TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-11-30, n. 201101819
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N. 01819/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00494/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2009, proposto da:
A P, rappresentato e difeso dagli avv.ti N C, D D T, con domicilio eletto presso Virginia Ambruosi in Bari, via Calefati, 399;
contro
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale della Puglia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per il riconoscimento
“del diritto del ricorrente alla liquidazione dell’indennità perequativa maturata nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. N C per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Giovanni Cassano per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il 5, 6 e 9 marzo 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 30 marzo 2009, l’ing. A P, dipendente del Corpo Forestale dello Stato dall’1 gennaio 1974 al 30 dicembre 2008, ha chiesto il riconoscimento del diritto di esso ricorrente alla liquidazione dell’indennità perequativa maturata nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008 e, per l’effetto, la condanna del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Corpo Forestale dello Stato, in solido fra loro, al pagamento in suo favore della somma di € 35.689,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata fino al soddisfo.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto che ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121 del 1981 che prevede: “…sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica …e il Corpo forestale dello Stato”, spetterebbe anche ad esso ricorrente l’indennità perequativa che il D.P.C.M. 3 gennaio 2001, recante Perequazione del trattamento economico del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate, ha attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile, negli importi annui lordi per tredici mensilità determinati dal D.P.C.M. stesso e distinta per il personale con il grado di brigadiere generale o grado o qualifica corrispondente e per il personale con il grado di colonnello o grado o qualifica corrispondente, importi successivamente modificati dal D.P.C.M. 2 dicembre 2003 e dal D.P.C.M. 16 dicembre 2005.
Ad avviso dell’ing. P tale l’indennità perequativa gli spetterebbe avendo esso ricorrente rivestito le funzioni di Dirigente Superiore dal 5 febbraio 2007 al 21 febbraio 2007, in quanto equiparate a quelle di Generale di Brigata, e le funzioni di Primo Dirigente dal 16 gennaio 2006 al 4 febbraio 2007 e dal 22 maggio 2007 al 30 dicembre 2008, in quanto equiparate a quelle di Cllo, come si evincerebbe dall’art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 45 del 2005, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 89 del 2005 ed alla relativa Tabella B.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e la suddetta Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato una memoria per l’udienza di discussione, insistendo per il rigetto del ricorso.
Alla udienza pubblica dell’11 maggio 2011 il Presidente, vista l’assegnazione temporanea del Relatore, Cons. A P, alla Seconda Sezione interna di questo T.A.R. e vista l’impossibilità di costituire altro Collegio, ha disposto il rinvio della causa a data da destinarsi.
Parte ricorrente ha depositato una memoria per la successiva udienza di discussione.
Alla udienza pubblica del 10 novembre 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e va come tale respinto.
Il Collegio ritiene utile, preliminarmente, inquadrare la fattispecie nell’ambito della vigente normativa disciplinante la materia.
Il beneficio dell'indennità perequativa è stato previsto dal comma 4 dell'art. 19 della legge n. 266 del 1999, recante Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, che ha disposto: “Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.”
Al fine di dare concreta applicazione alla suddetta disposizione è stato adottato il D.P.C.M. 3 gennaio 2001, recante Perequazione del trattamento economico del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate, che ha attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile, l'indennità perequativa per cui è causa negli importi annui lordi per tredici mensilità determinati dal D.P.C.M. stesso e distinta per il personale con il grado di brigadiere generale o grado o qualifica corrispondente e per il personale con il grado di colonnello o grado o qualifica corrispondente;gli importi previsti dal suddetto D.P.C.M. sono stati successivamente modificati dal D.P.C.M. 2 dicembre 2003 e dal D.P.C.M. 16 dicembre 2005.
Il legislatore è intervenuto di nuovo in merito e con l'art. 3, comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha fornito l'interpretazione autentica del suddetto art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, prevedendo che tale articolo: “…., si interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.”.
Al riguardo il Collegio, condividendo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, ritiene che le richiamate norme in materia di indennità perequativa denotino la precisa intenzione del legislatore di circoscrivere l'ambito di tale emolumento entro l'area del personale di livello dirigenziale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia, in armonia con la finalità, assegnata all'indennità, di mantenere un adeguato rapporto fra il trattamento economico di tale personale e quello della dirigenza pubblica contrattualizzato.
L'esplicita menzione dei « gradi » e delle « qualifiche » interessate dal beneficio dell'indennità perequativa, contenuta nell'art. 19 della legge n. 266 del 1999 e confermata dalle norme successive, rivela l'intenzione del legislatore di circoscriverne il riconoscimento al personale che delle suddette qualifiche o gradi era titolare e per tale ragione disimpegnava funzioni di livello dirigenziale, in coerenza con le finalità dell'indennità, nuovo emolumento intrinsecamente correlato alla titolarità di funzioni dirigenziali;onde attenuare le divaricazioni di trattamento economico in seno alla dirigenza pubblica tra il personale contrattualizzato e non, garantendo comunque almeno un principio di adeguamento della remunerazione alle omogenee funzioni da loro svolte.
Né le norme che hanno trattato in modo diversificato dirigenti e direttivi dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate (ai fini della voce retributiva in questione: indennità perequativa) possono ritenersi incostituzionali, poiché quelle del personale direttivo - sia pure munito di una certa anzianità di servizio - e del personale dirigente costituiscono senza dubbio, difatti, due categorie distinte, addette a funzioni tra loro differenziate e perciò agevolmente giustificanti un trattamento disomogeneo, tanto più in rapporto ad un'indennità concepita in ragione delle peculiari esigenze perequative proprie della dirigenza non contrattualizzata, rispetto all'omologo personale ammesso alla contrattazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato Sez. VI, n. 2476 del 23 maggio 2008).
Analizzando sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta oggetto di gravame, il Collegio ritiene che deve ritenersi risolutiva, ai fini della infondatezza del gravame, la circostanza, messa in evidenza da parte resistente e pacifica in atti, che l’ing. A P, a decorrere dal 16 gennaio 2006 e fino al 30 dicembre 2008, periodo per il quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’indennità per cui è causa, rivestiva la qualifica di “vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato.”.
Tale qualifica di “vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato” risulta altresì in atti sia dal decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale del 9 gennaio 2006, concernente il trasferimento, per esigenze di servizio, del ricorrente da addetto al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Bari ad addetto, con funzioni vicarie, al Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato della stessa città, sia dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale del 23 ottobre 2008 con il quale il Capo del Corpo Forestale dello Stato ha disposto la cessazione dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2008, dell’ing. A P.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.