nel progetto definitivo del porto turistico approvato allontanerebbe gli stessi in maniera considerevole dal ciglio della banchina, non consentendo di fatto lo svolgimento dell’attività ”. Non sarebbe pertanto potuto mancare, anche in ragione delle specifiche osservazioni al riguardo formulate dalla società (poi) ricorrente in replica all’avviso di avvio del procedimento di revoca della concessione n. 74/2003 pervenuto al proprio indirizzo in data 17/03/2008, una specifica indicazione in motivazione delle ragioni per le quali, re melius perpensa , quella stessa Autorità amministrativa regionale aveva invece poi deciso di procedere senz’altro alla revoca della predetta concessione, piuttosto che assicurare alla società ricorrente una diversa collocazione spaziale di un’area di eguale estensione sempre all’interno del Porto Grande di Siracusa, a tutela dell’affidamento di quella.

Il silenzio concretamente serbato dall’Amministrazione Regionale competente invera pertanto il postulato vizio di eccesso di potere per contraddittorietà;
e si risolve, altresì, (anche) nella calendata violazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/1990.

Con conseguente riconoscimento della fondatezza, in relazione alle sopra indicate censure, dei motivi di ricorso scrutinati all’interno del presente paragrafo.

III - Con il terzo motivo di ricorso sono stati postulati vizi di violazione dell’articolo 1 della L.R. n. 97/1982, dell’articolo 10, lett. b), della legge numero N. 241/1990, dell’articolo 97 Cost., nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione;
ma tenuto conto di come la argomentazioni proposte a corredo del presente motivo di ricorso si compenetrino sinergicamente con quelle di cui al quinto motivo di ricorso (ove sono postulati vizi di violazione degli articoli 3, 4 e11 del D. Assessorato Industria n. 45 del 12 giugno 2003;
oltre che di violazione della legge regionale prima indicata, e di eccesso di potere sviamento), e al settimo motivo di ricorso (dove è stato prospettato un vizio di violazione dell’art. 14 della L.R. n. 97/1982), il Collegio procederà all’esame congiunto di ciascuna delle predette censure all’interno del presente paragrafo.

Nello sviluppare le proprie argomentazioni la società ricorrente muove dall’evidenziare come, nel tempo, sia stato perseguito l’interesse di razionalizzare il settore della distribuzione dei carburanti. Ciò è avvenuto, nell’ambito della Regione Siciliana, ad opera della L.R. n. 97/1982. L’art. 1 della predetta legge ribadisce come “ la distribuzione stradale di carburanti per autotrazione costituisce pubblico servizio ai sensi dell'art. 16 del decreto ”, e, al suo art.4, che “ in ottemperanza ai criteri di razionalizzazione del settore di cui alla presente legge, nessuna nuova autorizzazione può essere rilasciata dall' Assessore regionale per l'industria fino all' approvazione del piano regionale e comunque in ottemperanza alle prescrizioni del Cipe ”.

Come però risulta palese dalle norme sopra richiamate, esse si occupano unicamente della concessione - rectius: autorizzazione - relativa ad impianti di distribuzione di carburante per autotrazione. Ma nel caso di specie viene in questione un’attività dell’impianto di distribuzione carburanti oggetto dell’impugnato provvedimento di revoca strumentale al servizio del traffico marittimo: del quale il legislatore si è occupato specificamente – e con esclusivo riguardo agli impianti di distribuzione “ dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 ” - soltanto in data successiva a quella di adozione del provvedimento impugnato: ovvero con il D.L. n. 5/2012, che ha inserito un comma 4 bis all’interno dell’art. 18 della L. n. 84/1994, alla cui stregua “ le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale ”.

