TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-06-17, n. 202401477
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Testo completo
Pubblicato il 17/06/2024
N. 01477/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Garibaldi n. 73;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento:
- del decreto del 3.6.2019 con il quale il Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione -OMISSIS- del Ministero intimato ha escluso dall’assunzione il ricorrente, lo ha dimesso con effetto immediato dal -OMISSIS- ed ha dichiarato l’irripetibilità degli assegni percepiti;
- di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 giugno 2024 il dott. Marcello Polimeno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 3.6.2019 il Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione -OMISSIS- del Ministero intimato ha escluso dall’assunzione il ricorrente, lo ha dimesso con effetto immediato dal -OMISSIS- e dichiarato l’irripetibilità degli assegni percepiti e che il periodo di servizio svolto va considerato come servizio di fatto.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 7.6.2019 e depositato in pari data) il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e la riammissione del ricorrente in servizio quale-OMISSIS-.
In punto di fatto il ricorrente ha allegato:
- di essere risultato idoneo non vincitore inserito nella graduatoria del concorso a n. 375 posti maschili indetto con P.D.G. 13/12/2012;
- che all’esito della proroga dei termini di validità della graduatoria e dell’autorizzazione ad assumere per posti residui il ricorrente era stato convocato per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali per il giorno 9.5.2017;
- che in quella sede era stato giudicato non idoneo con il seguente giudizio: “-OMISSIS-) art. 123 lett. C”;
- di aver richiesto di essere sottoposto ad ulteriore accertamento da parte della Commissione Medica di seconda istanza, così come previsto dal comma 3 dell'art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443;
- di esser stato nuovamente convocato per il giorno 25.5.2017 e che in quella sede si attestava che “Il candidato dovrà essere riconvocato a data da destinarsi per la rivalutazione -OMISSIS-”;
- che in data 4.10.2017, in seguito ad ulteriore convocazione, lo stesso veniva giudicato non idoneo con la seguente motivazione: “-OMISSIS- sx - art. 123, c. 1, lett. C”.
- di aver proposto ricorso al T.A.R. Lazio avverso tale provvedimento, il quale all’esito di ordinanza cautelare favorevole al ricorrente si pronunciava con la sentenza-OMISSIS- nel senso dell’accoglimento del ricorso e dell’annullamento del provvedimento;
- di essere stato poi stato nominato agente con decorrenza dal 31.5.2019 (all’esito dell’avvio alla frequenza del corso di formazione, della nomina ad allievo agente e della nomina ad agente in prova);
- che il Consiglio