TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-02-01, n. 202300156

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-02-01, n. 202300156
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300156
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2023

N. 00156/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01566/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati I D L, M M, S G e R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;

per l'accertamento e la declaratoria

- A) del diritto del ricorrente alla inclusione, nel montante contributivo pensionistico, delle competenze “accessorie” relative all'anno 1999, poiché non incluse nei decreti definitivi di pensione del 03.09.2020 e del 07.07.2021;

- B) del diritto ad ottenere l'applicazione della maggiore percentuale, da 1,25% a 2,50%, prevista dagli artt. 177 e 120 R.D. n. 3458/28 (ora art. 1801 e ss. D. Lgs. 15.03.2010 n. 66), con i conseguenti effetti migliorativi economici sia sui decreti di pensione che sulla riliquidazione del TFS;

- C) del diritto ad ottenere l'inclusione dei 6 scatti previsti dall'art. 11, L. 231/90, con conseguente rideterminazione del TFS già anticipato/liquidato da parte della ex INPDAP ora INPS.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. M. Panareo per la parte ricorrente e avv. D. Lutrino, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso e R. Tedone, per l’INPS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1) Parte ricorrente espone di essere stato 1° maresciallo della Marina Militare, collocato a riposo, dal 17 febbraio 2005, per permanente inidoneità al servizio per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e con concessione di pensione privilegiata a vita, come stabilito da decreti di pensione del 3.9.20 e 7.7.21.

2) Col gravame in esame, il ricorrente articola 3 domande.

3) Nella prima domanda, chiede il riconoscimento e la dichiarazione del suo diritto alla inclusione, nel montante contributivo pensionistico, delle competenze accessorie relative al periodo che va dal 1° febbraio al 3 ottobre 1999, poiché non incluse nei decreti di pensione.

3.1) All’uopo il ricorrente espone che, ai sensi della L. n. 335/1995, i " compensi accessori " che superano il 18% della retribuzione base devono essere inclusi, dal 1° gennaio 1996, nella base pensionabile attraverso il “ montante contributivo” , cioè nelle cd. quote B e C del “ sistema misto” , applicato al ricorrente poiché in possesso, alla data del 31.12.1995, di una anzianità contributiva pari a 17 anni e 8 mesi.

3.2) Per tali motivi il ricorrente, in data 16.04.2021 (doc. 7 ricorso) e 13.07.2021 (doc. 8 ricorso), ha chiesto all’amministrazione militare il riconoscimento e la inclusione delle dette “ accessorie ” nel montante contributivo, tanto è vero che il Comando della Brigata Marina San Marco di Brindisi, in data 29.06.2021 (doc. 9 e 10 ricorso), ha confermato, con apposita comunicazione e prospetto, inoltrato alle Autorità Superiori, sia il periodo di riferimento 01.02.1999 – 03.10.1999 che gli “ emolumenti accessori” corrisposti al ricorrente durante la dislocazione all’estero, in Albania. La Direzione Generale per la Previdenza Militare ha sollecitato in data 19.07.2021 (doc. 11 ricorso), all’ufficio competente, la risoluzione della problematica ai fini della emissione di un nuovo e definitivo decreto di pensione. Da ultimo, la Direzione di Commissariato M.M. di Taranto, con nota -OMISSIS- del 20 settembre 2021 (doc. 30 ricorso) ha evidenziato che gli emolumenti del 1999 sono di competenza di Marintendenza Roma, in quanto al 31.12.1999 l’interessato era in servizio presso Marispecommi.

4) Con la seconda domanda, il ricorrente chiede che gli venga riconosciuta, sia a fini del trattamento pensionistico che del TFS, la maggior percentuale del 2,50%, di cui agli artt. 177 e 120 RD 3458/28 (ora art. 1801 D. Lgs. n. 66/2010 – COM –), in quanto l’ascrizione delle infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio è passata dalla settima alla quinta categoria e dalla quinta alla sesta.

5) Con la terza domanda, il ricorrente chiede l’inclusione dei 6 scatti previsti dall’art. 11 L. n. 231/1990, da includere nel computo del TFS.