Tanto premesso, in assenza di norme – nazionali o regionali – di analogo tenore con riguardo al servizio di distribuzione carburanti relativo al rifornimento di imbarcazioni al tempo dell’adozione del provvedimento impugnato, nessuna delle censure proposte merita di essere apprezzata positivamente;
e più in particolare:

1) non la censura di violazione dell’art. 11 del D. Assessorato Industria n. 45 del 12 giugno 2003 – alla cui stregua “ nel caso di trasferimento del provvedimento della pubblica amministrazione che fa venir meno la disponibilità del suo pubblico su un impianto insiste, sarà cura della stessa autorità mettere a disposizione aree alternative al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio nel rispetto della legge regionale esistente” -: dato che tale decreto, al comma 4 del suo art. 2, precisa il proprio ambito di applicabilità espressamente prevedendo che “non rientrano inoltre nella categoria ( degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione): … c) gli impianti di distribuzione dei carburanti destinati all'esclusivo rifornimento dei natanti ”;

2) non la censura di violazione dell’art. 14 della L.R. n. 97/1982, che pone regole in materia di decadenza, che però riguardano unicamente i soggetti cui sia stata rilasciata concessione - rectius: autorizzazione - relativa ad impianti di distribuzione di carburante per autotrazione;

3) non la censura che contesta la scelta per la revoca della concessione demaniale, in luogo della riallocazione, sul presupposto della pretermissione dell’interesse dell’utenza al servizio;
dato che nel formularla la società si ricorrente si richiama ancora una volta alla qualità di servizio pubblico che viene riconosciuta dall’articolo 1 della L.R. n. 97/1982 all’attività di erogazione carburante per autotrazione - ovvero ad un’attività che non può in alcun modo essere omologata a quella svolta presso il distributore di carburante che insiste sull’area oggetto del contestato provvedimento di revoca all’interno del Porto di Siracusa.

IV - Con il quarto motivo di ricorso sono stati postulati vizi di violazione dell’articolo 42 del codice della navigazione, dell’articolo 1 e dell’articolo 21 quinquies della L.n. 241/1990, della L. R. n. 10/1991, dei principi di proporzionalità e razionalità, nonché di eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed abnormità, sviamento e lesione del principio del legittimo affidamento.

Secondo la società ricorrente “ il provvedimento di revoca della concessione non è il frutto della prevalenza di un interesse pubblico su quello privato ma è la risultante di una prevalenza immotivata di un interesse privato, quale quello di cui sicuramente portatori la società marina di Archimede su un interesse privato, e comunque risulta l’esito di un’errata razziale iniziata individuazione dell’interesse l’interesse pubblico privato alla realizzazione del nuovo porto turistico, come evidenziato nella stessa nota di rinvio del procedimento di revoca, è quello lo sviluppo economico mediante il miglioramento dell’incremento dell’attività, agevolato dalla presenza dei servizi adesso strumentale;
cosicché la stessa motivazione della più di procedimento di revoca, nella se stessa laddove individua un’attività utile all’attività nato diportisti che peschereccia quanto compatibile con il progetto da realizzare
”.

La censura non persuade il Collegio. In realtà è fuor di dubbio che la società Marina di Archimede S.p.A., nell’ottenere il rilascio della concessione numero 1645 del 19 ottobre 2007, abbia perseguito un proprio privato interesse nel divenire concessionaria del porto turistico da realizzare all’interno del Porto Grande di Siracusa. Ciò non vuol dire, però, che manchi l’interesse pubblico perseguito mediante il rilascio della predetta concessione Infatti, indipendentemente dall’utile che il concessionario si prefigga di ritrarre dalla realizzazione degli interventi previsti in concessione e dalla gestione delle opere realizzate, è l’incremento del flusso turistico che la realizzazione del porto turistico può determinare a beneficio della città di Siracusa e delle aree limitrofe la finalità di pubblico interesse che giustifica il prevalere della concessione rilasciata in favore della società Marina di Archinede s.p.a., su quello – certo assai più “privato”;
anche se non esclusivamente tale … - della società ricorrente.

V - Con l’ottavo motivo di ricorso nono stati dedotti vizi di violazione dell’articolo 86 del trattato CEE e del principio di libera concorrenza di violazione della L. R. 97 1982 nonché di eccesso di potere per sviamento.

