TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2009-11-17, n. 200900370
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Testo completo
N. 00370/2009 REG.SEN.
N. 00330/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 330 del 2007, proposto da:
F.lli Perini S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Dragogna e Federico Mazzei, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Bolzano, Corso Libertà, 36;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Stefan Beikircher, Renate von Guggenberg, Patrizia Pignatta, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia Autonoma in Bolzano, via Crispi, 3;
Comune di Badia, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Belardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Patrizia Bonera in Bolzano, Corso Libertá, 50;
nei confronti di
ST GU, IB VI, NI AR;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della circolare dell’Assessore provinciale della Ripartizione 35 - Ufficio Artigianato della Provincia Autonoma di Bolzano 9.1.2007 prot. n 35.1/73.02.01.06.01/312, conosciuta per effetto del suo deposito in ricorso sub n. 251/07 RG in data 9.10.2007 da parte del Comune di Badia, nonché,
2) se e per quanto occorrer debba, del D.P.G.P. n 13.11.2006 n. 62 per la denegata ipotesi in cui avente il contenuto asserito nella circolare qui impugnata.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Badia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il dott. Hans Zelger e uditi per le parti i difensori, avv. F. Mazzei per la ricorrente, avv. L. Plancker, in sostituzione dell'avv. R. von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano e, avv. S. Belardi per il Comune di Badia.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
È impugnata la circolare della Provincia Autonoma di Bolzano, meglio specificata in epigrafe, nella parte in cui precisa che la scelta di un altro spazzacamino può essere effettuata anche prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di divisione del territorio municipale in comprensori e del previo esperimento di gara ad evidenza pubblica per la redazione dell’elenco degli spazzacamini abilitati e suscettibili di scelta da parte dell’utenza.
In subordine è impugnata anche il D.P.G.P. n. 62 dell’13.11.2006 per la denegata ipotesi possa essere desunto che tale facoltà di scelta anticipata sia ivi prevista.
Viene dedotto il seguente motivo di impugnazione:
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D.P.G.P. n. 62/2006 in relazione agli artt. 4, 12, 13 stesso decreto essendo l’efficacia della previsione sulla scelta di altro spazzacamino “abilitato” evidentemente subordinata alla previa entrata a regime del nuovo sistema di divisione del territorio municipale in comprensori nonché al previo esperimento di gara ad evidenza pubblica per la redazione di elenco degli spazzacamini abilitati e suscettibili di scelta da parte dell’utenza; eccesso di potere”
La Provincia Autonoma di Bolzano ed il Comune di Badia si sono costituiti in giudizio ed hanno