5.1) In via di estrema sintesi, il ricorrente espone e documenta che, a seguito di interlocuzioni tra Marintendenza Roma e INPS, la prima trasmetteva, con atto dispositivo del 06.10.2021 (doc. 26 ricorso), i seguenti atti all’INPS:

- a) copia del decreto -OMISSIS- del 25.10.2006 di Persomil (doc. 27 ricorso), che sostituiva il precedente decreto del 2005, dal quale si evince in maniera sostanziale che l’interessato deve intendersi collocato in congedo per infermità;

- b) copia del foglio matricolare, aggiornato ad agosto 2021 (doc. 28 ricorso), dal quale si evince che il ricorrente è stato dichiarato permanentemente non idoneo e non idoneo alla riserva navale;

- c) copia del -OMISSIS- del 13.12.2018 (doc. 16 ricorso) relativo alla rideterminazione dei dati retributivi alla data/mese di cessazione dal servizio permanente effettivo.

5.2) Nonostante ciò, l’INPS continuava ad essere dell’avviso che il ricorrente fosse stato collocato in congedo nella riserva e non in congedo assoluto e che, pertanto, non gli spettassero i sei scatti.

6) Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del G.A. in favore della Corte dei Conti.

7) Si è costituito in giudizio l’INPS che, oltre a eccepire il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, ha anche eccepito la prescrizione al riconteggio dell’indennità di buonuscita.

8) All’udienza pubblica del 12 gennaio 2023, il difensore di parte ricorrente ha chiesto disporsi lo stralcio della memoria difensiva e dei documenti depositati dall’INPS il 4 gennaio 2023, in quanto tardivi. Il difensore dell’INPS ha eccepito la prescrizione della pretesa al riconteggio del TFS (v. verbale). La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Va preliminarmente disposto lo stralcio della memoria difensiva e dei documenti depositati dall’INPS il 4 gennaio 2023, in quanto tardivi.

2) Sempre in via preliminare, va osservato che l’eccezione, sollevata a verbale dall’INPS, di prescrizione della pretesa volta al riconteggio del TFS, è tempestiva (sul punto, T.A.R. Brescia, n. 1780 del 28 dicembre 2016, secondo cui: “ 5.1 … il processo amministrativo non contempla le preclusioni processuali di cui all’art. 167 c.p.c., secondo cui nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda (comma 1) e, a pena di decadenza, deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio (comma 2). Di conseguenza l'eccezione di prescrizione può, nel rito amministrativo, essere legittimamente sollevata anche con la memoria conclusiva del giudizio e persino nel corso dell'udienza di discussione del ricorso ”). L’eccezione sarà quindi esaminata, sotto il profilo della sua fondatezza o meno, al momento dello scrutinio delle domande volte al riconteggio del TFS.

3) Con riferimento alla prima delle domande avanzate, relativa, cioè, all’inclusione degli emolumenti accessori dell’anno 1999 nel montante contributivo, cioè nelle quote “B” e “C” del sistema misto, è evidente che si tratta di controversia attinente alla pensione. Ne deriva che, su tale domanda, va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore della Corte dei Conti, in quanto trattasi di giudizio pensionistico.

4) Con riferimento alla seconda delle domande avanzate, relativa cioè al riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 RD 3458/28, ora art. 1801 COM, va osservato che essa si biforca in due specifiche richieste di riconoscimento della invocata maggiorazione: una ai fini della rideterminazione della pensione e una ai fini della rideterminazione del TFS.

4.1) Con riferimento alla domanda volta alla rideterminazione della pensione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore della Corte dei Conti, venendo in rilievo, anche in tal caso, un giudizio pensionistico.

4.2) Con riferimento invece alla rideterminazione del TFS, sussiste la giurisdizione del G.A., in quanto questione attinente a un profilo del rapporto lavorativo che non riguarda il trattamento pensionistico.

4.3) Quindi, va scrutinata la domanda proposta dal ricorrente per il riconoscimento delle maggiorazioni suddette (del 2,50%) ai fini della rideterminazione del TFS.

4.4) La domanda è fondata per le ragioni che seguono:

- a) i benefici economici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, sono attualmente previsti dall’art. 1801 COM, a mente del quale “Al personale dell Esercito italiano, della Marina militare e dell Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria”
;

- b) dall’ultimo decreto di pensione-OMISSIS- del 7 luglio 2021 (doc. 4 ricorso) risulta che il ricorrente gode di pensione privilegiata ordinaria corrispondente alla 6a categoria, giusta processo verbale della CMO di Taranto -OMISSIS- del 17 luglio 2018, per il che trova applicazione la maggiorazione del 2,50 per cento dello stipendio;

- c) al ricorrente spetta quindi la maggiorazione del 2,50 per cento, con conseguente riconteggio del TFS;

- d) per quanto appena osservato, è evidente che il ricorrente ha fatto valere la propria pretesa entro cinque anni da quando la sua infermità è stata ascritta alla sesta categoria, per il che va respinta l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’INPS.