Osserva il Collegio, quanto alla postulata violazione dell’art. 86, comma 2, del Trattato CEE, che non si comprende in effetti come la conservazione dell’attività svolta dalla società ricorrente all’interno di parte dei più ampi spazi ceduti in concessione alla Società Marina di Archimede s.p.a. con atto prot. n. 1645 del 19 ottobre 2007, piuttosto che risultare in sintonia con il favor Eurocomunitario per il principio di libera concorrenza, avrebbe invece potuto determinare il superamento dei “ limiti in cui l’applicazione (delle norme sulla concorrenza) non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione … affidata (qui: alla Società Marina di Archimede s.p.a. in quanto titolare della concessione demaniale marittima prot. n. 1645 del 19 ottobre 107).

Viene pertanto ritenuto fondato (anche) il predetto motivo di ricorso.

VI - Con il nono motivo di ricorso è stato dedotto il giudizio di violazione della degli articoli 43 e 37 codice della navigazione

Secondo la società ricorrente “ con la revoca della concessione demaniale, impianti di erogazione di carburante di proprietà ENI S.p.A., società petrolifera di consolidato primato economico gestionale, senza necessità e anzi in contrasto con i fini del progetto stesso ed a fronte di una nuova concessione rilasciata dal concorrente che fu di grande prestigio e dignità non ha certo gli stessi titoli di garanzia per assicurare l’intero complesso portuale diportistico in corso di edificazione il pubblico servizio di erogazione carburanti per esperienza. Non c’è dubbio che a parità di condizioni l’Eni S.p.A., precedente concessionario a pieno diritto di preferenza rispetto alla società marina di Archimede, limitatamente alla parte di concessione che interesse servizio distribuzione carburanti ”.

Il collegio ritiene fondata la predetta censura. Infatti, rispetto alla individuazione di un impianto per la distribuzione del carburante ai natanti anche nel progetto presentato dalla Società Marina di Archimede s.p.a., è difficile comprendere quanto la privazione della disponibilità di un impianto già operativo all’interno del Porto di Siracusa, a fronte della realizzabilità soltanto in un futuro - non si sa quanto più o meno lontano - di una struttura similare, corrisponda alle esigenze dell’utenza;
considerata altresì la pregressa esperienza della società destinataria del provvedimento di revoca impugnato. L’articolo 37 del codice della navigazione, seppur non suscettibile di applicazione diretta nel caso di specie – il quale non riguarda un’ipotesi di esame comparativo di domande presentate per la concessione della medesima area demaniale marittima, ma quello di (parziale) incompatibilità fra una concessione demaniale marittima rilasciata in precedenza ed una successiva -, fornisce comunque, a parere del Collegio, chiare indicazioni sulla rilevanza di posizioni già acquisite nella gestione di aree oggetto di concessione demaniali marittime (quantomeno: alla data di adozione del provvedimento impugnato);
ed impone di conseguenza, nella applicazione dell’art. 43 del medesimo Codice, una valutazione assai rigorosa da parte dell’Autorità amministrativa competente del “ meno rilevante interesse pubblico ” strumentalmente soddisfatto dal titolo concessorio meno recente. Se poi tale interesse pubblico si rinviene nel garantire ai natanti il rifornimento di carburante all’interno del Porto Grande di Siracusa, non si comprende in alcun modo come un operatore specializzato quale la società ENI S.p.A. Divisione Rifining e Marketing possa soddisfarlo “ meno ”, a fronte di un soggetto generalista quale la società controinteressata, priva di qualunque competenza specifica in materia. In assenza pertanto di specifiche motivazioni all’interno del provvedimento impugnato quanto al travolgimento (anche) della concessione n. 74/200, lo stesso deve ritenersi ulteriormente affetto dal vizio di violazione dell’art. 43 Cod. Nav.

VII – Il Collegio, conclusivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato. Senza dover altresì procedere ad alcuno specifico ulteriore esame in ordine alla richiesta dichiarazione del” l’obbligo dell’Amministrazione resistente di indennizzare la società ricorrente ”, stante la assoluta genericità di quella richiesta;
che ove pure la si volesse intendere – così come non è possibile - quale formulazione di una proposta domanda di risarcimento del danno, avrebbe comunque condannato la stessa ad una declaratoria di sua inammissibilità in base al combinato disposto della lett. d), primo comma, e del secondo comma dell’art. 40 c.p.a.

Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.

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