TAR Torino, sez. III, sentenza breve 2024-10-11, n. 202401030
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Testo completo
Pubblicato il 11/10/2024
N. 01030/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio n. 8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
dell’atto avente protocollo -OMISSIS-del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, notificato all’odierno ricorrente in data 09/07/2024 e recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per mesi quattro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto del 20.02.2024 veniva disposto l’avvio di una inchiesta formale, ai sensi dell’art. 1376 e ss. del d.lgs. n. 66 del 2010, al fine di verificare la sussistenza in capo al sergente maggiore -OMISSIS- di responsabilità tali da dover essere sanzionate con provvedimenti disciplinari di stato.
In data 11.03.2024 il ricorrente presentava memorie difensive.
In data 09.07.2024 veniva notificato al militare il provvedimento datato 08.07.2024 recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi quattro, ai sensi degli articoli 885, 1357 lettera a) e 1379 comma 1 del d.lgs. n. 66/2010 per il seguente motivo: “ Sottoufficiale dell’Esercito italiano, poneva in essere una serie di azioni illecite volte a far apparire come regolare il commercio di esemplari vivi di tartarughe “Testudo hermanni”, attraverso la contraffazione dei certificati sanitari attestanti l’avvenuto marcaggio della specie, che successivamente, presentava al “Servizio CITES” al fine di ottenere, con l’inganno, il rilascio della documentazione amministrativa necessaria per la commercializzazione degli esemplari. Fatti commessi in Alessandria, nei giorni 5 ottobre 2016, 28 luglio 2017 e 29 maggio 2018 (epoca dell’emissione della certificazione CITES), e accertati il 18 gennaio 2019 (giorno in cui è stata sporta querela). Tale comportamento, che ha formato oggetto di procedimento penale, conclusosi con una sentenza di condanna e con una che ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è fortemente censurabile anche sotto l’aspetto disciplinare perché in netto contrasto con i doveri inerenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno esemplare che ogni Militare deve tenere in qualsiasi circostanza, e, quindi, anche fuori dal servizio, a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione cui appartiene. In particolare risultano violati il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza e quello di astenersi dal compiere azioni non confacenti alla dignità e al decoro del proprio stato ”.
Avverso il citato provvedimento disciplinare di stato è insorto il ricorrente che deduce i seguenti motivi di impugnazione, così testualmente rubricati: Violazione del principio di proporzionalità e gradualità. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, violazione del principio di gradualità delle sanzioni. Violazione degli artt. 1352 e 1355 del d.lgs. 66 del 2010. Gradualità della sanzione disciplinare. La sanzione è sproporzionata.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, deducendo in via preliminare l’inammissibilità del proposto ricorso, in quanto finalizzato a provocare il sindacato del giudice sulle scelte discrezionali dell’Amministrazione.
Alla camera