5) Con riferimento alla terza domanda proposta dal ricorrente, volta al riconoscimento di 6 scatti ai fini del TFS, sussiste parimenti la giurisdizione del G.A., perché anche in tal caso si tratta di un aspetto del rapporto lavorativo che non riguarda direttamente il trattamento pensionistico.

5.1) Nel merito, la domanda è fondata per le ragioni che seguono:

- a) dagli atti risulta che la Marina Militare, con nota prot. -OMISSIS-del 6 ottobre 2021 (doc. 26 ricorso), inviava all’INPS lo stato matricolare aggiornato, con l’indicazione della motivazione del congedo per “permanente inidoneità”;

- b) ed infatti, dallo stato matricolare aggiornato, che reca timbro di copia conforme al 31 agosto 2021 (doc. 28 ricorso), risulta, a pag. 4, che il ricorrente era stato “ giudicato permanentemente non idoneo ” al servizio e “ non idoneo riserva navale (cong. ass.) ”;

- c) quindi il ricorrente è stato congedato perché permanentemente non idoneo al servizio incondizionato;

- d) ricorre perciò la condizione prevista dall’art. 1, comma 15-bis, DL 379/87, conv. in L. n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 L. n. 231/1990, secondo cui “ 15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ";

- e) al ricorrente, che rientra in coloro che sono “ divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ”, spettano quindi i suddetti sei scatti, con conseguente riconteggio del TFS;

- f) al riguardo, va parimenti respinta l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’INPS, in quanto in atti risulta l’aggiornamento dello stato matricolare ad agosto 2021 così come conclamato dalla Marina nella cit. nota, di trasmissione del medesimo, prot. -OMISSIS-del 6 ottobre 2021, perciò deve ritenersi che il ricorrente abbia fornito prova del dies a quo dal quale poteva esercitare la pretesa di riconteggio del TFS siccome permanentemente non idoneo, mentre, a fronte di tali risultanze in atti, l’INPS non ha fornito prova di precedenti circostanze in virtù delle quali potesse ritenersi che tale permanente non idoneità fosse giuridicamente acquisita e, quindi, tale da consentire al ricorrente di attivarsi prima.

6) In conclusione, vanno accolte le due domande del ricorrente volte ad includere, nel conteggio del TFS, la maggiorazione del 2,50 per cento e i sei scatti stipendiali. Per l’effetto, l’Amministrazione militare e l’INPS, ciascuno per la parte di propria competenza, dovranno procedere ad adottare tutti gli atti necessari al riconteggio del TFS e a procedere alla relativa liquidazione. Il tutto dovrà essere maggiorato di rivalutazione e interessi secondo quanto precisato dalle sentenze del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 18/2011 e n. 18/2012 (“ Ritiene questa Adunanza Plenaria che il punto di partenza fondamentale per una puntuale disamina della questione sia costituito dall’ AP. 3 del 1998 con la quale sono stati definiti i criteri di computo di interessi e rivalutazione monetaria a seguito della entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 e della legge n. 724 del 1994 (art. 22, comma 36), che hanno introdotto, prima per i crediti previdenziali e poi per i crediti di altra natura, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria (dal 1/1/995). Con tale decisione, in sintesi, si è enunciato il principio di diritto alla stregua del quale gli interessi legali e la rivalutazione debbono essere calcolati separatamente sull’importo nominale del credito retributivo, escludendo sia il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione, sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi. La decisione, con una motivazione molto puntuale, ancorata alla disamina della successione normativa e giurisprudenziale, anche costituzionale, in materia, ha sancito che la nuova regola del divieto del cumulo comporta necessariamente che la rivalutazione non sia più compenetrata con il credito retributivo, non partecipi della stessa natura di questo quale sua componente inscindibile, ma sia distinta da questa e si atteggia solo come tecnica liquidatoria del danno da ritardo, con l’ulteriore conseguenza che il credito di lavoro non ha un contenuto diverso da quello dei comuni crediti pecuniari, diversi essendo solo gli effetti dell’inadempimento. Rivalutazione e interessi sono quindi solo un effetto del ritardo e non possono essere inglobati ab origine nel credito;
in particolare la rivalutazione nel credito di lavoro assolve, rispetto alla prestazione dovuta, ad una funzione accessoria, parallela a quella degli interessi, con i quali concorre alla funzione globalmente riparatoria. Deriva da ciò che entrambi detti elementi accessori debbono essere computati separatamente sulla somma capitale”,
così C.d.S., Ad. Plen. n. 18/2012).

7) Le spese di lite possono essere compensate considerata la complessità del caso esaminato.

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