TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2023-02-03, n. 202300061

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2023-02-03, n. 202300061
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300061
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2023

N. 00061/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00366/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G U, D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex L. n. 102 del 2009 di competenza della Prefettura – U.T.G. – Sportello Unico per l'immigrazione di Ascoli Piceno protocollata al nr. -OMISSIS-avanzata dal sig. -OMISSIS-in favore della sig.ra -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


La ricorrente, cittadina del -OMISSIS-, impugna il provvedimento di diniego della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.L. 19.05.2020, presentato a suo favore del signor -OMISSIS-.

Il provvedimento è motivato con la mancata presentazione della ricorrente alle convocazioni disposte dalla Prefettura di Ascoli Piceno.

La ricorrente contesta violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla mancata ricezione delle convocazioni della Prefettura e all'omessa comunicazione del provvedimento impugnato, adottato in data 27 dicembre 2021. Asseritamente, il diniego non sarebbe mai stato comunicato alla ricorrente e sarebbe stato conosciuto solo il 22 marzo 2022 a seguito di accesso agli atti.

Con ordinanze n. -OMISSIS-, il Tribunale ha disposto l'accoglimento, ai fini riesame, dell'istanza cautelare, allo scopo di consentire alla ricorrente (ed eventualmente al datore di lavoro) di partecipare al procedimento e presentare la necessaria documentazione.

L'Amministrazione, costituita nel presente ricorso, in data 22 dicembre 2022, ha depositato il provvedimento adottato in data 13 dicembre 2022, con il quale “…considerato che l’intera documentazione prodotta dalla lavoratrice, relativa alla richiesta di attesa occupazione, risulta essere idonea alla definizione dell’istanza di emersione, si ritiene di dover procedere all’ottemperanza della ordinanza cautelare, procedendo rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione a favore della ricorrente”.

Il ricorso è quindi stato trattenuto la decisione ricorso ai sensi dell'articolo 60 cpa. nell’odierna camera di consiglio, sussistendone i presupposti.

1 Preliminarmente, sussiste interesse alla decisione ricorso in quanto il provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno perderà efficacia in caso di sentenza in merito sfavorevole.

1.1 Deve altresì essere respinta l'eccezione di tardività della notifica del ricorso, in quanto l'Amministrazione non ha fornito prova della piena conoscenza del provvedimento in data anteriore a quella dichiarata dalla ricorrente.

1.2 Nel merito, il ricorso deve essere accolto. Infatti, la Prefettura non ha fornito prova che la ricorrente abbia ricevuto le convocazioni alla base del provvedimento impugnato. Inoltre la medesima Prefettura, nel citato provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione del 13 dicembre 2022, specifica che la documentazione fornita dalla lavoratrice è idonea alla definizione dell'istanza di emersione.

2 Per quanto sopra, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnato diniego di emersione.

2.1Le spese possono essere compensate, in considerazione delle particolarità della procedura di emersione.

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