TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2023-06-26, n. 202310808

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2023-06-26, n. 202310808
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310808
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 10808/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02665/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2665 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati M L P, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S M in Roma, viale Parioli, 47;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa richiesta di sospensione,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale protocollo n. -OMISSIS- del 14 dicembre 2022, con il quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri ha giudicato il ricorrente “inidoneo” al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, indetto con decreto n. 99/1-1 CC di protocollo del 7 luglio 2022 (pubblicato sulla G.U.R.I.

– 4ª serie speciale – n. 55, del 12 luglio 2022), a causa di un profilo sanitario asseritamente non compatibile con quello prescritto, per effetto della seguente diagnosi: «-OMISSIS-»;

- dell'eventuale ulteriore atto che formalizza tale esclusione dal concorso, sebbene ancora non noto né notificato;

- di tutti gli altri comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16/5/2023:

- dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 99/9-2-2022 CC di protocollo del 12 aprile 2023 (pubblicato il 14 aprile 2023), con cui il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha approvato la graduatoria finale di merito relativa alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale (GURI, 4a s.s., n. 55 del 12 luglio 2022);

- del verbale n. 41 del 31 marzo 2023 della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale (GURI, 4a s.s., n. 55 del 12 luglio 2022) e costituente parte integrante del decreto di approvazione della graduatoria, contenente l'elenco dei vincitori del concorso, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;

- per quanto possa occorrere, dell'avviso pubblicato sul sito ufficiale dell'Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it) il 14 aprile 2023, con cui è stata annunciata la pubblicazione della graduatoria di merito oggi impugnata;

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, comunque, della graduatoria concorsuale sopra richiamata


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensiva, il giudizio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 14 dicembre 2022, che lo ha ritenuto inidoneo al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, per la diagnosi di «-OMISSIS-».

Il ricorrente ha censurato il suddetto giudizio ritenendolo ingiustificato ed errato, alla luce della documentazione medica di parte depositata, chiedendo contestualmente l’adozione di misure cautelari.

2. Con ordinanza collegiale n-OMISSIS- del 09.03.2023 il Collegio ha disposto una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., al fine di accertare l’esistenza della menzionata causa di inidoneità, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, con sede in Roma.

3. La relazione di verificazione, depositata in data 4.04.2023, ha nuovamente attestato la non idoneità del ricorrente al concorso de quo .

4. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16 maggio 2023, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito relativa al concorso de quo .

5.Alla Camera di Consiglio del 7 giugno 2023 il Collegio, verificata l’integrità del contradittorio, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ne ha dato comunicazione alle parti, come da verbale.

6. Il Collegio ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.

6.1 La verificazione disposta, a seguito del principio di prova introdotto dal ricorrente nel giudizio attraverso la produzione degli esami specialistici effettuati, ha confermato l’inidoneità riscontrata dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri.

Dall’esito della predetta verificazione il Collegio non ha motivo di discostarsi.

La normativa di riferimento per le imperfezioni di cui all'articolo 582, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, costituenti causa di inidoneità, appare chiara. La lettera I, n. 3, del DM del 4/06/2014 riporta “ 3) Le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea. Rientrano in questa fattispecie […] le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale.”

La verificazione, che ha preso in considerazione e valutato tutta la documentazione medica presentata dal ricorrente, ha affermato, inoltre, che “trattasi -OMISSIS- […]”.

6.2 L’impugnato provvedimento di esclusione ed il verbale sottostante, dunque, non appaiono inficiati dai profili di illegittimità denunziati e, pertanto, il presente ricorso deve essere respinto.

7. Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze fattuali.

8. Viene posto a carico della parte soccombente il compenso dell’organismo verificatore, come da nota spese prodotta e non contestata dalle parti.

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