TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-05-16, n. 201200949

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-05-16, n. 201200949
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200949
Data del deposito : 16 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01910/2010 REG.RIC.

N. 00949/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01910/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sull’opposizione alo decreto ingiuntivo n. 84/2011 pronunziato sul ricorso numero di registro generale 1910 del 2010, proposto da: S R, rappresentato e difeso dagli avv. N R T e G G, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via P.Amedeo n. 198;

contro

Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stesa domiciliata in Bari, alla via Melo, 97;

per la revoca

del decreto ingiuntivo n. 84/2011 emesso in data 19.2.2011 e depositato in data 23.2.2011 dal T.A.R. Puglia – Bari, notificato in data 1.4.2011, con il quale è stato ingiunto al Ministero della Giustizia “di pagare in favore del ricorrente e per esso la somma complessiva di € 296,92 oltre interessi come per legge sino al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento, liquidate secondo il valore della stessa prevista nella tabella A-VII del D.M. n. 127/2004, in complessive € 156,00 (di cui €116,00 per diritti;
€ 40,00 per onorari) oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitanziaria, Casa Circondariale di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito il difensore avv. G G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con decreto ingiuntivo n. 84/2011 emesso in data 19.2.2011 e depositato in data 23.2.2011, il Ministero resistente è stato condannato al pagamento in favore del sig. S R della somma di € 296,92 corrispondente al trattamento economico per le missioni svolte nel 2009, oltre interessi sino al soddisfo e spese per la procedura monitoria;
queste ultime liquidate in complessivi € 156,00 (di cui €116,00 per diritti;
€ 40,00 per onorari) oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.

Il sig. R ha poi provveduto a notificare in data 1.4.2011;
nelle more, tuttavia, l’Amministrazione aveva provveduto a liquidare l’intero importo con due ordini di pagamento rispettivamente emessi in data 15.10.2010 e 15.12.2010.

Avverso il predetto decreto ha dunque proposto opposizione il ministero della Giustizia con atto notificato in data 6 maggio 2011 nel quale sostiene che, essendo intervenuto il pagamento in epoca addirittura anteriore all’emissione del decreto stesso e mancando un precedente atto di costituzione in mora, il decreto dovrebbe essere revocato e non sarebbero dovuti gli interessi né il rimborso delle spese sostenute per la procedura monitoria.

2.- In sintesi, l’intera sorte capitale risulta versata;
la contestazione concerne gli interessi e le spese di giudizio che il Ministero resistente pretende di non dover corrispondere sulla scorta di una recente pronunzia della Cassazione (la n.9033 del 2010).

Il precedente richiamato, sul quale si fonda l’intera contestazione, ha invero statuito il principio per cui il discrimen è rappresentato dall’emissione del decreto ingiuntivo;
il pagamento effettuato prima di tale momento determina la sostanziale illegittimità del decreto successivamente emesso precludendo al debitore la facoltà di avvalersi della notifica dello stesso, divenuto ormai invalido, esponendolo all’applicazione dell’art.96 c.p.c., comma 1 ove prosegua l’azione monitoria con colpa grave, stante la consapevolezza dell’intervenuta estinzione del debito.

Il Collegio ritiene di aderire a tale orientamento;
accoglie pertanto l’opposizione proposta dal Ministero, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi